Operatore Funebre

Legislazione funeraria: il D.P.R. 285/1990 e la L.R. 12/2001

Il Regolamento di Polizia Mortuaria e la legge regionale che disciplina le attivita funerarie.

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IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, e il testo fondamentale che ogni operatore funebre deve conoscere approfonditamente. Si compone di oltre cento articoli organizzati in diversi capi che disciplinano ogni aspetto dell'attivita funeraria e cimiteriale.

Il Capo I tratta delle denunce di morte e dell'accertamento del decesso. La denuncia di causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del comune dove e avvenuto il decesso. Il medico curante o il medico che ha constatato il decesso compila la scheda ISTAT con le cause di morte. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica non prima di 15 ore dal decesso e redige il certificato di accertamento.

Il Capo II disciplina i periodi di osservazione. La salma deve restare in osservazione per almeno 24 ore dal decesso, periodo durante il quale non possono essere eseguite ne la chiusura del feretro ne il trasporto, salvo i casi di decapitazione, maciullamento o decomposizione evidente. In caso di morte improvvisa il periodo puo essere prolungato a 48 ore. Durante l'osservazione, la salma deve essere collocata in modo tale che eventuali manifestazioni di vita possano essere rilevate.

Il Capo IV riguarda il trasporto funebre e stabilisce le condizioni, i documenti necessari e le caratteristiche dei mezzi di trasporto. L'autorizzazione al trasporto e rilasciata dall'ufficiale di stato civile. Per il trasporto fuori dal comune e necessaria un'ulteriore autorizzazione dell'autorita sanitaria. Per il trasporto all'estero si applica la Convenzione internazionale di Berlino del 1937.

Il Capo V disciplina i cimiteri: la loro costruzione, il piano regolatore cimiteriale, le fasce di rispetto, le diverse tipologie di sepoltura. Il Capo VI tratta specificamente dell'inumazione e della tumulazione, stabilendo le caratteristiche delle fosse, dei loculi, dei cofani funebri. Il Capo IX riguarda le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie.

LA LEGGE REGIONALE 12/2001

La L.R. n. 12 del 2001 si articola in diversi Capi. Il Capo I enuncia i principi generali e le finalita: armonizzazione delle attivita funerarie e cimiteriali, adozione di strumenti di controllo, istituzione dell'Istituto Regionale di Thanatologia, studio per l'istituzione di corsi professionali, salvaguardia dei riti funebri multiculturali, sviluppo della cremazione, istituzione dei Registri.

L'articolo 7 e particolarmente importante per l'operatore. Il comma 1 istituisce il Registro regionale delle imprese e degli operatori. Il comma 3-ter, introdotto dalla L.R. 7/2013, stabilisce l'obbligo di aggiornamento periodico, cioe la formazione continua pari al 10 per cento del monte ore della formazione iniziale, da svolgere ogni 3 anni, per tutti gli operatori funerari e cimiteriali in possesso di qualifica e iscritti nel Registro regionale, Sezione Seconda.

L'articolo 8-bis, introdotto dalla L.R. 7/2013, disciplina le sanzioni. E soggetto a sanzione chi esercita senza titolo abilitativo, chi impiega personale privo di qualifica, chi procaccia o fa opera di mediazione per l'acquisizione di servizi funebri negli obitori, nelle strutture sanitarie, nei locali di osservazione o nelle aree cimiteriali, chi fa ricorso a pubblicita ingannevole, chi viola i regolamenti comunali di polizia mortuaria.

L'articolo 8-quater disciplina le autorizzazioni. I Comuni autorizzano l'esercizio dell'attivita funebre. Il titolo abilitativo deve contenere la denominazione dell'impresa, i dati del direttore tecnico, del personale qualificato, dei mezzi funebri con targa e rimessa. L'autorizzazione al trasporto funebre viene rilasciata al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato e deve riportare i dati identificativi del carro funebre e del personale impiegato.

IL CODICE DEONTOLOGICO

L'Allegato A alla L.R. 12/2001 contiene il Codice Deontologico delle imprese di pompe funebri. Stabilisce che le imprese devono garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati. E vietato l'esercizio di intermediazione nell'attivita funebre. L'attivita commerciale deve essere svolta tassativamente al di fuori delle strutture sanitarie, dei locali di osservazione e delle aree cimiteriali. I servizi funebri devono garantire la massima dignita e rispetto per il defunto e per i familiari.

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