Formazione Preposto (8 ore)

Lezione 4 — La responsabilità penale del preposto

Casistica giurisprudenziale, sentenze Cassazione, cosa rischia il preposto

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IL PREPOSTO NEL DIRITTO PENALE

La responsabilità penale del preposto è uno degli aspetti più delicati e più importanti della materia. Il preposto che non adempie ai propri obblighi di vigilanza può essere chiamato a rispondere penalmente in caso di infortunio sul lavoro. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è molto rigorosa su questo punto.

Le norme penali che vengono contestate al preposto in caso di infortunio sono principalmente due. L'articolo 590 del Codice Penale, che punisce le lesioni personali colpose: se il lavoratore si infortuna e riporta lesioni a causa della mancata vigilanza del preposto, questi risponde di lesioni colpose con l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La pena è la reclusione da tre mesi a un anno, o la multa, per le lesioni semplici. Per le lesioni gravi la pena è la reclusione da uno a tre anni. L'articolo 589 del Codice Penale, che punisce l'omicidio colposo: se il lavoratore muore a causa della mancata vigilanza del preposto, questi risponde di omicidio colposo con l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza. La pena è la reclusione da due a sette anni.

A queste si aggiungono le contravvenzioni previste dall'articolo 56 del Decreto Legislativo 81 del 2008 per la violazione degli obblighi specifici del preposto: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,60 euro.

LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha elaborato nel corso degli anni una serie di princìpi che definiscono i confini della responsabilità del preposto. Esaminiamo i più rilevanti.

Principio della vigilanza effettiva: il preposto è responsabile non solo quando ha visto il comportamento pericoloso e non è intervenuto, ma anche quando avrebbe potuto e dovuto vederlo con l'ordinaria diligenza. In altre parole, il preposto non può difendersi dicendo che non aveva visto: se era presente sul luogo di lavoro e avrebbe dovuto sorvegliare, la sua mancata osservazione è essa stessa una colpa.

Principio della prevedibilità: il preposto risponde dell'infortunio quando il comportamento pericoloso del lavoratore era prevedibile. Se un lavoratore ha l'abitudine di non indossare i DPI, il preposto lo sa o dovrebbe saperlo, e ha l'obbligo di intervenire. Se non interviene e il lavoratore si infortuna, il preposto ne risponde.

Principio del comportamento abnorme: il preposto non risponde dell'infortunio solo quando il comportamento del lavoratore è stato assolutamente abnorme, imprevedibile e del tutto estraneo al processo produttivo. Se un lavoratore compie un'azione del tutto irrazionale, impossibile da prevedere e scollegata dal lavoro, il preposto non ne risponde. Ma la giurisprudenza interpreta il comportamento abnorme in modo molto restrittivo: la semplice imprudenza, la distrazione, l'inosservanza delle regole, la fretta non sono comportamenti abnormi ma prevedibili, e il preposto deve prevederli e prevenirli.

Principio della posizione di garanzia: il preposto è un garante della sicurezza dei lavoratori affidati alla sua vigilanza. Questa posizione di garanzia nasce dalla legge e dalla funzione che il preposto esercita, e comporta un obbligo positivo di agire per proteggere i lavoratori, non semplicemente un obbligo di non fare.

ESEMPI DI CONDANNE

Capo cantiere condannato per omicidio colposo perché non aveva verificato che un operaio indossasse l'imbracatura anticaduta durante i lavori sul tetto. L'operaio è caduto ed è morto. Il preposto sapeva che l'operaio tendeva a non usare l'imbracatura, eppure non era intervenuto con la dovuta fermezza.

Caporeparto condannato per lesioni colpose perché non aveva controllato che un macchinario avesse il carter di protezione correttamente montato dopo un intervento di manutenzione. Un operaio si è ferito gravemente a una mano.

Responsabile di magazzino condannato per lesioni colpose perché non aveva segnalato il pavimento scivoloso dopo una perdita d'olio da un muletto. Un magazziniere è scivolato e si è fratturato il femore.

COME TUTELARSI

Il preposto non può eliminare ogni rischio ma può e deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere per prevenire l'infortunio. Gli strumenti principali sono i seguenti.

Documentare la propria attività di vigilanza: annotare i controlli effettuati, le non conformità rilevate, gli interventi correttivi adottati, i richiami ai lavoratori, le segnalazioni ai superiori. Un registro informale, anche un semplice quaderno con date e annotazioni, può essere fondamentale in caso di procedimento penale.

Segnalare per iscritto le carenze e i pericoli al datore di lavoro e al dirigente: se il preposto segnala una situazione pericolosa e il datore di lavoro non interviene, la responsabilità si sposta sul datore. Ma la segnalazione deve essere documentabile.

Esercitare effettivamente i poteri di intervento e di interruzione previsti dalla legge: il preposto che vede un pericolo e non interviene, magari per timore di rallentare la produzione o di creare conflitti, assume su di sé la responsabilità di eventuali infortuni.

Partecipare attivamente alla formazione e all'aggiornamento: la formazione del preposto è obbligatoria e l'aggiornamento è biennale. Il preposto che non è formato non può svolgere adeguatamente il proprio ruolo e risponde anche della propria mancata formazione.

Collaborare con il RSPP e con il medico competente: il preposto deve essere parte attiva del sistema di prevenzione, non un esecutore passivo di ordini.

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