L'OBBLIGO
L'articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008 obbliga il datore di lavoro a garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
La formazione deve avvenire: all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansione, in caso di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose.
L'ACCORDO STATO-REGIONI
L'Accordo del 21 dicembre 2011 definisce durata, contenuti minimi e modalita della formazione.
FORMAZIONE GENERALE
4 ore per tutti i lavoratori. Contenuti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza.
FORMAZIONE SPECIFICA
Durata variabile in base al rischio:
Rischio basso: 4 ore (uffici, commercio, turismo).
Rischio medio: 8 ore (agricoltura, pesca, trasporti, pubblica amministrazione).
Rischio alto: 12 ore (costruzioni, industria, sanita, chimico).
AGGIORNAMENTO
6 ore ogni 5 anni per tutti i lavoratori.
FORMAZIONE SPECIALE
Preposto: 8 ore + aggiornamento quinquennale.
Dirigente: 16 ore + aggiornamento quinquennale.
RLS: 32 ore + aggiornamento annuale.
RSPP datore di lavoro: 16-48 ore in base al rischio.
Addetto antincendio: 4-16 ore in base al rischio.
Addetto primo soccorso: 12-16 ore in base alla classificazione aziendale.
LA FORMAZIONE E UN DIRITTO
La formazione deve essere erogata durante l'orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore.