DIRITTO DEL LAVORO — NOZIONI PER CONCORSI
FONTI COSTITUZIONALI
Art. 1: la Repubblica è fondata sul lavoro. Art. 4: diritto-dovere al lavoro. Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme. Art. 36: diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge; diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite (irrinunciabili). Art. 37: parità di diritti tra donna lavoratrice e uomo; tutela della madre lavoratrice. Art. 38: diritto all'assistenza sociale e alla previdenza. Art. 39: libertà di organizzazione sindacale. Art. 40: diritto di sciopero.
IL CONTRATTO DI LAVORO
Contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.): il lavoratore si obbliga a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, in cambio di una retribuzione. Elementi essenziali: subordinazione (il lavoratore è sottoposto al potere direttivo del datore), onerosità (retribuzione), continuità.
Tipi di contratto: a tempo indeterminato (la regola generale); a tempo determinato (massimo 24 mesi, con causale dopo i 12 mesi); part-time (orario ridotto); apprendistato (formazione e lavoro, per giovani); somministrazione (l'agenzia somministra il lavoratore all'impresa utilizzatrice); lavoro intermittente (a chiamata).
Contratto di lavoro autonomo: il lavoratore non è subordinato (es.: libero professionista, partita IVA). Nessun vincolo di orario o luogo, organizzazione autonoma del lavoro.
LO STATUTO DEI LAVORATORI (legge 300/1970)
Legge fondamentale a tutela dei lavoratori. Punti principali: libertà di opinione del lavoratore (art. 1); divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali (art. 8); divieto di controllo a distanza (art. 4, poi modificato dal Jobs Act); diritto di assemblea (art. 20); diritto di affissione (art. 25); tutela dei dirigenti sindacali; articolo 18: tutela contro il licenziamento illegittimo (reintegro nel posto di lavoro — per aziende con più di 15 dipendenti). L'art. 18 è stato significativamente modificato dalla legge Fornero (2012) e dal Jobs Act (2015).
IL LICENZIAMENTO
Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Senza preavviso (licenziamento "in tronco"). Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Con preavviso. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all'attività produttiva (crisi aziendale, soppressione del posto). Con preavviso. Licenziamento discriminatorio: sempre nullo (per motivi di sesso, razza, religione, orientamento sessuale, ecc.).
Jobs Act (d.lgs. 23/2015): per i nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato, il regime di tutela è il "contratto a tutele crescenti": in caso di licenziamento illegittimo, indennità economica crescente in base all'anzianità (non reintegro, salvo casi di licenziamento discriminatorio o nullo).
I SINDACATI
Art. 39 Cost.: l'organizzazione sindacale è libera. I sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro. Le tre maggiori confederazioni: CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro — tradizionalmente vicina alla sinistra), CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori — tradizionalmente vicina ai cattolici), UIL (Unione Italiana del Lavoro).
Il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro): accordo tra sindacati e associazioni datoriali che fissa le condizioni di lavoro per un intero settore (retribuzione minima, orario, ferie, permessi, ecc.).
LO SCIOPERO
Art. 40 Cost.: il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Nei servizi pubblici essenziali (trasporti, sanità, scuola, giustizia, energia) lo sciopero è regolato dalla legge 146/1990: obbligo di preavviso (almeno 10 giorni), garanzia delle prestazioni indispensabili, fasce orarie garantite. La Commissione di garanzia sullo sciopero vigila sull'applicazione.
LA PREVIDENZA SOCIALE
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale): gestisce pensioni, indennità di disoccupazione (NASpI), maternità, malattia, cassa integrazione. INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro): gestisce l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali.
Età pensionabile (sistema attuale): pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi. Quota 103 (misura temporanea): 62 anni di età + 41 anni di contributi. Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne), indipendentemente dall'età.