IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, comunemente denominato RLS, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. È una figura prevista dall'articolo 47 del Decreto Legislativo 81 del 2008, che afferma che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il RLS è l'espressione del diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione della sicurezza nel proprio luogo di lavoro. Non è un collaboratore del datore di lavoro nella gestione della sicurezza: è il rappresentante dei lavoratori, con un ruolo di controllo, proposta e garanzia. La sua funzione è assicurare che la voce dei lavoratori sia ascoltata nelle decisioni che riguardano la loro sicurezza.
L'ELEZIONE E LA DESIGNAZIONE
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. L'elezione avviene a suffragio universale: tutti i lavoratori dell'azienda hanno diritto di votare e di candidarsi. Non è richiesta alcuna qualifica particolare, se non quella di essere un lavoratore dipendente dell'azienda. L'elezione si svolge di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di rappresentanze sindacali, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le stesse modalità previste per le aziende più piccole.
Il numero minimo dei RLS è stabilito dall'articolo 47: un RLS nelle aziende che occupano fino a 200 lavoratori; tre RLS nelle aziende che occupano da 201 a 1.000 lavoratori; sei RLS nelle aziende che occupano oltre 1.000 lavoratori. I contratti collettivi possono prevedere numeri superiori.
Se i lavoratori non eleggono il RLS, le funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), un soggetto esterno che rappresenta i lavoratori di più aziende dello stesso territorio o comparto produttivo.
I DIRITTI DEL RLS
L'articolo 50 del Decreto Legislativo 81 del 2008 elenca in modo dettagliato le attribuzioni del RLS, che si traducono in diritti e poteri specifici.
Diritto di accesso: il RLS accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. Questo diritto è ampio: il RLS può visitare qualsiasi area dell'azienda in qualsiasi momento, senza necessità di autorizzazione preventiva.
Diritto di consultazione preventiva: il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. Deve essere consultato sulla designazione del RSPP e degli ASPP, degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione, del medico competente. Deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
Diritto di informazione: il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Riceve una copia del DVR, previa richiesta, per la consultazione esclusivamente in azienda.
Diritto di proposta: il RLS promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
Diritto di partecipazione alla riunione periodica: il RLS partecipa alla riunione periodica prevista dall'articolo 35.
Diritto di ricorso: il RLS può fare ricorso alle autorità competenti, in particolare alla ASL territorialmente competente, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
LE TUTELE DEL RLS
Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Questo significa che il datore di lavoro non può sanzionare, demansionare, trasferire, licenziare o comunque discriminare il RLS a causa dell'esercizio delle sue funzioni.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Le ore utilizzate per l'espletamento delle attribuzioni del RLS sono considerate ore di lavoro a tutti gli effetti.
Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016 barra 679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali. Il RLS è inoltre tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
LA FORMAZIONE DEL RLS
L'articolo 37, comma 10, stabilisce che il RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. La formazione iniziale ha una durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. L'aggiornamento è annuale: 4 ore per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori, 8 ore per le aziende che occupano più di 50 lavoratori.
I contenuti della formazione del RLS, stabiliti dall'articolo 37, comma 11, comprendono i principi giuridici comunitari e nazionali; la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi; l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; gli aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; le nozioni di tecnica della comunicazione.