LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE — NOZIONI PER CONCORSI
PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (legge 241/1990)
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (art. 1 legge 241/1990). Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Fasi: iniziativa (d'ufficio o su istanza di parte) — istruttoria (raccolta informazioni) — decisoria (adozione del provvedimento) — integrativa dell'efficacia (comunicazione, pubblicazione).
Responsabile del procedimento: ogni procedimento ha un responsabile individuato dall'amministrazione.
Termine di conclusione: il procedimento deve concludersi entro il termine stabilito (di regola 30 giorni, salvo diversa previsione — art. 2 legge 241/1990).
Obbligo di motivazione: ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (art. 3 legge 241/1990). La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
IL SILENZIO DELLA PA (domanda frequente)
Silenzio-assenso (art. 20 legge 241/1990): se la PA non si pronuncia entro il termine, la domanda si intende accolta. Non si applica a: atti in materia ambientale, paesaggistica, del patrimonio culturale, della salute, della pubblica sicurezza, dell'immigrazione.
Silenzio-rifiuto (silenzio inadempimento): la PA non risponde entro il termine. Il cittadino può ricorrere al giudice amministrativo (TAR) per ottenere la conclusione del procedimento.
Silenzio-rigetto: il silenzio equivale a diniego (solo nei casi previsti dalla legge).
L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Accesso documentale (art. 22 legge 241/1990): chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale può accedere ai documenti amministrativi. Esclusi: documenti coperti da segreto di Stato, procedimenti tributari, ecc.
Accesso civico semplice (d.lgs. 33/2013): chiunque può richiedere i documenti che la PA ha l'obbligo di pubblicare.
Accesso civico generalizzato (FOIA — art. 5 d.lgs. 33/2013): chiunque può accedere ai dati e documenti detenuti dalla PA, senza motivazione, per favorire il controllo diffuso sull'attività pubblica.
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
Provvedimento amministrativo: atto con cui la PA esprime la propria volontà e produce effetti giuridici verso l'esterno. Requisiti: competenza, forma, oggetto, contenuto, finalità, motivazione. Vizi: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere.
Tipi di provvedimenti: autorizzazione (rimuove un limite all'esercizio di un diritto preesistente); concessione (attribuisce un nuovo diritto); licenza; permesso; nulla osta; ordinanza; decreto.
Autotutela: la PA può annullare d'ufficio un proprio atto illegittimo (annullamento d'ufficio — art. 21-nonies) o revocarlo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (revoca — art. 21-quinquies).
IL PUBBLICO IMPIEGO
Il rapporto di lavoro con la PA è regolato dal d.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego — TUPI). Dal 1993 il rapporto è privatizzato (contrattualizzato) per la maggior parte dei dipendenti pubblici (esclusi: magistrati, militari, forze di polizia, diplomatici, dirigenti penitenziari, professori universitari).
L'accesso al pubblico impiego avviene per concorso (art. 97 Cost.). Eccezioni: categorie protette, avviamento dal collocamento per profili a bassa qualificazione.
Doveri del dipendente pubblico (Codice di comportamento — DPR 62/2013): imparzialità, trasparenza, buon andamento, diligenza, lealtà, integrità. Divieto di accettare regali di valore superiore a 150 euro. Divieto di usare le risorse dell'amministrazione per fini privati.
LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): vigila sulla prevenzione della corruzione nella PA. Presidente attuale: Giuseppe Busia. Legge anticorruzione: legge 190/2012 (legge Severino). Ogni amministrazione deve adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT).
Whistleblowing: il dipendente pubblico che segnala illeciti è tutelato dalla legge (d.lgs. 24/2023, che recepisce la direttiva UE 2019/1937). Non può subire ritorsioni.
LA PRIVACY (GDPR)
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR — General Data Protection Regulation) disciplina la protezione dei dati personali. In Italia è integrato dal d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy, novellato dal d.lgs. 101/2018). Garante per la protezione dei dati personali: autorità indipendente con sede a Roma.
Diritti dell'interessato: accesso, rettifica, cancellazione (diritto all'oblio), limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione. Il trattamento dei dati richiede una base giuridica (consenso, contratto, obbligo legale, interesse vitale, interesse pubblico, interesse legittimo).