DIRITTO PENALE — NOZIONI BASE PER CONCORSI
IL REATO
Il reato è un fatto umano, tipico (previsto dalla legge), antigiuridico (contrario all'ordinamento) e colpevole (attribuibile all'autore). I reati si dividono in delitti (più gravi, puniti con reclusione e/o multa) e contravvenzioni (meno gravi, puniti con arresto e/o ammenda).
Principio di legalità (art. 25 Cost., art. 1 c.p.): nullum crimen, nulla poena sine lege — nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato.
Principio di irretroattività: la legge penale non si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Eccezione: la legge penale più favorevole al reo si applica retroattivamente (favor rei).
Principio di tassatività: la norma penale deve descrivere il fatto in modo preciso e determinato.
Principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.): la responsabilità penale è personale (non si può essere puniti per fatti altrui).
ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO
Condotta: azione (fare qualcosa di vietato) o omissione (non fare qualcosa di dovuto).
Evento: conseguenza della condotta (es.: la morte nella fattispecie di omicidio).
Nesso di causalità: collegamento tra condotta ed evento.
ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO (domanda frequentissima)
Dolo: volontà consapevole di commettere il fatto. Il soggetto prevede e vuole l'evento come conseguenza della propria azione. Tipi: dolo intenzionale (l'evento è lo scopo); dolo diretto (l'evento è conseguenza certa); dolo eventuale (l'evento è previsto come possibile e accettato). I delitti sono puniti normalmente a titolo di dolo.
Colpa: l'evento non è voluto, ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Tipi: colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e colpa specifica (violazione di norme). I delitti sono puniti a titolo di colpa solo quando espressamente previsto dalla legge.
Preterintenzione: l'evento è più grave di quello voluto. Es.: chi vuole colpire (lesioni) ma uccide (omicidio preterintenzionale — art. 584 c.p.).
Domanda tipica: Qual è la differenza tra dolo e colpa? Nel dolo l'evento è voluto; nella colpa l'evento non è voluto ma si verifica per negligenza. E la preterintenzione? L'evento che si verifica è più grave di quello voluto.
LE PENE (domanda frequente)
Pene principali per i delitti: reclusione (da 15 giorni a 24 anni; ergastolo nel massimo) e multa (da 50 euro a 50.000 euro).
Pene principali per le contravvenzioni: arresto (da 5 giorni a 3 anni) e ammenda (da 20 euro a 10.000 euro).
Ergastolo: pena detentiva perpetua per i delitti più gravi (es.: omicidio aggravato, strage). Dopo 26 anni è possibile la liberazione condizionale.
Pene accessorie: interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione, decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.
Domanda tipica: Qual è la pena massima prevista dall'ordinamento italiano? L'ergastolo (NON la pena di morte, abolita nel 1948 per i reati comuni e nel 2007 per i reati militari in tempo di guerra).
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (escludono l'antigiuridicità)
Legittima difesa (art. 52 c.p.): chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all'offesa. Domanda tipica: La legittima difesa è una causa di giustificazione? Sì.
Stato di necessità (art. 54 c.p.): chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato e non altrimenti evitabile.
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 c.p.): non è punibile chi ha commesso il fatto nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità.
Consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.): non è punibile chi lede o mette in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.
Uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.): il pubblico ufficiale che fa uso delle armi per respingere una violenza o vincere una resistenza all'Autorità non è punibile, quando vi è costretto dalla necessità. Domanda specifica per forze dell'ordine.
IMPUTABILITÀ
Sono imputabili i maggiorenni (18 anni compiuti) capaci di intendere e di volere al momento del fatto. Il minore di 14 anni non è mai imputabile. Il minore tra 14 e 18 anni è imputabile se è dimostrata la capacità di intendere e di volere (con pena diminuita).
IL TENTATIVO (art. 56 c.p.)
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. La pena è ridotta. Non è punibile chi desiste volontariamente dall'azione (desistenza volontaria) o impedisce l'evento (recesso attivo).
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO (art. 110 c.p.)
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena prevista per quel reato.