Concorsi — Diritto Speciale, Cybercrime e Geopolitica

Cybercrime e crimini informatici

Accesso abusivo, frode informatica, revenge porn, cyberbullismo

Lezione 14 di 20 5 min 589 parole

CRIMINI INFORMATICI — NOZIONI PER CONCORSI

FONTI NORMATIVE

Legge 547/1993: ha introdotto i reati informatici nel Codice Penale. Convenzione di Budapest (2001): primo trattato internazionale sul cybercrime. Ratificata dall'Italia con legge 48/2008. Legge 71/2017: prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

I PRINCIPALI REATI INFORMATICI

Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.): chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Pena: reclusione da 1 a 5 anni. Aggravanti: se commesso da PU, se il sistema è militare o di interesse pubblico, se ne deriva la distruzione dei dati: fino a 8 anni.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.): chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde o comunica codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema protetto. Pena: reclusione fino a 2 anni.

Intercettazione illecita di comunicazioni informatiche (art. 617-quater c.p.): chiunque intercetta fraudolentemente comunicazioni informatiche o telematiche. Pena: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni.

Danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-bis e ss. c.p.): distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere dati, informazioni o programmi. Se il sistema è di pubblica utilità: pena aggravata (reclusione da 3 a 8 anni).

Frode informatica (art. 640-ter c.p.): alterazione del funzionamento di un sistema o intervento senza diritto su dati per procurarsi un ingiusto profitto. Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni. Aggravante per furto di identità digitale.

REATI ONLINE CONTRO LA PERSONA

Diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite — Revenge Porn (art. 612-ter c.p., introdotto dal Codice Rosso 2019): chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Pena: reclusione da 1 a 6 anni e multa. Anche chi li riceve e li diffonde ulteriormente. Aggravanti: se commesso dal coniuge/ex, o con strumenti informatici.

Cyberbullismo (legge 71/2017): qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione o manipolazione di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Il minore ultraquattordicenne (o il genitore) può chiedere al gestore del sito/social la rimozione dei contenuti. Se non rimossi entro 48 ore: ricorso al Garante Privacy (provvedimento entro 48 ore).

Diffamazione a mezzo internet (art. 595 c.p.): offendere l'altrui reputazione tramite social media o siti web è diffamazione aggravata (mezzo di pubblicità). Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro.

Sostituzione di persona online (art. 494 c.p.): creare profili falsi o utilizzare l'identità altrui per ingannare è reato di sostituzione di persona.

LE STRUTTURE DI CONTRASTO

Polizia Postale e delle Comunicazioni: specializzazione della Polizia di Stato per il contrasto ai crimini informatici. Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO). Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC). Commissariato di PS Online: portale per segnalazioni e denunce (commissariatodips.it). Anche i Carabinieri hanno reparti specializzati (Raggruppamento Operativo Speciale — sezione telematica) e la GdF (Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche — GAT).

DIGITAL FORENSICS (INFORMATICA FORENSE)

È la disciplina che si occupa dell'acquisizione, conservazione, analisi e presentazione di prove digitali in sede giudiziaria. Principio fondamentale: la catena di custodia — la prova digitale deve essere acquisita e conservata in modo da garantirne l'integrità e la non alterazione. Copia forense: duplicazione bit a bit del supporto originale (hard disk, smartphone, chiavetta USB), con calcolo dell'hash (impronta digitale del file) che ne certifica l'integrità.

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