Concorsi Forze dell'Ordine — Cultura Generale

Nozioni di procedura penale

Arresto, fermo, perquisizione, gradi di giudizio

Lezione 7 di 15 8 min 816 parole

PROCEDURA PENALE — NOZIONI PER FORZE DELL'ORDINE

I SOGGETTI DEL PROCESSO PENALE

Giudice: organo che decide. Pubblico Ministero (PM): magistrato che esercita l'azione penale (ha l'obbligo di esercitarla — art. 112 Cost.). Indagato: persona sottoposta alle indagini preliminari. Imputato: persona nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale (dopo il rinvio a giudizio). Difensore: l'imputato ha sempre diritto alla difesa tecnica. Parte civile: la persona offesa dal reato che si costituisce nel processo per chiedere il risarcimento del danno. Polizia giudiziaria: svolge le indagini sotto la direzione del PM.

POLIZIA GIUDIZIARIA (importantissimo per forze dell'ordine)

La polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Comprende: ufficiali di PG (ufficiali e marescialli dei Carabinieri, ufficiali e ispettori della Polizia di Stato, ufficiali della GdF, ecc.) e agenti di PG (carabinieri, agenti di PS, finanzieri, agenti di polizia municipale, ecc.).

ARRESTO IN FLAGRANZA (art. 380-381 c.p.p.) — domanda frequentissima

Arresto obbligatorio in flagranza (art. 380): gli ufficiali e gli agenti di PG DEVONO procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni. Anche per reati specifici elencati: es. furto aggravato, rapina, estorsione, ecc.

Arresto facoltativo in flagranza (art. 381): gli ufficiali e gli agenti di PG POSSONO procedere all'arresto per delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a 3 anni, ovvero per contravvenzioni punite con l'arresto non inferiore nel massimo a un anno, quando la persona è sorpresa in flagranza e sussistono gravi motivi per ritenere che possa fuggire.

Flagranza: chi viene colto nell'atto di commettere il reato (flagranza propria) o chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla PG, dalla persona offesa o da altre persone, o è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima (quasi flagranza).

L'arrestato deve essere messo a disposizione del PM al più presto e comunque entro 24 ore dall'arresto. Il PM, entro 48 ore dall'arresto, chiede la convalida al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari). L'udienza di convalida si svolge entro le 48 ore successive. Domanda tipica: Entro quanto tempo il PM deve chiedere la convalida? 48 ore. Entro quanto il GIP deve convalidare? 48 ore dalla richiesta.

IL FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO (art. 384 c.p.p.)

Il PM può disporre il fermo quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per delitti per i quali è previsto l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni, e vi è pericolo di fuga. Anche gli ufficiali e agenti di PG possono procedere al fermo, prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, quando è necessario e urgente. Stesse tempistiche dell'arresto per la convalida.

LE MISURE PRECAUTELARI E CAUTELARI

Misure precautelari: arresto in flagranza e fermo (disposte dalla PG o dal PM).

Misure cautelari personali: disposte dal GIP su richiesta del PM. Coercitive: obbligo di presentazione alla PG, divieto di espatrio, obbligo di dimora, divieto di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere. Interdittive: sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.

Presupposti per le misure cautelari: gravi indizi di colpevolezza + almeno una esigenza cautelare (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato).

PERQUISIZIONE (art. 247 c.p.p.)

Perquisizione personale: disposta dall'autorità giudiziaria quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona occulti sulla propria persona cose pertinenti al reato.

Perquisizione locale: per cercare cose pertinenti al reato o la persona da arrestare.

In caso di flagranza o evasione: gli ufficiali di PG possono procedere a perquisizione personale o locale anche senza decreto dell'autorità giudiziaria.

I GRADI DI GIUDIZIO

Primo grado: Tribunale (giudice monocratico o collegiale) o Corte d'Assise (per reati gravissimi: omicidio volontario, strage, ecc. — composta da 2 giudici togati + 6 giudici popolari).

Secondo grado (appello): Corte d'Appello o Corte d'Assise d'Appello.

Terzo grado (cassazione): Corte Suprema di Cassazione (sede a Roma, Palazzo di Giustizia). Giudica solo sulla legittimità (corretta applicazione della legge), NON sul merito.

La sentenza diventa definitiva (passa in giudicato) quando non è più impugnabile.

PATTEGGIAMENTO (art. 444 c.p.p.): l'imputato e il PM si accordano su una pena ridotta fino a 1/3, che viene applicata dal giudice. Possibile per pene fino a 5 anni.

GIUDIZIO ABBREVIATO (art. 438 c.p.p.): l'imputato chiede di essere giudicato sulla base degli atti delle indagini preliminari (rito abbreviato). In cambio ottiene la riduzione della pena di 1/3.

DECRETO PENALE DI CONDANNA (art. 459 c.p.p.): per reati puniti con la sola pena pecuniaria. Il PM chiede al GIP l'emissione di un decreto, senza udienza. La pena è diminuita fino alla metà.

Tutte le lezioni del corso