Concorsi — Diritto Speciale, Cybercrime e Geopolitica

Ordinamento penitenziario — Nozioni essenziali

Legge 354/1975, trattamento, misure alternative, 41-bis

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ORDINAMENTO PENITENZIARIO — NOZIONI PER CONCORSI

LA LEGGE SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (LEGGE 354/1975)

È la legge fondamentale che disciplina il trattamento dei detenuti e l'esecuzione della pena. Principio cardine: il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona (art. 1). La pena deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.).

I DIRITTI DEL DETENUTO

Il detenuto conserva i diritti fondamentali non incompatibili con lo stato di detenzione: diritto alla salute (assistenza medica gratuita); diritto all'istruzione (scuole e corsi all'interno dell'istituto); diritto al lavoro (remunerato); diritto alla corrispondenza e ai colloqui con familiari; diritto alla pratica religiosa; diritto al vitto adeguato; diritto all'informazione (accesso a giornali, TV, radio); diritto al reclamo (al magistrato di sorveglianza).

IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Osservazione scientifica della personalità: per ciascun detenuto viene predisposto un programma di trattamento individualizzato. Il trattamento si avvale di: istruzione, lavoro, attività culturali, ricreative e sportive, contatti con il mondo esterno, colloqui con esperti (psicologi, assistenti sociali, educatori).

TIPOLOGIA DI ISTITUTI

Case Circondariali: per detenuti in attesa di giudizio (custodia cautelare) e condannati a pene brevi. Case di Reclusione: per condannati a pene medio-lunghe. Istituti per le misure di sicurezza (OPG aboliti, sostituiti dalle REMS — Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, dal 2015). Istituti Penali per Minorenni (IPM): per detenuti minorenni.

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47): per condannati a pena non superiore a 4 anni (o 6 in casi particolari). Il condannato svolge la pena in libertà sotto il controllo dell'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) con prescrizioni comportamentali.

Detenzione domiciliare (art. 47-ter): esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di dimora. Per pene non superiori a 4 anni, in presenza di particolari condizioni (madre di figli minori, persona ultrasettantenne, persona con gravi condizioni di salute).

Semilibertà (art. 48): il condannato trascorre parte del giorno fuori dall'istituto per attività lavorative, di istruzione o di altra natura. Rientra in carcere per la notte.

Liberazione anticipata (art. 54): sconto di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata, se il condannato ha tenuto buona condotta e ha partecipato all'opera di rieducazione.

Permessi premio (art. 30-ter): il condannato che ha tenuto regolare condotta può ottenere permessi di durata non superiore a 15 giorni (massimo 45 giorni all'anno) dopo aver scontato almeno 1/4 della pena (1/2 per condannati per reati di mafia/terrorismo).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Giudice monocratico che vigila sull'esecuzione della pena e sui diritti dei detenuti. Decide su: misure alternative, permessi, liberazione condizionale, reclami dei detenuti, remissione del debito per spese processuali.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Organo collegiale (un magistrato di sorveglianza presidente + un giudice togato + 2 esperti). Decide su: affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale, rinvio dell'esecuzione per gravi motivi di salute.

IL REGIME DEL 41-BIS

Art. 41-bis della legge 354/1975: regime di detenzione speciale per condannati per reati di mafia, terrorismo e altri gravi delitti. Applicato con decreto del Ministro della Giustizia (durata 4 anni, prorogabile). Restrizioni: colloqui ridotti (1 al mese, con vetro divisorio); limitazione della corrispondenza; socialità ridotta (gruppi di massimo 4 persone); censura della corrispondenza; divieto di scambio di oggetti. Lo scopo è interrompere i collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale.

Attualmente circa 750 detenuti sono sottoposti al 41-bis in Italia.

LA POLIZIA PENITENZIARIA

Corpo a ordinamento civile (dal 1990, prima era un corpo militare). Dipende dal Ministero della Giustizia (DAP — Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria). Compiti: sicurezza degli istituti penitenziari; vigilanza sui detenuti; traduzione e piantonamento; partecipazione al trattamento rieducativo; mantenimento dell'ordine pubblico (in concorso con le altre forze di polizia). Circa 37.000 unità in organico.

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