MODULO 1 — GIURIDICO-NORMATIVO (PARTE 2)
GLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO
Il dirigente deve conoscere gli organi istituzionali preposti alla vigilanza sulla sicurezza sul lavoro, le loro competenze e i loro poteri, perché è il soggetto aziendale che più frequentemente interagisce con essi durante le ispezioni.
Le ASL, Aziende Sanitarie Locali, attraverso i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (denominati SPISAL, SPRESAL o SPreSAL a seconda della Regione) sono il principale organo di vigilanza. I funzionari delle ASL hanno qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e possono accedere ai luoghi di lavoro senza preavviso in qualsiasi momento, richiedere documenti e informazioni, effettuare rilievi e campionamenti, contestare violazioni, impartire prescrizioni con termine per la regolarizzazione, procedere al sequestro di attrezzature o sostanze pericolose.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, svolge attività di vigilanza in materia di lavoro e di salute e sicurezza, con particolare competenza nel settore dell'edilizia e nei cantieri. L'INL ha anche competenze in materia di lavoro nero, regolarità contributiva e rispetto dei contratti collettivi. I funzionari dell'INL hanno gli stessi poteri ispettivi dei funzionari ASL.
I Vigili del Fuoco sono competenti per la prevenzione incendi. Effettuano sopralluoghi e verifiche negli stabilimenti soggetti al controllo di prevenzione incendi, rilasciano il certificato di prevenzione incendi (o la SCIA antincendio), verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature antincendio.
L'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, oltre alla funzione assicurativa gestisce attività di prevenzione, ricerca, formazione, assistenza e consulenza. Fornisce supporto tecnico alle aziende, finanzia progetti di miglioramento della sicurezza attraverso i bandi ISI, effettua analisi statistiche sugli infortuni e le malattie professionali.
La Procura della Repubblica interviene quando un infortunio sul lavoro configura un reato. Il PM dispone le indagini, che sono condotte dalla polizia giudiziaria, e decide se esercitare l'azione penale. Il dirigente può essere indagato e processato per omicidio colposo o lesioni colpose con l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza.
LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
L'articolo 14 del Decreto Legislativo 81 del 2008, come modificato dalla legge 215 del 2021, prevede che gli organi di vigilanza possano adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Le violazioni che determinano la sospensione sono elencate nell'Allegato I del decreto e comprendono: mancata elaborazione del DVR; mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; mancata formazione e addestramento dei lavoratori; mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo responsabile; mancata elaborazione del POS; mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; mancanza di protezioni verso il vuoto; lavoratori occupati in ambienti sospetti di inquinamento senza adeguata formazione; mancata applicazione delle armature di sostegno negli scavi.
La sospensione comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Per ottenere la revoca della sospensione, il datore di lavoro deve regolarizzare i lavoratori irregolari, ripristinare le condizioni di sicurezza, pagare una somma aggiuntiva.
La legge 215 del 2021 ha introdotto anche l'obbligo della cosiddetta patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Ogni impresa parte con un punteggio iniziale e subisce decurtazioni in caso di violazioni o infortuni. Se il punteggio scende sotto una determinata soglia, l'impresa non può operare nei cantieri.
IL SISTEMA ISTITUZIONALE DELLA PREVENZIONE
Il dirigente deve conoscere anche le istituzioni che coordinano e indirizzano le politiche di prevenzione a livello nazionale e regionale. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza, istituito presso il Ministero della Salute, definisce le linee strategiche della prevenzione. La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, elabora indirizzi e criteri in materia di sicurezza. I Comitati Regionali di Coordinamento armonizzano le attività di vigilanza a livello regionale.
GLI APPALTI E IL DUVRI
Un ambito di particolare rilevanza per il dirigente è la gestione degli appalti interni. L'articolo 26 del Decreto Legislativo 81 del 2008 disciplina gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione all'interno dell'azienda. Il datore di lavoro committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi; fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; elaborare il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività dell'impresa committente e quelle delle imprese appaltatrici.
Il DUVRI non è richiesto nei cantieri disciplinati dal Titolo IV, dove si applica il PSC, né per i servizi di natura intellettuale, né per le mere forniture di materiali, né per i lavori la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi particolari.
I costi della sicurezza derivanti dalle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenze devono essere specificamente indicati nel DUVRI e non sono soggetti a ribasso.
Il dirigente che gestisce appalti interni deve assicurarsi che il DUVRI sia redatto, aggiornato, condiviso con le imprese appaltatrici e effettivamente applicato. Deve inoltre cooperare e coordinarsi con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze.