PREMESSA
La sicurezza sul lavoro non e un optional ne un costo: e un diritto fondamentale di ogni lavoratore e un obbligo inderogabile di ogni datore di lavoro. In Italia, il quadro normativo che regola la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e tra i piu completi e avanzati d'Europa, frutto di decenni di evoluzione legislativa, di tragedie sul lavoro che hanno scosso la coscienza nazionale e di un progressivo recepimento delle direttive europee.
In questa lezione approfondiremo il percorso storico che ha portato alla normativa attuale, la struttura e i contenuti del Decreto Legislativo 81 del 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza, e i principi fondamentali su cui si basa tutto il sistema di prevenzione italiano.
LE ORIGINI: LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il fondamento della tutela della sicurezza sul lavoro si trova nella Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
L'articolo 1 stabilisce che l'Italia e una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro e il fondamento stesso dello Stato: proteggerlo e proteggersi e un dovere costituzionale.
L'articolo 32 dichiara che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita. La salute non e solo un diritto individuale: e un interesse di tutta la societa. Un lavoratore malato o infortunato e un danno per tutti, non solo per se stesso e per la sua famiglia.
L'articolo 35 stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Tutelare il lavoro significa anche tutelare chi lavora, cioe garantire condizioni di lavoro sicure e salubri.
L'articolo 38 prevede che i lavoratori hanno diritto a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria. E il fondamento del sistema assicurativo INAIL.
L'articolo 41, comma 2, stabilisce che l'iniziativa economica privata non puo svolgersi in contrasto con l'utilita sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta, alla dignita umana. Questo significa che il profitto non puo mai essere anteposto alla sicurezza dei lavoratori. Un'azienda che mette a rischio la vita dei suoi dipendenti per risparmiare sui costi della sicurezza viola la Costituzione.
IL CODICE CIVILE: L'ARTICOLO 2087
L'articolo 2087 del Codice Civile, risalente al 1942 ma ancora pienamente vigente, stabilisce che l'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita fisica e la personalita morale dei prestatori di lavoro.
Questa norma e fondamentale per diversi motivi. Primo, impone un obbligo generale di sicurezza che non si limita a cio che la legge prescrive specificamente, ma si estende a tutto cio che l'esperienza e la tecnica rendono necessario. Secondo, include la tutela della personalita morale, cioe della dignita psicologica del lavoratore, anticipando di decenni il concetto di rischio psicosociale. Terzo, e una norma aperta che si aggiorna automaticamente: man mano che l'esperienza e la tecnica progrediscono, l'obbligo del datore di lavoro si amplia.
I DECRETI DEGLI ANNI CINQUANTA
Negli anni Cinquanta il legislatore italiano produsse una serie di decreti molto dettagliati e tecnici che per decenni costituirono il pilastro della normativa di sicurezza.
Il DPR 547 del 1955 contiene le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. E un decreto molto lungo e dettagliato che prescrive requisiti tecnici specifici per macchine, impianti elettrici, apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto, lavori in quota, lavori sotterranei.
Il DPR 303 del 1956 contiene le norme generali per l'igiene del lavoro. Stabilisce requisiti per gli ambienti di lavoro: altezza, cubatura, aerazione, illuminazione, temperatura, servizi igienici, spogliatoi, mense.
Il DPR 164 del 1956 contiene le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Il settore edile, allora come oggi, era il piu pericoloso.
Questi decreti avevano un approccio prescrittivo: dicevano esattamente cosa fare e come farlo. Il vantaggio era la chiarezza. Il limite era la rigidita: non tenevano conto delle specificita di ogni singola situazione lavorativa.
LO STATUTO DEI LAVORATORI
La Legge 300 del 1970, nota come Statuto dei Lavoratori, introdusse importanti novita anche in materia di sicurezza. L'articolo 9 riconobbe ai lavoratori il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita fisica.
Per la prima volta i lavoratori non erano solo soggetti da proteggere ma soggetti attivi della prevenzione, con il diritto di partecipare e controllare.
LA SVOLTA EUROPEA: IL D.LGS. 626 del 1994
La vera rivoluzione nella sicurezza sul lavoro italiana arrivo con il Decreto Legislativo 626 del 1994, che recepiva otto direttive europee, in particolare la Direttiva Quadro 89 numero 391/CEE.
