INTRODUZIONE
Il preposto è una delle figure centrali del sistema di prevenzione aziendale. È la persona che sta sul campo, a diretto contatto con i lavoratori, e che può verificare quotidianamente il rispetto delle regole di sicurezza. Il Testo Unico sulla sicurezza, Decreto Legislativo 81 del 2008, e soprattutto la legge 215 del 2021 hanno notevolmente rafforzato il ruolo del preposto, attribuendogli poteri e responsabilità molto più incisivi rispetto al passato.
CHI È IL PREPOSTO
L'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In termini pratici, il preposto è il caposquadra, il caporeparto, il capoturno, il capocantiere, il responsabile di magazzino, il responsabile di sala, il coordinatore di un gruppo di lavoro. È chiunque, nella gerarchia aziendale, si trovi in una posizione intermedia tra il datore di lavoro o il dirigente da un lato e i lavoratori dall'altro, e che abbia il compito di sorvegliare l'attività lavorativa.
Un punto fondamentale: la qualifica di preposto può essere formale, cioè attribuita con un atto di nomina scritto, oppure di fatto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che è preposto chiunque eserciti di fatto le funzioni di sovrintendenza e controllo sull'attività lavorativa, indipendentemente dalla qualifica contrattuale o dalla nomina formale. Se un lavoratore esperto coordina abitualmente un gruppo di colleghi, impartisce istruzioni operative, controlla che il lavoro venga svolto correttamente, quel lavoratore è preposto di fatto e ne assume le relative responsabilità, anche se non ha mai ricevuto una nomina formale.
LA DIFFERENZA TRA PREPOSTO, DIRIGENTE E DATORE DI LAVORO
Per comprendere il ruolo del preposto è utile distinguerlo dalle altre figure della linea gerarchica.
Il datore di lavoro è il soggetto che ha la responsabilità complessiva dell'organizzazione e che esercita i poteri decisionali e di spesa. Ha obblighi non delegabili come la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP. Il dirigente è il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, con poteri di organizzazione, gestione e spesa. Il preposto è il soggetto che sovrintende all'attività lavorativa controllando la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori.
La differenza fondamentale è nel livello di responsabilità e nei poteri. Il datore di lavoro decide le politiche di sicurezza e stanzia le risorse. Il dirigente organizza il lavoro e attua le politiche. Il preposto vigila sul campo che le disposizioni siano effettivamente rispettate dai lavoratori. Il preposto non ha poteri di spesa né poteri organizzativi generali: il suo potere è di controllo, di intervento correttivo e, dopo la legge 215 del 2021, di interruzione dell'attività.
LA LEGGE 215 DEL 2021 — LE NOVITÀ
La legge 17 dicembre 2021, numero 215, ha convertito con modifiche il decreto legge 146 del 2021, introducendo cambiamenti profondi nella disciplina del preposto. Le novità principali sono quattro.
Prima novità: l'obbligo di individuazione del preposto. Il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. Prima della legge 215, la nomina del preposto non era formalmente obbligatoria. Ora lo è. L'individuazione deve avvenire con un atto formale.
Seconda novità: il rafforzamento del potere di intervento. L'articolo 19 è stato modificato prevedendo che il preposto debba intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Terza novità: il potere di interruzione delle lavorazioni. In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario il preposto deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Quarta novità: la protezione del preposto. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Questo significa che il datore di lavoro non può sanzionare, demansionare, trasferire o comunque penalizzare un preposto che abbia esercitato i propri poteri, compresa l'interruzione dell'attività lavorativa.
Questa protezione è fondamentale. Nella pratica, uno dei problemi principali del preposto era la paura di ritorsioni: interrompere un'attività significa fermare la produzione, con conseguenze economiche. La legge ora tutela espressamente il preposto che agisce per la sicurezza.
L'OBBLIGO NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO
La legge 215 del 2021 ha aggiunto un nuovo obbligo: nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il datore di lavoro appaltatore e i subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Il preposto deve essere sempre presente sul luogo di lavoro durante le attività appaltate.