ARMI — NORMATIVA PER CONCORSI
FONTI NORMATIVE
TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza — R.D. 773/1931): la normativa base. Legge 110/1975: disciplina delle armi, munizioni, esplosivi. Legge 895/1967: armi da guerra. D.Lgs. 204/2010: attuazione della direttiva UE sulle armi da fuoco. D.Lgs. 104/2018: recepimento della direttiva UE 2017/853 (restrizioni più severe).
CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI
Armi proprie: oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (armi da fuoco, armi bianche). Armi improprie: oggetti che, pur avendo diversa destinazione (utensili, attrezzi), possono essere usati per offendere (coltelli da cucina, mazze, ecc.).
Armi da fuoco: armi comuni da sparo (pistole, revolver, fucili da caccia, carabine sportive) e armi da guerra (armi automatiche, armi di calibro militare — vietate ai civili).
Armi bianche: coltelli, pugnali, spade, baionette. I coltelli con lama superiore a 4 cm non a serramanico sono soggetti a norme specifiche.
PORTO D'ARMI
Porto d'armi per difesa personale: rilasciato dal Prefetto. Requisiti: dimostrazione di effettivo bisogno di difesa personale; buona condotta; idoneità psicofisica; superamento di esame presso la Questura. Ha validità annuale. Revocabile in qualsiasi momento.
Licenza di porto di fucile per uso venatorio (caccia): rilasciata dalla Questura. Validità 6 anni. Requisiti: età minima 18 anni, idoneità psicofisica, superamento esame.
Licenza di porto d'armi per uso sportivo: rilasciata dalla Questura su richiesta e nulla osta della Federazione di tiro.
Nulla osta per l'acquisto di armi: rilasciato dalla Questura. Necessario per ogni acquisto di armi da fuoco. Validità: 30 giorni.
DETENZIONE DI ARMI
Chi detiene armi deve farne denuncia entro 72 ore all'autorità di PS competente (Questura o Commissariato). Limiti: il cittadino può detenere al massimo 3 armi comuni da sparo (pistole/revolver), 12 armi sportive, un numero illimitato di fucili da caccia (ma con denuncia). Munizioni: massimo 200 cartucce per armi comuni; 1.500 per uso sportivo documentato.
Le armi devono essere custodite con diligenza per evitare che persone non autorizzate (specialmente minori) possano accedervi.
ARMI VIETATE
Armi da guerra e tipo guerra (automatiche): vietate ai civili. Armi clandestine: con matricola abrasa o contraffatta — la detenzione è reato grave (reclusione da 1 a 8 anni). Armi chimiche, biologiche, batteriologiche, nucleari: vietate. Tirapugni, noccoliere, sfollagente: armi vietate. Coltelli a scatto con apertura automatica: vietati.
REATI IN MATERIA DI ARMI
Porto abusivo di armi (art. 699 c.p. e art. 4 legge 110/1975): chi porta armi senza licenza. Pena: arresto da 3 a 18 mesi (armi bianche) o reclusione da 1 a 4 anni (armi da fuoco).
Detenzione abusiva (art. 697 c.p.): chi detiene armi senza denuncia. Pena: arresto da 3 a 12 mesi e ammenda.
Porto d'armi od oggetti atti a offendere (art. 4 legge 110/1975): senza giustificato motivo, chi porta fuori dalla propria abitazione: bastoni ferrati, mazze, tubi, catene, oggetti contundenti, spray urticanti non autorizzati. Sanzione: arresto da 1 a 3 anni.
Vendita a minori: è vietato vendere o cedere armi, munizioni e materiale esplodente a persone minori di 18 anni.
LE ARMI IN DOTAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE
Polizia di Stato e Carabinieri: pistola Beretta 92 (in fase di sostituzione con Beretta APX). Guardia di Finanza: Beretta 92FS/APX. Le forze dell'ordine ricevono formazione specifica sull'uso delle armi e sono soggette a esercitazioni periodiche. L'uso dell'arma è regolato dall'art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi da parte del PU) e dalle norme interne di ciascun corpo.