Sicurezza nei Cantieri Edili (Titolo IV)

Lezione 1 — Il cantiere edile: normativa e figure della sicurezza

Titolo IV Decreto Legislativo 81 del 2008, committente, CSP, CSE, imprese, documenti

Lezione 1 di 7 10 min 1072 parole
Video lezione

LA SICUREZZA NEI CANTIERI — QUADRO NORMATIVO E FIGURE

IL TITOLO IV DEL D.LGS. 81 del 2008

Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81 del 2008, articoli 88-160, disciplina i cantieri temporanei o mobili. Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'Allegato X del decreto. L'elenco comprende: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali; le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche; le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile; gli scavi; la perforazione; l'impiantistica; le opere relative alla installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di aerazione; i lavori di manutenzione, pittura, pulitura; la trasformazione, il rifacimento e il ripristino di tutti gli elementi di finitura.

L'edilizia è il settore a più alto rischio infortunistico in Italia. Le cadute dall'alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali in cantiere, seguite dagli investimenti da veicoli o macchinari, dalle cadute di materiali dall'alto, dal seppellimento negli scavi e dall'elettrocuzione.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Il committente può nominare un responsabile dei lavori quale suo rappresentante.

Il committente ha obblighi fondamentali. Deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare. Deve designare il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l'esecuzione (CSE) quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Il committente è responsabile della verifica dell'adozione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle misure generali di tutela e degli obblighi specifici.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) è il soggetto incaricato dal committente di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di predisporre il fascicolo dell'opera. Il CSP deve essere un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geologo, perito industriale, geometra, agronomo, iscritto nei rispettivi albi) con esperienza professionale nel settore delle costruzioni e formazione specifica (corso di 120 ore).

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è il soggetto incaricato dal committente di verificare l'applicazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. I compiti del CSE sono molteplici e particolarmente importanti. Deve verificare l'idoneità del POS di ciascuna impresa, verificandone la coerenza con il PSC. Deve organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Deve verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Deve segnalare al committente e alla ASL competente per territorio le inosservanze alle disposizioni degli articoli del decreto e alle prescrizioni del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, il CSE può sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento che il CSP redige contestualmente alla progettazione dell'opera. È obbligatorio quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. Il PSC contiene l'identificazione e la descrizione dell'opera, l'individuazione e l'analisi dei rischi, le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, le misure di coordinamento, la stima dei costi della sicurezza, la durata prevista delle lavorazioni, l'entità presunta del cantiere, le fasi critiche. I costi della sicurezza indicati nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta: questo significa che l'impresa non può risparmiare sulla sicurezza riducendo i costi previsti dal PSC per aggiudicarsi l'appalto a un prezzo inferiore.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che ciascuna impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato. Il POS è un documento complementare al PSC e deve essere coerente con esso. Contiene i dati identificativi dell'impresa esecutrice, le specifiche mansioni inerenti la sicurezza, la descrizione dell'attività di cantiere, l'elenco dei ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere provvisionali di notevole importanza, l'elenco delle attrezzature e degli apprestamenti, l'elenco delle sostanze e miscele pericolose, le misure preventive e protettive adottate, le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori, la documentazione relativa alle attrezzature (verbali di verifiche, libretti, istruzioni d'uso).

Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è il documento obbligatorio che descrive le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi metallici fissi. Deve essere redatto per ogni specifico ponteggio e deve contenere lo schema del ponteggio, le fasi di montaggio, le verifiche da effettuare, le misure di sicurezza da adottare durante il montaggio e lo smontaggio, i DPI da utilizzare. Il PiMUS deve essere presente in cantiere e consultabile dai lavoratori addetti.

Il fascicolo dell'opera è il documento predisposto dal CSP che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante gli eventuali lavori successivi sull'opera (manutenzione, riparazione, sostituzione di parti). Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita utile.

La notifica preliminare è la comunicazione che il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio prima dell'inizio dei lavori, nei casi previsti dalla legge (cantieri con più imprese e durata presunta superiore a 200 uomini-giorno, o cantieri che comportano rischi particolari). La notifica deve essere affissa in maniera visibile nel cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.

Tutte le lezioni del corso