LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LE CONDIZIONI DI LAVORO
La storia della sicurezza sul lavoro inizia con la Rivoluzione Industriale. Nella seconda metà dell Ottocento le fabbriche italiane erano luoghi di sfruttamento senza regole. Operai, donne e bambini lavoravano 14 o 16 ore al giorno in ambienti malsani, senza protezioni, esposti a macchine pericolose prive di ripari, a polveri tossiche, a temperature estreme. Gli infortuni erano quotidiani e nessuna legge tutelava i lavoratori. Chi si infortunava perdeva il lavoro e non riceveva alcun risarcimento. I bambini di otto o dieci anni lavoravano nelle miniere, nelle filature, nelle vetrerie.
LE PRIME LEGGI
La prima legge italiana a tutela dei lavoratori fu la legge numero 3657 del 1886, che vietò il lavoro dei fanciulli sotto i 9 anni nelle fabbriche e nelle miniere e limitò a 8 ore la giornata lavorativa dei minori tra i 9 e i 12 anni. Fu una conquista enorme per l epoca, anche se oggi ci sembra incredibile che si dovesse fare una legge per impedire di far lavorare un bambino di nove anni in una miniera.
Nel 1898 fu approvata la legge numero 80, che istituì l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per la prima volta il datore di lavoro era obbligato ad assicurare i propri operai e a risarcire gli infortuni indipendentemente dalla colpa. Fu il primo nucleo di quello che sarebbe diventato l INAIL.
LA NASCITA DEI SINDACATI
I sindacati nacquero come risposta spontanea dei lavoratori allo sfruttamento. Le prime organizzazioni operaie in Italia furono le Società di Mutuo Soccorso, nate a metà dell Ottocento per aiutare i lavoratori in caso di malattia, infortunio o disoccupazione, quando non esisteva alcuna forma di protezione sociale.
Nel 1891 Papa Leone XIII pubblicò l enciclica Rerum Novarum, che per la prima volta riconosceva il diritto dei lavoratori a organizzarsi e denunciava lo sfruttamento operaio, aprendo la strada al sindacalismo cattolico.
Nel 1906 fu fondata la Confederazione Generale del Lavoro, la CGdL, che divenne il principale sindacato italiano. Le lotte sindacali portarono a conquiste fondamentali: la riduzione dell orario di lavoro, il riposo settimanale obbligatorio nel 1907, il divieto del lavoro notturno per le donne e i minori, le prime norme igieniche nelle fabbriche.
Il periodo fascista soppresse la libertà sindacale e sostituì i sindacati liberi con le corporazioni fasciste. Tuttavia, paradossalmente, proprio durante il fascismo furono emanate alcune norme importanti sulla sicurezza del lavoro, tra cui il Regio Decreto numero 530 del 1927 sulle norme igieniche del lavoro.
Dopo la Liberazione, nel 1944 fu stipulato il Patto di Roma che ricostruì l unità sindacale con la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la CGIL. Successivamente, tra il 1948 e il 1950, il movimento sindacale si divise nelle tre grandi confederazioni che conosciamo ancora oggi: la CGIL di ispirazione socialista e comunista, la CISL di ispirazione cattolica e la UIL di ispirazione laica e socialdemocratica.
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La Costituzione, entrata in vigore il primo gennaio 1948, rappresenta il fondamento giuridico supremo della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I Padri Costituenti, molti dei quali avevano conosciuto lo sfruttamento e la privazione della libertà, posero il lavoro e la dignità della persona al centro dell ordinamento repubblicano.
L articolo 1 afferma che l Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro non è solo un attività economica ma il fondamento stesso della Repubblica.
L articolo 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
L articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività. La salute non è solo assenza di malattia ma benessere fisico, mentale e sociale, come definito dall Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo articolo è il fondamento costituzionale della tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L articolo 35 stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
L articolo 36 stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
L articolo 37 tutela il lavoro delle donne e dei minori, stabilendo che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
L articolo 38 stabilisce il diritto alla previdenza sociale e alla assistenza per i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria.
L articolo 41, fondamentale per la sicurezza sul lavoro, stabilisce che l iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questo significa che il profitto dell imprenditore non può prevalere sulla sicurezza dei lavoratori.