Formazione Dirigente per la Sicurezza (16 ore)

Lezione 3 — Modulo gestionale: il DVR e il sistema di gestione

Valutazione dei rischi, DVR, procedure standardizzate, SGSL, articolo 30

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MODULO 2 — GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è l'adempimento centrale del sistema di prevenzione. L'articolo 17 la definisce come obbligo non delegabile del datore di lavoro, ma il dirigente ha un ruolo fondamentale nella sua attuazione pratica, perché è il soggetto che conosce nel dettaglio l'organizzazione del lavoro, i processi produttivi, le attrezzature utilizzate, le mansioni svolte.

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale.

Il processo di valutazione si articola in fasi. L'identificazione dei pericoli presenti nell'ambiente di lavoro e nelle attività svolte. La stima del rischio associato a ciascun pericolo, considerando la probabilità che l'evento dannoso si verifichi e la gravità delle possibili conseguenze. La definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre il rischio. La programmazione delle misure nel tempo, con l'indicazione delle priorità e delle risorse necessarie. La verifica dell'efficacia delle misure adottate.

IL DVR — DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il DVR deve contenere, secondo l'articolo 28: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere; l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente. Deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Le aziende con meno di 50 lavoratori, che non rientrano nelle categorie a rischio specifico, possono utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, approvate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

L'articolo 30 del Decreto Legislativo 81 del 2008 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti, di cui al Decreto Legislativo 231 del 2001, devono prevedere: il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS; le attività di sorveglianza sanitaria; le attività di informazione e formazione dei lavoratori; le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La norma internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è la ISO 45001 del 2018, che ha sostituito la OHSAS 18001. Le Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), approvate dall'INAIL e dall'UNI, sono un riferimento per la costruzione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 30. L'adozione di un SGSL efficace, oltre all'efficacia esimente dalla responsabilità dell'ente, produce vantaggi concreti: riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, riduzione dei costi assicurativi attraverso lo sconto sul premio INAIL (OT23), miglioramento dell'immagine aziendale, maggiore competitività negli appalti pubblici.

IL RUOLO DEL DIRIGENTE NEL SISTEMA DI GESTIONE

Il dirigente è il motore del sistema di gestione della sicurezza. È il soggetto che traduce le politiche definite dal datore di lavoro in azioni concrete, che organizza le risorse umane e materiali, che definisce le procedure operative, che monitora l'attuazione delle misure, che promuove il miglioramento continuo.

Il dirigente deve garantire che la valutazione dei rischi sia mantenuta aggiornata, che la formazione dei lavoratori sia erogata nei tempi e con i contenuti previsti, che la sorveglianza sanitaria sia effettuata regolarmente, che i DPI siano adeguati e disponibili, che le procedure di emergenza siano note e sperimentate, che gli appalti interni siano gestiti nel rispetto dell'articolo 26, che la documentazione sia completa e aggiornata, che gli infortuni e i near miss siano analizzati e che le azioni correttive siano attuate.

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