MODULO A — IL SISTEMA DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
IL QUADRO NORMATIVO
L'articolo 45 del Decreto Legislativo 81 del 2008 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di primo soccorso. I lavoratori designati non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
Il Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003 disciplina in dettaglio il primo soccorso aziendale, classificando le aziende in tre gruppi, definendo le attrezzature necessarie e stabilendo i contenuti della formazione.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Il Gruppo A comprende le aziende o unità produttive a rischio più elevato. In particolare: le aziende o unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi del Decreto Legislativo 105 del 2015 (stabilimenti a rischio di incidente rilevante Seveso), le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, i lavori in sotterraneo, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. Rientrano nel Gruppo A anche le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali ad esempio le imprese del comparto dell'agricoltura. Infine, rientrano nel Gruppo A le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Il Gruppo B comprende le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Il Gruppo C comprende le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
La classificazione dell'azienda determina il livello di attrezzature e la durata della formazione degli addetti. Per il Gruppo A: cassetta di primo soccorso (con contenuto più ampio, definito dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 388 del 2003) e formazione di 16 ore. Per i Gruppi B e C: cassetta di primo soccorso per il Gruppo B e pacchetto di medicazione per il Gruppo C (contenuto ridotto, definito dall'Allegato 2), e formazione di 12 ore per entrambi. L'aggiornamento è triennale: 6 ore per il Gruppo A, 4 ore per i Gruppi B e C.
PRIMO SOCCORSO E PRONTO SOCCORSO
È essenziale comprendere la differenza tra questi due concetti. Il pronto soccorso è l'intervento di personale sanitario qualificato, medici e infermieri, dotato di attrezzature, farmaci e competenze cliniche, che opera in strutture ospedaliere o in ambulanza. Il primo soccorso è l'insieme delle azioni che una persona comune, adeguatamente formata, può compiere immediatamente sul luogo dell'evento per preservare la vita dell'infortunato, prevenire il peggioramento delle sue condizioni e favorire il recupero, in attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati.
L'addetto al primo soccorso aziendale non è un medico e non deve comportarsi come tale. Non può effettuare diagnosi, somministrare farmaci, praticare manovre invasive. Il suo compito è riconoscere la situazione di emergenza, allertare il sistema di soccorso, attuare le manovre di primo soccorso per le quali è stato formato, assistere l'infortunato fino all'arrivo dei soccorsi. La tempestività e la correttezza del primo soccorso possono fare la differenza tra la vita e la morte, tra la guarigione completa e l'invalidità permanente.
LA PROTEZIONE GIURIDICA DELL'ADDETTO
L'addetto al primo soccorso che interviene in buona fede e nei limiti delle proprie competenze è protetto giuridicamente. L'articolo 54 del Codice Penale prevede lo stato di necessità come causa di giustificazione: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. D'altra parte, l'articolo 593 del Codice Penale punisce l'omissione di soccorso: chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
IL NUMERO 112
Il 112 è il Numero Unico di Emergenza Europeo. In Italia è il numero unico per tutte le emergenze dal 2012. La chiamata è gratuita, raggiungibile anche senza credito e senza SIM. Quando si chiama il 112 per un'emergenza sanitaria è fondamentale comunicare con chiarezza: chi siamo e da dove chiamiamo (indirizzo preciso, piano, punti di riferimento); cosa è successo (tipo di incidente o malore); quante persone sono coinvolte; le condizioni delle vittime (coscienti o no, respirano o no, sanguinano); cosa stiamo facendo (primo soccorso già iniziato). Non riagganciare fino a quando l'operatore non lo autorizza. Seguire le indicazioni telefoniche. Inviare qualcuno ad accogliere l'ambulanza all'ingresso.