MODULO 2 — GESTIONE E ORGANIZZAZIONE (PARTE 2)
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. È effettuata dal medico competente e comprende accertamenti preventivi, periodici, su richiesta del lavoratore e in occasione di cambi di mansione.
Il dirigente ha obblighi specifici in materia di sorveglianza sanitaria. Deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria concordato con il medico competente e deve vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo non siano adibiti alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità. Non può assegnare un lavoratore a una mansione che preveda la sorveglianza sanitaria senza che il lavoratore sia stato visitato e giudicato idoneo dal medico competente.
Il medico competente esprime, al termine della visita, un giudizio di idoneità alla mansione specifica. I possibili giudizi sono cinque. Idoneo: il lavoratore può svolgere la mansione senza limitazioni. Idoneo con prescrizioni: il lavoratore può svolgere la mansione ma con alcune limitazioni, per esempio l'obbligo di utilizzare determinati DPI, il divieto di effettuare determinati movimenti, la riduzione dell'orario di esposizione a un rischio, il divieto di svolgere turni notturni. Idoneo con limitazioni temporanee: come il precedente ma per un periodo definito. Temporaneamente non idoneo: il lavoratore non può svolgere la mansione per un periodo definito, trascorso il quale sarà rivalutato. Permanentemente non idoneo: il lavoratore non può svolgere la mansione in modo definitivo.
Il dirigente deve attuare le prescrizioni e le limitazioni indicate dal medico competente. Se il giudizio prevede, per esempio, che il lavoratore non debba sollevare pesi superiori a 10 chilogrammi, il dirigente deve riorganizzare il lavoro per garantire il rispetto di questa prescrizione. Se il lavoratore è giudicato non idoneo alla mansione, il dirigente deve assegnarlo a una mansione compatibile con il suo stato di salute.
Il lavoratore può presentare ricorso contro il giudizio del medico competente all'organo di vigilanza territorialmente competente, la ASL, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio.
LA GESTIONE DEI DPI
Il dirigente ha la responsabilità operativa della gestione dei DPI. Deve garantire che i DPI siano scelti sulla base della valutazione dei rischi, che siano conformi alle norme tecniche applicabili, che siano adeguati ai rischi da prevenire senza costituire essi stessi un rischio maggiore, che siano adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, che tengano conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore, che possano essere adattati all'utilizzatore.
Il processo di gestione dei DPI comprende diverse fasi. L'individuazione dei rischi residui che richiedono l'uso dei DPI, dopo aver adottato tutte le misure di prevenzione e protezione collettiva possibili. La scelta dei DPI adeguati, in base alle norme tecniche armonizzate europee, le norme EN, e alle indicazioni della valutazione dei rischi. L'acquisto dei DPI conformi al Regolamento UE 2016 barra 425 e marcati CE. La consegna ai lavoratori con documentazione scritta, specificando il tipo di DPI, la data di consegna, la firma del lavoratore per ricevuta. La formazione e l'addestramento dei lavoratori sull'uso corretto, in particolare per i DPI di III categoria che richiedono addestramento specifico documentato. La manutenzione, la pulizia, la disinfezione e la sostituzione dei DPI quando deteriorati o scaduti. Il controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei lavoratori attraverso il preposto.
Il dirigente deve inoltre gestire le problematiche legate al rifiuto del lavoratore di utilizzare i DPI. Il rifiuto di utilizzare i DPI è una violazione dell'articolo 20 del decreto e può comportare sanzioni disciplinari per il lavoratore. Tuttavia, prima di arrivare alla sanzione, il dirigente deve verificare se il rifiuto sia motivato da problemi reali, come un DPI inadeguato, scomodo, che provoca allergie o che impedisce lo svolgimento del lavoro. In tal caso deve cercare soluzioni alternative.
LA RIUNIONE PERIODICA
L'articolo 35 prevede che nelle aziende con più di 15 lavoratori il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente e il RLS. Il dirigente spesso rappresenta il datore di lavoro in questa riunione.
La riunione ha per oggetto l'esame del DVR, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta e l'efficacia dei DPI, i programmi di informazione e formazione. Della riunione deve essere redatto un verbale che viene custodito in azienda e messo a disposizione dei partecipanti.
La riunione periodica non è un mero adempimento formale: è il momento in cui tutti i soggetti del sistema di prevenzione si confrontano, analizzano i risultati, individuano le criticità e programmano le azioni di miglioramento. Il dirigente deve preparare la riunione con dati aggiornati sugli infortuni, sulle non conformità rilevate, sulle segnalazioni dei lavoratori e dei preposti, e deve assicurarsi che le decisioni prese vengano effettivamente attuate.