IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
Quando i lavoratori di un'azienda non eleggono il RLS interno, le funzioni di rappresentanza sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, il RLST, previsto dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 81 del 2008.
Il RLST esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS interno. Il RLST è designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il RLST ha gli stessi diritti e le stesse prerogative del RLS interno. In particolare ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità stabilite dagli accordi collettivi. L'accesso ai luoghi di lavoro del RLST deve essere preventivamente segnalato al datore di lavoro o al suo rappresentante. Il RLST non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il RLST svolge un ruolo particolarmente importante per le piccole e microimprese dove spesso la cultura della sicurezza è meno sviluppata e dove i lavoratori, per la vicinanza con il datore di lavoro, possono sentirsi meno liberi di segnalare i problemi.
Per l'esercizio delle attribuzioni del RLST, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo all'organismo paritetico o al fondo di sostegno alla piccola e media impresa. Il contributo è stabilito dalla contrattazione collettiva.
GLI ORGANISMI PARITETICI
Gli organismi paritetici, previsti dall'articolo 51 del Decreto Legislativo 81 del 2008, sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Svolgono funzioni di supporto e promozione della prevenzione, tra cui la formazione dei lavoratori e dei RLS, l'assistenza alle imprese nella valutazione dei rischi, la composizione delle controversie sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza.
RIEPILOGO DEL RUOLO DEL RLS
Il RLS è il garante della partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza. I suoi diritti principali sono il diritto di accesso ai luoghi di lavoro; il diritto di consultazione preventiva su tutte le decisioni in materia di sicurezza; il diritto di informazione sul DVR, sugli infortuni, sulle malattie professionali, sui risultati della sorveglianza sanitaria; il diritto di proposta su misure di prevenzione e protezione; il diritto di partecipazione alla riunione periodica; il diritto di ricorso alle autorità competenti; il diritto alla formazione specifica; la tutela contro qualsiasi forma di ritorsione o pregiudizio.
I doveri del RLS comprendono il rispetto del segreto industriale e della privacy relativamente alle informazioni contenute nel DVR; la correttezza e la buona fede nell'esercizio delle proprie funzioni; la partecipazione alla formazione e all'aggiornamento.
Gli strumenti pratici del RLS comprendono il DVR che deve richiedere in copia; il registro degli infortuni e le comunicazioni INAIL; le schede dati di sicurezza delle sostanze chimiche; i verbali della riunione periodica; le relazioni del medico competente sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria; i rapporti di intervento degli organi di vigilanza; le segnalazioni scritte dei lavoratori; il proprio archivio personale con la documentazione delle consultazioni, delle proposte e delle risposte ricevute.
Il RLS è una risorsa preziosa per l'azienda. Un RLS preparato, attento, propositivo e collaborativo contribuisce a migliorare le condizioni di sicurezza, a ridurre gli infortuni e le malattie professionali, a creare un clima di fiducia e di collaborazione tra lavoratori e datore di lavoro. La sicurezza non è un gioco a somma zero: quando la sicurezza migliora, tutti ne beneficiano.