Concorsi Forze dell'Ordine — Cultura Generale

Ordinamento della Repubblica — Gli organi dello Stato

Parlamento, Governo, PdR, Magistratura, Corte Costituzionale

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GLI ORGANI DELLO STATO — DOMANDE TIPICHE DA CONCORSO

IL PARLAMENTO (art. 55-82)

Bicameralismo perfetto: Camera dei Deputati + Senato della Repubblica, con gli stessi poteri. Sede: Camera a Palazzo Montecitorio, Senato a Palazzo Madama.

Camera dei Deputati: 400 membri (prima della riforma 2020: 630). Età minima per essere eletti: 25 anni. Età minima per votare: 18 anni.

Senato della Repubblica: 200 membri (prima: 315) + senatori a vita. Età minima per essere eletti: 40 anni. Età minima per votare: 18 anni (dal 2021; prima: 25 anni). Senatori a vita: ex Presidenti della Repubblica (di diritto) + massimo 5 nominati dal PdR per altissimi meriti. Domanda tipica: Quanti senatori a vita può nominare ciascun Presidente? 5 (nel corso del suo mandato, secondo l'interpretazione prevalente).

Legislatura: dura 5 anni (salvo scioglimento anticipato). Domanda tipica: Chi scioglie le Camere? Il Presidente della Repubblica (sentiti i presidenti delle Camere). Non può scioglierle negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco), salvo che coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura.

Funzione legislativa: le leggi sono approvate da entrambe le Camere nello stesso testo. L'iniziativa legislativa spetta a: Governo, ciascun membro del Parlamento, popolo (50.000 firme), Consigli regionali, CNEL.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune (presso la Camera) per: elezione del PdR; giuramento del PdR; messa in stato d'accusa del PdR; elezione di 1/3 dei membri del CSM; elezione di 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 83-91)

Eletto dal Parlamento in seduta comune + 3 delegati per ogni Regione (1 per la Valle d'Aosta). Totale grandi elettori: circa 630. Requisiti: cittadino italiano, 50 anni compiuti, godimento dei diritti civili e politici. Mandato: 7 anni (il più lungo tra gli organi costituzionali). Rieleggibile (Napolitano rieletto nel 2013, Mattarella rieletto nel 2022).

Elezione: maggioranza dei 2/3 nei primi tre scrutini; dal quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta.

Sede: Palazzo del Quirinale, Roma.

Poteri principali: nomina il Presidente del Consiglio e (su sua proposta) i ministri; può sciogliere le Camere; promulga le leggi (può rinviarle con messaggio motivato — rinvio presidenziale); indice le elezioni e i referendum; presiede il CSM; ha il comando delle Forze Armate; nomina 5 giudici della Corte Costituzionale; nomina 5 senatori a vita; può concedere la grazia e commutare le pene; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Irresponsabilità e controfirma: il PdR non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (tranne alto tradimento o attentato alla Costituzione). Ogni suo atto deve essere controfirmato dai ministri proponenti.

Supplenza: in caso di impedimento, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato.

ELENCO DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA (domanda frequentissima):

1. Enrico De Nicola (1948) — Capo provvisorio dello Stato

2. Luigi Einaudi (1948-1955)

3. Giovanni Gronchi (1955-1962)

4. Antonio Segni (1962-1964)

5. Giuseppe Saragat (1964-1971)

6. Giovanni Leone (1971-1978)

7. Sandro Pertini (1978-1985)

8. Francesco Cossiga (1985-1992)

9. Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999)

10. Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006)

11. Giorgio Napolitano (2006-2015) — primo rieletto

12. Sergio Mattarella (2015-presente) — rieletto nel 2022

IL GOVERNO (art. 92-100)

Composto da: Presidente del Consiglio + Ministri (che formano insieme il Consiglio dei Ministri). Sede: Palazzo Chigi, Roma.

Il PdC è nominato dal PdR. Entro 10 giorni dal giuramento, il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere (voto palese per appello nominale).

Mozione di sfiducia: deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione.

Il Governo può emanare: decreti legislativi (su delega del Parlamento — art. 76); decreti-legge (in casi straordinari di necessità e urgenza — art. 77, devono essere convertiti in legge entro 60 giorni); regolamenti.

Domanda tipica: Entro quanto tempo un decreto-legge deve essere convertito? 60 giorni (se no, decade).

Questione di fiducia: il Governo può porre la fiducia su un provvedimento; se il Parlamento vota contro, il Governo si dimette.

LA MAGISTRATURA (art. 101-113)

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. I giudici sono inamovibili. Il PM (Pubblico Ministero) ha l'obbligo dell'azione penale (art. 112). Il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) è l'organo di autogoverno della magistratura: presieduto dal PdR; ne fanno parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione; 2/3 eletti dai magistrati (membri togati), 1/3 dal Parlamento in seduta comune (membri laici).

LA CORTE COSTITUZIONALE (art. 134-137)

Composta da 15 giudici: 5 nominati dal PdR, 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, 5 dalle supreme magistrature. Mandato: 9 anni, non rieleggibili. Presidente eletto dai giudici tra i suoi membri. Sede: Palazzo della Consulta, Roma.

Competenze: giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi (statali e regionali); risolve i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni; giudica sulle accuse promosse contro il PdR; giudica sull'ammissibilità dei referendum abrogativi.

LA REVISIONE COSTITUZIONALE (art. 138)

Procedura aggravata: due deliberazioni di ciascuna Camera a intervallo non minore di 3 mesi. Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza dei 2/3, la legge è promulgata. Se si raggiunge solo la maggioranza assoluta, può essere sottoposta a referendum confermativo (entro 3 mesi, richiesto da 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali). Non è ammessa la revisione della forma repubblicana (art. 139).

IL REFERENDUM (domanda frequente)

Referendum abrogativo (art. 75): per abrogare totalmente o parzialmente una legge. Richiesto da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Non ammesso per: leggi tributarie e di bilancio; amnistia e indulto; ratifica di trattati internazionali. Quorum: partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto. Il referendum è dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale.

Referendum confermativo (art. 138): sulla revisione costituzionale (vedi sopra). NON richiede quorum.

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