Il 626 cambio completamente l'approccio: dall'adempimento di prescrizioni tecniche specifiche si passo a un sistema di gestione della sicurezza basato sulla valutazione dei rischi.
Le novita principali del 626 furono:
La valutazione dei rischi: il datore di lavoro deve identificare tutti i pericoli presenti nel suo luogo di lavoro, valutare i rischi e adottare le misure necessarie. Non basta piu rispettare un elenco di regole tecniche: bisogna pensare, analizzare, decidere.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione e il RSPP: il datore di lavoro deve organizzare un servizio dedicato alla sicurezza, coordinato da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con competenze specifiche.
Il Medico Competente: per le attivita che espongono a rischi specifici, il datore di lavoro deve nominare un medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: i lavoratori hanno diritto a eleggere o designare un rappresentante che li tuteli in materia di sicurezza.
La formazione obbligatoria: tutti i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata sui rischi e sulle misure di prevenzione.
Il 626 fu una rivoluzione culturale, non solo normativa. Per la prima volta la sicurezza non era piu solo un problema tecnico ma un problema organizzativo e culturale.
IL D.LGS. 81 del 2008: IL TESTO UNICO
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e la legge attualmente in vigore. E stato emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge delega 123/2007, dopo una serie di gravi incidenti sul lavoro che scossero l'opinione pubblica, tra cui la strage della ThyssenKrupp di Torino del dicembre 2007, in cui morirono sette operai in un incendio.
Il Testo Unico ha abrogato e sostituito il Decreto Legislativo 626 del 1994, i DPR degli anni Cinquanta e numerose altre norme, unificando in un unico provvedimento tutta la disciplina della salute e sicurezza sul lavoro.
E composto da 306 articoli e 51 allegati tecnici. E stato successivamente modificato dal Decreto Legislativo 106/2009, il cosiddetto decreto correttivo.
LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO
Il Decreto Legislativo 81 del 2008 e diviso in tredici titoli.
Il Titolo I contiene i principi comuni applicabili a tutti i settori di attivita e a tutti i tipi di rischio. Include le definizioni, il campo di applicazione, gli obblighi dei diversi soggetti, il sistema istituzionale, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, la documentazione.
Il Titolo II disciplina i requisiti dei luoghi di lavoro: le caratteristiche degli ambienti, le vie e le uscite di emergenza, le porte, le scale, le banchine e le rampe di carico, i locali sotterranei, i servizi igienici.
Il Titolo III riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Stabilisce che le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di sicurezza, mantenute in efficienza e utilizzate secondo le istruzioni del fabbricante. I DPI devono essere adeguati ai rischi, adattati all'utilizzatore, forniti gratuitamente dal datore di lavoro.
Il Titolo IV e dedicato ai cantieri temporanei o mobili, cioe al settore delle costruzioni. E il titolo piu lungo e complesso, con regole specifiche per scavi, demolizioni, lavori in quota, ponteggi, opere provvisionali.
Il Titolo V riguarda la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: i cartelli, i colori, i segnali luminosi e acustici, la comunicazione verbale e gestuale.
Il Titolo VI disciplina la movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di sollevamento, trasporto, traino e spinta che possono comportare rischi per la schiena.
Il Titolo VII si occupa delle attrezzature munite di videoterminali: il lavoro al computer con i relativi rischi per la vista e per l'apparato muscolo-scheletrico.
Il Titolo VIII riguarda gli agenti fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali. Per ciascun agente fisico sono stabiliti valori limite di esposizione e valori di azione.
Il Titolo IX disciplina le sostanze pericolose: agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto. E un titolo cruciale per tutti i settori che utilizzano prodotti chimici.
Il Titolo X riguarda l'esposizione ad agenti biologici: virus, batteri, funghi, parassiti. Particolarmente rilevante per il settore sanitario, i laboratori, la zootecnia.
Il Titolo XI si occupa delle atmosfere esplosive: gli ambienti in cui possono formarsi miscele esplosive di gas, vapori, nebbie o polveri con l'aria.
Il Titolo XII contiene le disposizioni in materia di procedimenti penali: le sanzioni per la violazione delle norme di sicurezza.
Il Titolo XIII contiene le disposizioni transitorie e finali.
