Pericolo, Rischio e Danno

La formazione dei lavoratori

Articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008: obblighi, contenuti e durata

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L'OBBLIGO

L'articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008 obbliga il datore di lavoro a garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

La formazione deve avvenire: all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansione, in caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose.

L'ACCORDO STATO-REGIONI

L'Accordo del 21 dicembre 2011 definisce durata, contenuti minimi e modalita della formazione.

FORMAZIONE GENERALE

4 ore per tutti i lavoratori. Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza.

FORMAZIONE SPECIFICA

Durata variabile in base al rischio:

Rischio basso: 4 ore (uffici, commercio, turismo).

Rischio medio: 8 ore (agricoltura, pesca, trasporti, pubblica amministrazione).

Rischio alto: 12 ore (costruzioni, industria, sanita, chimico).

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni per tutti i lavoratori.

FORMAZIONE SPECIALE

Preposto: 8 ore + aggiornamento quinquennale.

Dirigente: 16 ore + aggiornamento quinquennale.

RLS: 32 ore + aggiornamento annuale.

RSPP datore di lavoro: 16-48 ore in base al rischio.

Addetto antincendio: 4-16 ore in base al rischio.

Addetto primo soccorso: 12-16 ore in base alla classificazione aziendale.

LA FORMAZIONE E UN DIRITTO

La formazione deve essere erogata durante l'orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore.

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