GLI ENTI LOCALI — DOMANDE DA CONCORSO
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. 3/2001), la Repubblica è costituita da: Comuni, Province (o Città metropolitane), Regioni e Stato (art. 114 Cost.). Gli enti locali hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
IL COMUNE
È l'ente locale più vicino al cittadino. In Italia ci sono circa 7.900 comuni. Organi: Sindaco (capo dell'amministrazione, ufficiale del governo, ufficiale di stato civile, autorità sanitaria locale); Giunta comunale (assessori nominati dal sindaco); Consiglio comunale (eletto dai cittadini — funzione di indirizzo e controllo).
Il sindaco dura in carica 5 anni. Massimo 2 mandati consecutivi (3 nei comuni fino a 5.000 abitanti, dal 2022). Il sindaco può essere rimosso dal PdR con decreto motivato per gravi motivi di ordine pubblico, oppure decade in caso di approvazione di mozione di sfiducia (firmata da almeno 2/5 dei consiglieri, votata a maggioranza assoluta).
Funzioni del Comune: anagrafe e stato civile; servizi sociali; edilizia e urbanistica; trasporto locale; polizia locale; rifiuti; acquedotto; asili nido e scuole materne; cimiteri.
LA PROVINCIA E LA CITTÀ METROPOLITANA
La Provincia è stata riformata dalla legge Delrio (legge 56/2014). Non è stata abolita, ma trasformata in ente di secondo livello (gli organi non sono più eletti direttamente dai cittadini ma da sindaci e consiglieri comunali). Organi: Presidente della Provincia (eletto dai sindaci e consiglieri), Consiglio provinciale, Assemblea dei sindaci. Funzioni: gestione dell'edilizia scolastica (scuole superiori), strade provinciali, pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente.
Le 14 Città metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina, Cagliari) hanno sostituito le rispettive Province. Il Sindaco metropolitano è il sindaco del Comune capoluogo.
LA REGIONE
È l'ente territoriale con la maggiore autonomia. 20 Regioni: 15 a statuto ordinario + 5 a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta).
Organi: Consiglio regionale (funzione legislativa — approva le leggi regionali); Giunta regionale (funzione esecutiva); Presidente della Giunta regionale (eletto direttamente dai cittadini, rappresenta la Regione, dirige la Giunta, promulga le leggi regionali).
Competenze legislative (art. 117 Cost. dopo riforma 2001):
Competenza esclusiva dello Stato: politica estera, difesa, sicurezza, giustizia, moneta, tutela ambientale, ordinamento civile e penale, ecc.
Competenza concorrente (Stato fissa i principi, Regione legifera nel dettaglio): sanità, istruzione, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti, ecc.
Competenza residuale delle Regioni: tutto ciò che non è attribuito allo Stato o alla competenza concorrente spetta alle Regioni.
Il potere sostitutivo: il Governo può sostituirsi agli enti locali in caso di mancato rispetto di norme internazionali, pericolo per l'incolumità pubblica, tutela dell'unità giuridica o economica (art. 120 Cost.).
IL PREFETTO
Rappresentante del Governo nella provincia. Dipende dal Ministero dell'Interno. Funzioni: ordine e sicurezza pubblica (presiede il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica); protezione civile; coordinamento delle forze di polizia a livello provinciale; vigilanza sugli enti locali.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Funzionario dello Stato che assiste gli organi del Comune. Svolge funzioni di consulenza giuridica, partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, roga i contratti dell'ente.
IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (art. 118 Cost.)
Verticale: le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. Orizzontale: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.