IL LAVORO IN QUOTA
L'articolo 107 del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce il lavoro in quota come qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Questa definizione è fondamentale perché determina l'applicazione di tutte le misure di protezione contro le cadute dall'alto.
Le cadute dall'alto sono la prima causa di morte sul lavoro in Italia, con circa un terzo di tutti gli infortuni mortali concentrati nel settore delle costruzioni. Ma il rischio non è limitato all'edilizia: interessa anche la manutenzione di edifici, la potatura di alberi, l'installazione di impianti, la manutenzione industriale, i lavori su coperture, la pulizia di vetrate, la verniciatura di facciate, il montaggio di strutture metalliche.
LA GERARCHIA DELLE PROTEZIONI
L'articolo 111 stabilisce un principio fondamentale: il datore di lavoro deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Questo significa che i DPI anticaduta devono essere utilizzati solo quando le protezioni collettive non sono tecnicamente possibili o non sono sufficienti.
La gerarchia è la seguente. Al primo livello si colloca l'eliminazione del rischio alla fonte: evitare il lavoro in quota quando possibile, per esempio prefabbricando a terra gli elementi da montare in quota, utilizzando tecniche che non richiedono l'accesso del lavoratore alla zona a rischio.
Al secondo livello si collocano le protezioni collettive che proteggono tutti i lavoratori presenti. I parapetti provvisori sono la protezione collettiva più comune: devono avere un'altezza di almeno un metro, con corrente superiore, corrente intermedio a metà altezza e tavola fermapiede alta almeno 20 centimetri. Devono essere solidamente fissati e resistere a una spinta orizzontale di almeno 1,25 kilonewtonumero Le reti di sicurezza anticaduta conformi alla norma UNI EN 1263 sono posizionate sotto il piano di lavoro per arrestare la caduta. La distanza massima tra la rete e il piano di lavoro non deve superare i 6 metri. Le coperture delle aperture nei solai e nel terreno devono essere resistenti, fissate e segnalate.
Al terzo livello si collocano le protezioni individuali, i DPI anticaduta di III categoria, che devono essere utilizzati solo quando le protezioni collettive non sono tecnicamente realizzabili. Il passaggio alla protezione individuale deve essere motivato e documentato nella valutazione dei rischi.
LE SCALE PORTATILI
Le scale portatili non sono un posto di lavoro in quota ma un mezzo di accesso per raggiungere il posto di lavoro. L'uso delle scale portatili come posto di lavoro è ammesso solo per attività di breve durata e quando l'uso di altre attrezzature più sicure non è giustificato dal basso livello di rischio e dalla breve durata dell'impiego.
Le regole per l'uso sicuro delle scale portatili prevedono di verificare l'integrità della scala prima dell'uso, di posizionarla su una base stabile e livellata, di rispettare l'angolo di inclinazione corretto di circa 75 gradi rispetto all'orizzontale, ovvero un rapporto base-altezza di 1 a 4, di assicurarla contro lo scivolamento e il ribaltamento, di farla sporgere di almeno un metro oltre il piano di arrivo, di salire e scendere sempre con il viso rivolto verso la scala mantenendo tre punti di appoggio, di non sporgersi lateralmente oltre il montante, di non portare carichi pesanti o ingombranti sulle scale.