MODULO 1 — GIURIDICO-NORMATIVO
IL SISTEMA LEGISLATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA
Il dirigente per la sicurezza deve conoscere approfonditamente il quadro normativo in cui opera. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un sistema complesso di fonti normative che si integrano tra loro.
Al vertice si colloca la Costituzione della Repubblica Italiana. L'articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 35 stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. L'articolo 41 precisa che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questi principi costituzionali sono il fondamento di tutta la legislazione sulla sicurezza.
Il Codice Civile contiene l'articolo 2087, norma fondamentale che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Questa norma ha una portata amplissima perché va oltre le prescrizioni specifiche: impone al datore di lavoro di fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per proteggere i lavoratori, anche in assenza di norme specifiche. La giurisprudenza della Cassazione ha costantemente applicato l'articolo 2087 come norma di chiusura del sistema.
Il Decreto Legislativo 81 del 2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è la fonte principale e più dettagliata. Si compone di 306 articoli e 51 allegati organizzati in 13 titoli. Disciplina tutti gli aspetti della sicurezza: dalla valutazione dei rischi alla formazione, dai luoghi di lavoro alle attrezzature, dagli agenti fisici a quelli chimici e biologici, dai cantieri alla segnaletica.
Il Codice Penale contiene le norme che puniscono gli infortuni sul lavoro quando derivano dalla colpa del datore di lavoro o dei suoi collaboratori. L'articolo 589 punisce l'omicidio colposo con la reclusione da due a sette anni quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni. L'articolo 590 punisce le lesioni personali colpose con pene aggravate quando derivano dalla violazione delle norme sulla sicurezza.
Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione. I reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche rientrano tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente. L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione conforme all'articolo 30 del Decreto Legislativo 81 del 2008 può costituire un'esimente per l'ente.
IL DIRIGENTE: DEFINIZIONE E OBBLIGHI
L'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce il dirigente come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il dirigente non è necessariamente chi ha la qualifica contrattuale di dirigente: è chiunque eserciti di fatto poteri di organizzazione e direzione dell'attività lavorativa. Un responsabile di stabilimento, un direttore di cantiere, un responsabile di reparto, un responsabile delle risorse umane possono essere considerati dirigenti ai fini della sicurezza se esercitano concretamente poteri organizzativi e direttivi.
Gli obblighi del dirigente sono elencati dall'articolo 18 e sono sostanzialmente gli stessi del datore di lavoro, ad eccezione dei due obblighi non delegabili che restano esclusivi del datore: la valutazione dei rischi con l'elaborazione del DVR e la designazione del RSPP.
I principali obblighi del dirigente comprendono: nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria quando prevista; designare gli addetti alle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione); nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza; fornire ai lavoratori i DPI necessari e idonei; prendere le misure affinché solo i lavoratori adeguatamente formati accedano alle zone a rischio specifico; richiedere l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali di sicurezza; inviare i lavoratori alla visita medica; adottare le misure per la prevenzione incendi e l'evacuazione; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti; comunicare all'INAIL gli infortuni; elaborare il DUVRI nei casi di appalti interni; convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori; munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento nei cantieri.
LA DELEGA DI FUNZIONI
Il dirigente riceve le proprie funzioni dal datore di lavoro attraverso la delega di funzioni disciplinata dall'articolo 16. La delega deve avere requisiti precisi per essere valida: deve risultare da atto scritto recante data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti; deve attribuire l'autonomia di spesa necessaria; deve essere accettata per iscritto dal delegato; deve essere adeguatamente pubblicizzata.
La delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni delegate. Il dirigente può a sua volta subdelegare specifiche funzioni alle stesse condizioni, ma la subdelega non è ulteriormente delegabile.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Le sanzioni per il dirigente previste dal Decreto Legislativo 81 del 2008 sono le stesse previste per il datore di lavoro per le violazioni degli obblighi dell'articolo 18. Per la mancata formazione dei lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro. Per la mancata fornitura dei DPI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro. Per la mancata nomina del medico competente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro. Per la mancata designazione degli addetti alle emergenze: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro.
In caso di infortunio, il dirigente risponde di omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale, reclusione da 2 a 7 anni) o lesioni personali colpose (articolo 590 del Codice Penale) quando l'infortunio sia riconducibile alla violazione dei propri obblighi di organizzazione e vigilanza.