IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI — ARTICOLO 243
L articolo 243 prevede l obbligo per il datore di lavoro di istituire e aggiornare il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni. Il registro e un documento fondamentale perche consente di tracciare l esposizione dei lavoratori nel tempo, anche a distanza di decenni, quando le malattie tumorali potrebbero manifestarsi.
Il registro deve contenere per ogni lavoratore esposto il nome e il cognome, il codice fiscale, l attivita svolta, l agente cancerogeno o mutageno utilizzato, il valore dell esposizione quando disponibile. Il registro deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni di esposizione.
Il datore di lavoro deve trasmettere copia del registro all INAIL, che ha assorbito le funzioni dell ISPESL, e all organo di vigilanza competente per territorio. La trasmissione deve avvenire alla prima istituzione del registro, ogni tre anni per quanto riguarda i dati collettivi, e ogni volta che viene richiesto dall organo di vigilanza.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore consegna al lavoratore una copia della cartella sanitaria e di rischio e gli comunica la cessazione dall esposizione. L INAIL conserva il registro per un periodo di almeno quarant anni dalla cessazione dell esposizione. Questo periodo lunghissimo di conservazione e giustificato dal periodo di latenza delle malattie tumorali che puo superare i 40 anni, come nel caso del mesotelioma da amianto.
In caso di cessazione dell attivita dell azienda, il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle sanitarie all INAIL.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA SPECIFICA
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni e obbligatoria ed e disciplinata dall articolo 242. I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il medico competente, sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, esprime i giudizi individuali di idoneita alla mansione specifica. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata prima dell esposizione, periodicamente con la frequenza stabilita dal medico competente in base alla tipologia dell agente e al livello di esposizione, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il medico competente deve informare i lavoratori in merito alla opportunita di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell esposizione.
Il monitoraggio biologico e particolarmente importante per i cancerogeni. Consente di valutare l esposizione effettiva del lavoratore misurando la concentrazione dell agente o dei suoi metaboliti nei liquidi biologici. Per il benzene si misurano l acido trans trans muconico e l acido S fenilmercapturico nelle urine. Per il piombo si misura la piombemia nel sangue. Per il cromo si misura il cromo nelle urine a fine turno. Per i solventi clorurati si misurano i metaboliti nelle urine.
LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Per i lavoratori esposti a cancerogeni, la cartella sanitaria e di rischio ha un valore particolare perche documenta l esposizione nel tempo e costituisce la base per l eventuale riconoscimento della malattia professionale anche a distanza di decenni. La cartella deve contenere la storia lavorativa con l indicazione degli agenti cancerogeni ai quali il lavoratore e stato esposto, i livelli di esposizione quando disponibili, i risultati degli accertamenti sanitari e del monitoraggio biologico.
Il medico competente custodisce la cartella sotto la propria responsabilita nel rispetto del segreto professionale. Alla cessazione dell incarico del medico competente, le cartelle sono trasmesse al medico subentrante. Alla cessazione del rapporto di lavoro, una copia della cartella e consegnata al lavoratore. L originale e conservato dal datore o trasmesso all INAIL per il periodo di conservazione di almeno 40 anni.
I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE EUROPEI
La Direttiva 2004 numero 37 della CE, modificata piu volte, ha introdotto valori limite vincolanti di esposizione professionale per gli agenti cancerogeni. Questi valori sono recepiti nell Allegato XLIII del Decreto Legislativo 81 del 2008.
I principali valori limite per gli agenti cancerogeni comprendono il benzene con un limite di 1 parte per milione pari a 3,25 milligrammi per metro cubo. Il cloruro di vinile monomero con un limite di 1 parte per milione. Le polveri di legno duro con un limite di 2 milligrammi per metro cubo che sara ridotto a 1 milligrammo. Il cromo esavalente con un limite di 0,005 milligrammi per metro cubo che sara progressivamente ridotto. La formaldeide con un limite di 0,37 milligrammi per metro cubo pari a 0,3 parti per milione, con un valore limite di breve termine STEL di 0,74 milligrammi.
E fondamentale ricordare che per gli agenti cancerogeni il valore limite non e una soglia di sicurezza al di sotto della quale il rischio e zero. Per la maggior parte dei cancerogeni non esiste una soglia di dose al di sotto della quale il rischio di tumore sia nullo. Il valore limite indica un livello di esposizione al quale il rischio residuo e considerato accettabile dalla societa ma non e eliminato. Per questo motivo l obbligo normativo non e semplicemente rispettare il valore limite ma ridurre l esposizione al livello piu basso tecnicamente possibile.
L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE SPECIFICA
L articolo 239 prevede obblighi di informazione e formazione particolarmente dettagliati per i lavoratori esposti a cancerogeni. Il datore deve fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni e formazione su gli agenti cancerogeni e mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi, comprese le informazioni relative al fumo di tabacco che interagisce sinergicamente con molti cancerogeni occupazionali. Le precauzioni da prendere per evitare l esposizione. Le misure igieniche da osservare. La necessita di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e DPI e le loro modalita di uso corretto. Il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
La formazione deve essere aggiornata quando si verificano mutamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
GLI OBBLIGHI IGIENICI
L articolo 238 prevede misure igieniche specifiche. I lavoratori devono disporre di servizi igienici adeguati, di docce, di spogliatoi con armadietti doppi per separare gli indumenti di lavoro da quelli personali. Gli indumenti di lavoro devono restare all interno dell azienda e devono essere lavati separatamente dagli indumenti personali. Il datore deve provvedere al lavaggio degli indumenti con mezzi adeguati, vietando ai lavoratori di portarli a casa. E vietato mangiare, bere e fumare nelle aree dove si utilizzano agenti cancerogeni. I lavoratori devono lavarsi accuratamente le mani e il viso prima di mangiare, bere, fumare o di lasciare il luogo di lavoro.