IL TITOLO III DEL D.LGS. 81 del 2008
Il Titolo III del Decreto Legislativo 81 del 2008, articoli 69-87, disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
L'articolo 70 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 si applica la Direttiva Macchine, attualmente il Regolamento UE 2023 barra 1230 che ha sostituito la precedente direttiva 2006/42/CE.
LA MARCATURA CE
La marcatura CE è l'attestazione del fabbricante che la macchina è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla normativa europea. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla macchina. Deve essere accompagnata dalla Dichiarazione CE di Conformità, un documento con il quale il fabbricante attesta sotto la propria responsabilità che la macchina è conforme a tutte le disposizioni applicabili.
Ogni macchina marcata CE deve essere corredata dal Manuale d'uso e manutenzione nella lingua del Paese in cui viene utilizzata, in italiano per le macchine utilizzate in Italia. Il manuale deve contenere le istruzioni per l'uso sicuro, le avvertenze sui rischi residui, le istruzioni per l'installazione, la messa in servizio, la regolazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza. Deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso. Deve provvedere affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Deve provvedere affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature per le quali è prevista la verifica periodica.
Il datore deve assicurare che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature, sulle condizioni di impiego, sulle situazioni anormali prevedibili. Per le attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari, l'uso deve essere riservato ai lavoratori specificamente abilitati dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il lavoratore deve utilizzare le attrezzature conformemente alla formazione ricevuta e alle istruzioni del fabbricante. Non deve apportare modifiche alle attrezzature. Non deve rimuovere i dispositivi di sicurezza. Deve segnalare immediatamente qualsiasi difetto o malfunzionamento. Non deve utilizzare attrezzature per le quali non ha ricevuto formazione e abilitazione.
I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE
Le macchine devono essere dotate di dispositivi di sicurezza che prevengono i rischi per l'operatore. I ripari fissi sono barriere permanenti che impediscono l'accesso alle zone pericolose come ingranaggi, cinghie, alberi rotanti. I ripari mobili sono barriere che possono essere aperte per l'accesso alla zona pericolosa, dotate di interblocco che arresta la macchina quando il riparo viene aperto. I dispositivi di interblocco sono sistemi che impediscono il funzionamento della macchina quando un riparo è aperto o quando una persona si trova nella zona pericolosa. I pulsanti di arresto di emergenza sono dispositivi a fungo rosso su sfondo giallo, posizionati in punti facilmente raggiungibili, che arrestano immediatamente la macchina in caso di pericolo. I dispositivi di protezione sensibili sono barriere fotoelettriche, tappeti sensibili, scanner laser che rilevano la presenza di una persona nella zona pericolosa e arrestano la macchina.
È assolutamente vietato rimuovere, bypassare, disattivare o manomettere qualsiasi dispositivo di sicurezza di una macchina. Chi lo fa commette un reato e, in caso di infortunio, ne risponde penalmente.