IL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL RSPP
L'articolo 34 del Decreto Legislativo 81 del 2008 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione, compresa la funzione di Responsabile del Servizio, in determinati casi e a determinate condizioni.
Questa possibilità è limitata ad aziende di dimensioni contenute. In particolare, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP nelle aziende artigiane e industriali con un massimo di 30 lavoratori; nelle aziende agricole e zootecniche con un massimo di 30 lavoratori; nelle aziende della pesca con un massimo di 20 lavoratori; nelle altre aziende con un massimo di 200 lavoratori.
Per svolgere questi compiti, il datore di lavoro deve frequentare un corso di formazione specifico la cui durata varia in base al livello di rischio dell'attività: 16 ore per il rischio basso, 32 ore per il rischio medio, 48 ore per il rischio alto. L'aggiornamento è quinquennale: 6 ore per il rischio basso, 10 ore per il rischio medio, 14 ore per il rischio alto.
ATTENZIONE: il datore di lavoro RSPP non può delegare ad altri questa funzione senza aver prima nominato un RSPP esterno o un altro lavoratore con i requisiti previsti dall'articolo 32. I due obblighi non delegabili del datore di lavoro, cioè la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP, restano invariati anche quando il datore svolge direttamente i compiti del SPP.
I COMPITI DEL RSPP
I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, che il datore di lavoro assume svolgendo direttamente la funzione, sono elencati dall'articolo 33 del decreto.
L'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
L'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure.
L'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
La proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
La partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35.
La fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36.
Nella pratica, il datore di lavoro RSPP deve occuparsi della redazione e dell'aggiornamento del DVR in collaborazione con il medico competente e previa consultazione del RLS; dell'individuazione e della programmazione delle misure di prevenzione; della scelta dei DPI; dell'organizzazione della formazione e dell'informazione; della predisposizione del piano di emergenza; del coordinamento degli addetti alle emergenze; dei rapporti con gli organi di vigilanza; della gestione degli infortuni e dei near miss.
È fondamentale comprendere che il datore di lavoro RSPP non è esonerato da nessuno degli obblighi previsti per il datore di lavoro. Anzi, svolgendo anche i compiti del RSPP, assume su di sé una responsabilità aggiuntiva: non può più difendersi affermando di non aver ricevuto le informazioni tecniche necessarie dal RSPP, perché il RSPP è lui stesso.
LA COLLABORAZIONE CON IL MEDICO COMPETENTE
Anche quando il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del RSPP, la nomina del medico competente resta obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità della sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro RSPP deve collaborare attivamente con il medico competente nella valutazione dei rischi, nella definizione del protocollo sanitario, nell'analisi dei risultati della sorveglianza sanitaria, nell'individuazione delle misure di prevenzione correlate ai rischi per la salute.