IL SISTEMA ELETTORALE — DOMANDE DA CONCORSO
I DUE SISTEMI BASE
Sistema proporzionale: i seggi sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista. Vantaggio: rappresenta fedelmente le diverse posizioni politiche. Svantaggio: frammentazione, governi instabili. Sistema maggioritario: chi ottiene più voti nel collegio vince il seggio. Vantaggio: governi stabili. Svantaggio: le minoranze sono poco rappresentate.
Esistono anche sistemi misti (parte proporzionale + parte maggioritaria).
LE LEGGI ELETTORALI ITALIANE
Legge Acerbo (1923): sistema maggioritario — la lista che otteneva il 25% dei voti prendeva i 2/3 dei seggi. Usata dal fascismo.
Sistema proporzionale puro (1946-1993): usato per l'Assemblea Costituente e per tutta la Prima Repubblica. Alta frammentazione partitica.
Mattarellum (1993, legge Mattarella): sistema misto — 75% dei seggi con maggioritario uninominale, 25% con proporzionale. Introdotto dopo il referendum del 1993.
Porcellum (2005, legge Calderoli): proporzionale con premio di maggioranza (chi vinceva otteneva il 55% dei seggi alla Camera) e liste bloccate (l'elettore non poteva scegliere il candidato). Dichiarato parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel 2014 (sentenza n. 1/2014).
Italicum (2015): proporzionale con ballottaggio tra le prime due liste e premio di maggioranza. Mai applicato, parzialmente dichiarato incostituzionale nel 2017.
Rosatellum (2017, legge Rosato): sistema misto attualmente in vigore. 37% dei seggi con maggioritario uninominale + 61% con proporzionale (soglia di sbarramento al 3%) + 2% per il voto degli italiani all'estero. L'elettore esprime un solo voto (scheda unica). Utilizzato nelle elezioni del 2018 e del 2022.
IL DIRITTO DI VOTO — EVOLUZIONE STORICA
1861: suffragio censitario maschile (votava circa il 2%). 1882: allargamento (circa il 7%). 1912: suffragio universale maschile (Patto Gentiloni). 1946: suffragio universale anche femminile (le donne votano per la prima volta il 2 giugno 1946). 2021: riforma per eleggere anche il Senato a 18 anni (prima servivano 25 anni).
ELEZIONE DEL SINDACO
Comuni fino a 15.000 abitanti: sistema maggioritario a turno unico. Il candidato più votato vince. Comuni oltre 15.000 abitanti: eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati se nessuno supera il 50% al primo turno. Il sindaco dura in carica 5 anni e può essere rieletto per massimo 2 mandati consecutivi (3 nei piccoli comuni dal 2022).
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Il presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Dura in carica 5 anni, massimo 2 mandati consecutivi.
IL REFERENDUM
Referendum abrogativo (art. 75): 500.000 firme o 5 Consigli regionali. Quorum: maggioranza degli aventi diritto. La Corte Costituzionale giudica l'ammissibilità. Non ammesso per leggi tributarie, bilancio, amnistia/indulto, trattati internazionali.
Referendum confermativo (art. 138): sulla revisione costituzionale. NON richiede quorum. Richiesto da 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
Referendum consultivo: non vincolante, previsto a livello regionale e locale.
I referendum più importanti della storia italiana: 1946: monarchia/repubblica. 1974: divorzio (vince il No all'abrogazione). 1981: aborto (vince il No). 1987: nucleare (vince il Sì all'abrogazione). 1993: sistema elettorale (vince il Sì, si passa al maggioritario). 2006: riforma costituzionale del centrodestra (bocciata). 2016: riforma costituzionale Renzi (bocciata). 2020: riduzione parlamentari (approvata — da 945 a 600).