IL DVR: OBBLIGO E RESPONSABILITÀ
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR è il primo obbligo non delegabile del datore di lavoro, previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 81 del 2008. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del RSPP ha una responsabilità particolare nella redazione del DVR perché è contemporaneamente il soggetto che valuta e il soggetto che decide le misure da adottare.
Per le aziende con meno di 50 lavoratori che non rientrano nelle categorie a rischio specifico elencate nell'articolo 29, comma 7, il DVR può essere redatto secondo le procedure standardizzate approvate con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012. Le procedure standardizzate sono un modello semplificato che guida il datore di lavoro passo dopo passo nella valutazione dei rischi.
LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La valutazione dei rischi è un processo sistematico che si articola in fasi.
La prima fase è l'identificazione dei pericoli. Il datore di lavoro RSPP deve esaminare ogni aspetto dell'attività lavorativa per individuare i pericoli presenti. Deve considerare i luoghi di lavoro come pavimenti, scale, illuminazione, temperatura, rumore, spazi. Le attrezzature come macchine, utensili, impianti, apparecchiature elettriche. Le sostanze e i materiali utilizzati come prodotti chimici, polveri, fumi. L'organizzazione del lavoro come turni, ritmi, carichi, stress. Le modalità operative come posture, movimentazione, movimenti ripetitivi. Le emergenze prevedibili come incendio, terremoto, sversamento.
La seconda fase è la stima del rischio. Per ogni pericolo identificato si valuta il livello di rischio combinando la probabilità che l'evento dannoso si verifichi con la gravità del danno che ne potrebbe derivare. Si utilizzano generalmente matrici di rischio che classificano la probabilità su una scala da 1 improbabile a 4 molto probabile, e la gravità da 1 lieve a 4 gravissima. Il prodotto dei due fattori dà il livello di rischio: da 1 a 4 rischio basso, da 5 a 8 rischio medio, da 9 a 16 rischio alto.
La terza fase è la definizione delle misure. Per ogni rischio valutato come non trascurabile si definiscono le misure di prevenzione per ridurre la probabilità e le misure di protezione per ridurre la gravità. Le misure devono seguire la gerarchia stabilita dall'articolo 15: eliminazione del rischio alla fonte, sostituzione del pericoloso con il meno pericoloso, riduzione del rischio con misure tecniche, organizzative e procedurali, protezione collettiva prima di quella individuale.
La quarta fase è la programmazione. Le misure devono essere programmate nel tempo con l'indicazione delle priorità, delle risorse necessarie, dei responsabili dell'attuazione, dei tempi previsti.
I RISCHI SPECIFICI DA VALUTARE
Il datore di lavoro RSPP di un'azienda a rischio basso, come un ufficio, uno studio professionale, un negozio o un'attività di servizi, deve valutare in particolare i seguenti rischi.
Il rischio da videoterminale per i lavoratori che utilizzano il computer per più di 20 ore settimanali: ergonomia della postazione, illuminazione, pause, sorveglianza sanitaria.
Il rischio da stress lavoro-correlato secondo le indicazioni della Commissione Consultiva del 2010: eventi sentinella, fattori di contenuto e di contesto del lavoro.
Il rischio elettrico: conformità dell'impianto, messa a terra, interruttori differenziali, manutenzione.
Il rischio incendio secondo il Decreto Ministeriale 02 settembre 2021: carico di incendio, fonti di innesco, misure di prevenzione e protezione, piano di emergenza.
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi se i lavoratori sollevano o trasportano materiali.
Il rischio chimico per l'uso di prodotti per la pulizia, toner, colle e altri prodotti presenti in ufficio.
Il rischio da microclima: temperatura, umidità, correnti d'aria, illuminazione.
Il rischio legato ai lavoratori con esigenze particolari: lavoratrici in gravidanza, lavoratori con disabilità, lavoratori di età avanzata, lavoratori stranieri.
L'AGGIORNAMENTO DEL DVR
Il DVR non è un documento statico: deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica e della prevenzione, a seguito di infortuni significativi, quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Il datore di lavoro RSPP deve verificare periodicamente che il DVR sia aggiornato e che le misure previste siano effettivamente attuate.