I PRINCIPI GENERALI DI TUTELA
L'articolo 15 del Decreto Legislativo 81 del 2008 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questo articolo e fondamentale perche stabilisce la gerarchia delle misure di prevenzione.
La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e il primo principio: prima di tutto bisogna conoscere i rischi.
La programmazione della prevenzione significa che la sicurezza non e un intervento occasionale ma un processo pianificato e continuo.
L'eliminazione dei rischi e, ove cio non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico: prima si cerca di eliminare il rischio, poi, se non e possibile, lo si riduce il piu possibile.
Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature: il lavoro deve adattarsi all'uomo, non l'uomo al lavoro.
La riduzione dei rischi alla fonte: intervenire dove il rischio nasce, non dove arriva.
La sostituzione di cio che e pericoloso con cio che non lo e, o e meno pericoloso: se esiste un'alternativa meno pericolosa, va adottata.
La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio: meno persone esposte, meno danni potenziali.
L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro: usare solo le quantita strettamente necessarie.
La priorita delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale: prima le aspirazioni, le barriere, gli schermi; poi i DPI.
Il controllo sanitario dei lavoratori: la sorveglianza sanitaria come strumento di prevenzione.
L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: la conoscenza come primo strumento di protezione.
Le istruzioni adeguate ai lavoratori: non basta formare, bisogna anche dare istruzioni operative specifiche per ogni attivita.
La partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: la sicurezza e un affare di tutti, non solo del datore di lavoro.
La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: il principio del miglioramento continuo.
IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto Legislativo 81 del 2008 si applica a tutti i settori di attivita, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Non ci sono eccezioni: dall'ufficio al cantiere, dall'ospedale al ristorante, dalla fabbrica al negozio.
Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, indipendentemente dal tipo di contratto. Sono compresi: i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, i lavoratori interinali, i tirocinanti, gli apprendisti, i volontari, gli studenti in alternanza scuola-lavoro, i soci lavoratori di cooperative.
Sono previsti adattamenti per le Forze Armate, la Polizia, i Vigili del Fuoco, le strutture giudiziarie e penitenziarie, le universita, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni di volontariato, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che effettuano lavori mediante piattaforme digitali.
LE SANZIONI
Il sistema sanzionatorio del Decreto Legislativo 81 del 2008 prevede sanzioni penali (arresto e ammenda) e sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di sicurezza.
Le sanzioni piu gravi colpiscono il datore di lavoro e il dirigente. La mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del DVR sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. La mancata nomina del RSPP e punita con la stessa sanzione.
In caso di infortunio sul lavoro con lesioni gravi o morte, il datore di lavoro risponde penalmente per lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) o per omicidio colposo (articolo 589 del codice penale), con l'aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
La responsabilita puo estendersi anche all'ente (azienda) ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche i cui rappresentanti commettono reati in materia di sicurezza sul lavoro.
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
Il sistema istituzionale della sicurezza sul lavoro in Italia coinvolge numerosi soggetti pubblici.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute definiscono le politiche nazionali.
Le Regioni e le Province Autonome hanno competenze legislative concorrenti in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Le ASL e ATS (Aziende Sanitarie Locali e Agenzie di Tutela della Salute) sono il principale organo di vigilanza: effettuano ispezioni, verifiche, indagini sugli infortuni.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha competenze di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei settori e nelle attivita di competenza.
L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce l'assicurazione obbligatoria, eroga le prestazioni agli infortunati, svolge attivita di prevenzione, ricerca e formazione.
I Vigili del Fuoco hanno competenze specifiche in materia di prevenzione incendi.
L'INPS gestisce le prestazioni previdenziali legate alle malattie e all'invalidita.
CONCLUSIONE
Il quadro normativo italiano sulla sicurezza sul lavoro e complesso, articolato e in continua evoluzione. Il Decreto Legislativo 81 del 2008 rappresenta il punto di riferimento fondamentale, ma non e l'unica fonte: la Costituzione, il Codice Civile, le direttive europee, le norme tecniche, i decreti ministeriali, gli accordi Stato-Regioni completano il quadro.
La conoscenza della normativa non e solo un obbligo formale: e lo strumento indispensabile per costruire un ambiente di lavoro sicuro e sano. La legge da sola non basta: serve la consapevolezza, la formazione, la cultura della sicurezza. Ma senza la legge, tutto il resto non avrebbe fondamento.