DIRITTO CIVILE — NOZIONI PER CONCORSI
LA PERSONA FISICA
Capacità giuridica (art. 1 c.c.): si acquista al momento della nascita. È l'idoneità a essere titolari di diritti e doveri. Domanda tipica: Quando si acquista la capacità giuridica? Alla nascita.
Capacità di agire (art. 2 c.c.): si acquista con la maggiore età (18 anni). È l'idoneità a compiere atti giuridici. Domanda tipica: Quando si acquista la capacità di agire? A 18 anni. Può essere limitata? Sì, con l'interdizione o l'inabilitazione (oggi sostituite dall'amministrazione di sostegno nella maggior parte dei casi).
Sede della persona: domicilio (sede principale dei propri affari e interessi — art. 43 c.c.); residenza (luogo di dimora abituale); dimora (luogo dove la persona si trova attualmente).
La persona fisica si estingue con la morte. In caso di scomparsa si hanno tre fasi: scomparsa (assenza di notizie); assenza (dichiarata dopo 2 anni dall'ultima notizia); morte presunta (dichiarata dopo 10 anni dall'ultima notizia, o meno in caso di guerra, infortunio, ecc.).
LA PERSONA GIURIDICA
Le persone giuridiche sono enti cui l'ordinamento riconosce una soggettività giuridica autonoma rispetto alle persone fisiche che li compongono. Tipi: associazioni (scopo non lucrativo), fondazioni (patrimonio destinato a uno scopo), società (scopo lucrativo), comitati.
Autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell'ente è separato da quello dei singoli membri (es.: società di capitali — S.p.A., S.r.l.).
Autonomia patrimoniale imperfetta: i membri rispondono anche con il patrimonio personale (es.: società di persone — S.n.c., S.a.s.).
IL MATRIMONIO
Due tipi: matrimonio civile (celebrato davanti all'ufficiale di stato civile) e matrimonio concordatario (celebrato in chiesa con effetti civili, grazie al Concordato).
Requisiti: maggiore età (il minore di 16 anni può sposarsi con autorizzazione del Tribunale per i minorenni); libertà di stato (non essere già sposati); assenza di vincoli di parentela stretta; sanità mentale.
Regime patrimoniale: comunione dei beni (regime legale — i beni acquistati dopo il matrimonio appartengono a entrambi al 50%) o separazione dei beni (per convenzione).
Separazione e divorzio: la separazione (consensuale o giudiziale) allenta il vincolo ma non lo scioglie. Il divorzio (introdotto con la legge 898/1970 — confermato dal referendum del 1974) scioglie il matrimonio. Dal 2015 (legge 55/2015, "divorzio breve"): il divorzio si può chiedere dopo 6 mesi dalla separazione consensuale o 12 mesi dalla separazione giudiziale (prima servivano 3 anni).
Unioni civili (legge 76/2016, legge Cirinnà): istituto per le coppie dello stesso sesso. Diritti e doveri analoghi al matrimonio. Convivenze di fatto: regolate dalla stessa legge per le coppie etero e omosessuali non unite in matrimonio o unione civile.
LA FILIAZIONE
Dal 2012 (legge 219/2012 e d.lgs. 154/2013): eliminata ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio e fuori dal matrimonio. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
LE SUCCESSIONI
Successione legittima (senza testamento): i beni vanno ai parenti secondo un ordine stabilito dalla legge (coniuge, figli, ascendenti, fratelli, altri parenti fino al 6° grado; in mancanza, allo Stato). Successione testamentaria: il defunto ha disposto con testamento (olografo — scritto a mano; pubblico — davanti al notaio; segreto). Quote di legittima: una parte dell'eredità (quota di riserva o legittima) è riservata per legge ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) e non può essere toccata dal testamento.
Accettazione dell'eredità: può essere pura e semplice (l'erede risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio) o con beneficio d'inventario (l'erede risponde solo nei limiti del patrimonio ereditato). La rinuncia all'eredità è sempre possibile.
LA PROPRIETÀ (art. 832 c.c.)
La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Art. 42 Cost.: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge; può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo.
Usucapione: acquisto della proprietà per possesso continuato (20 anni per beni immobili, 10 anni per beni mobili registrati).