LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947. Promulgata il 27 dicembre 1947. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Caratteristiche: è scritta, lunga, rigida (modificabile solo con procedura aggravata — art. 138), democratica, programmatica (contiene principi da realizzare nel tempo), compromissoria (frutto dell'accordo tra le tre grandi culture politiche: cattolica, socialista-comunista, liberale).
STRUTTURA
Principi fondamentali: articoli 1-12.
Parte I — Diritti e doveri dei cittadini: articoli 13-54.
Parte II — Ordinamento della Repubblica: articoli 55-139.
Disposizioni transitorie e finali: I-XVIII.
I 12 PRINCIPI FONDAMENTALI (SINTESI)
Art. 1: L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.
Art. 3: Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale). La Repubblica rimuove gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza (uguaglianza sostanziale).
Art. 4: Diritto al lavoro.
Art. 5: La Repubblica è una e indivisibile; riconosce e promuove le autonomie locali.
Art. 6: Tutela delle minoranze linguistiche.
Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani (Patti Lateranensi).
Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (modifica 2022).
Art. 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. Diritto d'asilo.
Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.
Art. 12: La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso.
GLI ORGANI DELLO STATO
Parlamento (bicamerale): Camera dei Deputati (400 membri dopo riforma 2020, prima 630) + Senato della Repubblica (200 membri, prima 315). Funzione legislativa.
Presidente della Repubblica: eletto dal Parlamento in seduta comune con delegati regionali. Dura in carica 7 anni. Rappresenta l'unità nazionale. Promulga le leggi, nomina il Presidente del Consiglio, può sciogliere le Camere, presiede il CSM. Il Presidente attuale è Sergio Mattarella (dal 2015, rieletto nel 2022).
Governo: Presidente del Consiglio + Ministri. Funzione esecutiva. Il governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere.
Magistratura: potere giudiziario, autonomo e indipendente. CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) presiede il funzionamento della magistratura.
Corte Costituzionale: 15 giudici (5 nominati dal Presidente, 5 dal Parlamento, 5 dalle supreme magistrature). Giudica la legittimità costituzionale delle leggi.
GLI ENTI TERRITORIALI (dopo riforma Titolo V, 2001): Comuni, Province/Città metropolitane, Regioni. Le Regioni a statuto speciale sono 5: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta.
DATE CHIAVE: 02/06/1946 referendum — 22/12/1947 approvazione Costituzione — 01/01/1948 entrata in vigore — 2001 riforma Titolo V — 2020 riduzione parlamentari — 2022 modifica art. 9 e 41 (ambiente).