RSPP Datore di Lavoro — Rischio Basso (16 ore)

Lezione 5 — La sorveglianza sanitaria e il medico competente

Quando è obbligatoria, protocollo sanitario, giudizi, cartella sanitaria

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QUANDO LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro RSPP deve nominare il medico competente e attivare la sorveglianza sanitaria quando dalla valutazione dei rischi emerge che i lavoratori sono esposti a rischi per i quali la normativa prevede il controllo sanitario. Le principali situazioni che richiedono la sorveglianza sanitaria sono l'utilizzo del videoterminale per più di 20 ore settimanali, l'esposizione al rumore superiore a 85 decibel, l'esposizione a vibrazioni meccaniche superiori ai valori di azione, la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione ad agenti chimici pericolosi, l'esposizione ad agenti biologici, l'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, l'esposizione ad amianto, il lavoro notturno, l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Anche per il rischio basso tipico degli uffici, la sorveglianza sanitaria è generalmente obbligatoria per i videoterminalisti e può essere necessaria per la movimentazione manuale dei carichi e per lo stress lavoro-correlato quando la valutazione ne evidenzia la necessità.

IL PROTOCOLLO SANITARIO

Il medico competente, sulla base della valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario, cioè l'insieme degli accertamenti sanitari da effettuare per ciascuna mansione. Il protocollo indica il tipo di visita, gli esami strumentali e di laboratorio da effettuare, la periodicità. Per i videoterminalisti il protocollo prevede tipicamente la visita medica generale con particolare attenzione alla funzione visiva e all'apparato muscoloscheletrico, con periodicità quinquennale per i lavoratori sotto i 50 anni e biennale per quelli sopra i 50 o per chi ha prescrizioni o limitazioni.

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche preventive prima dell'assunzione o dell'assegnazione alla mansione, visite periodiche con la cadenza stabilita dal protocollo, visite su richiesta del lavoratore quando ha disturbi che ritiene collegati al lavoro, visite in occasione di cambio mansione, visite alla cessazione del rapporto nei casi previsti, visite precedenti la ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

I GIUDIZI DI IDONEITÀ

Al termine di ogni visita il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il datore RSPP deve conoscere i possibili giudizi e sapere come comportarsi per ciascuno di essi.

In caso di idoneità senza prescrizioni il lavoratore può svolgere la mansione senza limitazioni. In caso di idoneità con prescrizioni o limitazioni il datore deve organizzare il lavoro nel rispetto delle prescrizioni indicate dal medico, come per esempio il divieto di sollevare pesi superiori a un determinato valore, l'obbligo di pause aggiuntive, il divieto di turni notturni, l'obbligo di utilizzare determinati DPI.

In caso di inidoneità temporanea il datore deve assegnare il lavoratore a una mansione compatibile per il periodo indicato dal medicomma In caso di inidoneità permanente il datore deve assegnare il lavoratore a una mansione diversa compatibile con il suo stato di salute, se disponibile.

Il lavoratore può presentare ricorso contro il giudizio del medico competente alla ASL entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. La ASL dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.

LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella contiene i risultati degli accertamenti sanitari, le informazioni sui rischi ai quali il lavoratore è esposto, i giudizi di idoneità. La cartella è un documento riservato, coperto dal segreto professionale, e può essere consultata solo dal lavoratore interessato, dal medico competente e, in forma anonima e aggregata, dal RLS.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e ne invia l'originale alla ASL se previsto dalla normativa specifica.

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