MODULO GENERALE — LEZIONE 1
INTRODUZIONE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
La sicurezza sul lavoro non è un tema astratto né un semplice adempimento burocraticomma Ogni anno in Italia si verificano centinaia di migliaia di infortuni sul lavoro e oltre mille morti. Ogni infortunio è una tragedia che coinvolge non solo il lavoratore ma la sua famiglia, i suoi colleghi, l'intera comunità. La prevenzione non è un costo: è un investimento nella vita delle persone.
Questo corso ha l'obiettivo di fornire a ciascun lavoratore le conoscenze necessarie per riconoscere i pericoli presenti nel proprio ambiente di lavoro, comprendere i rischi connessi e adottare comportamenti sicuri. Non si tratta solo di conoscere le regole, ma di sviluppare una vera e propria cultura della sicurezza, cioè la consapevolezza che ogni azione compiuta sul luogo di lavoro ha conseguenze sulla propria salute e su quella degli altri.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La tutela della sicurezza sul lavoro è un principio costituzionale. L'articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 35 stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. L'articolo 41 precisa che l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Il Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è la legge fondamentale che disciplina la materia. Ha sostituito e unificato tutta la normativa precedente, compreso il Decreto Legislativo 626 del 1994, che aveva introdotto per primo in Italia il concetto di valutazione dei rischi e di sistema di gestione della sicurezza. Il Testo Unico si compone di 306 articoli e 51 allegati, organizzati in 13 titoli. Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
LE DEFINIZIONI FONDAMENTALI — ARTICOLO 2
Per comprendere la sicurezza sul lavoro è indispensabile padroneggiare alcune definizioni che il decreto fornisce all'articolo 2. Queste definizioni non sono teoriche: sono la base su cui si costruisce l'intero sistema di prevenzione.
Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono equiparati ai lavoratori: i soci lavoratori di cooperative o società, i tirocinanti, gli allievi di istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, i volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Questa definizione è molto ampia: praticamente chiunque operi in un contesto organizzato da un datore di lavoro è un lavoratore ai fini della sicurezza.
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice.
IL PERICOLO
Il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Il pericolo è una caratteristica propria di un oggetto, di una sostanza, di una situazione, di un processo. Esiste indipendentemente dalla presenza di persone e dal fatto che qualcuno sia effettivamente esposto.
Facciamo alcuni esempi concreti per chiarire il concetto. Un coltello affilato è un pericolo: la sua lama ha la proprietà intrinseca di tagliare. Un pavimento bagnato è un pericolo: la superficie scivolosa ha la proprietà intrinseca di causare una caduta. Una sostanza chimica corrosiva è un pericolo: la sua composizione chimica ha la proprietà intrinseca di danneggiare i tessuti biologici. Un macchinario in movimento con parti rotanti è un pericolo: le parti in movimento hanno la proprietà intrinseca di intrappolare, schiacciare o tagliare. Il rumore elevato è un pericolo: le onde sonore ad alta intensità hanno la proprietà intrinseca di danneggiare l'apparato uditivo. Un'impalcatura ad altezza elevata è un pericolo: la distanza dal suolo ha la proprietà intrinseca di causare danni in caso di caduta.
Il pericolo è quindi un concetto oggettivo. Un prodotto chimico è pericoloso in sé, che lo si utilizzi o meno. Un macchinario con ingranaggi esposti è pericoloso in sé, che qualcuno vi si avvicini o meno.
IL RISCHIO
Il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. In termini più semplici, il rischio è la possibilità concreta che un pericolo causi effettivamente un danno a qualcuno in determinate condizioni di lavoro.
Il rischio dipende da due fattori fondamentali: la probabilità che l'evento dannoso si verifichi e la gravità del danno che ne può derivare. La formula concettuale è: Rischio uguale a Probabilità per Gravità. Questa formula è fondamentale nella valutazione dei rischi.
Riprendiamo gli esempi precedenti. Il coltello affilato è sempre un pericolo, ma il rischio cambia a seconda di chi lo usa e come: un cuoco esperto che usa un coltello professionale con un tagliere stabile ha un rischio basso di tagliarsi; un bambino che gioca con lo stesso coltello ha un rischio altissimo. Il pavimento bagnato è sempre un pericolo, ma il rischio è diverso se il pavimento è bagnato in una zona di passaggio frequente rispetto a una zona raramente frequentata; se chi cammina indossa scarpe antiscivolo rispetto a scarpe con suola liscia. La sostanza chimica corrosiva è sempre un pericolo, ma il rischio dipende dalla quantità utilizzata, dalla durata dell'esposizione, dalla disponibilità di DPI, dalla formazione del lavoratore.
IL DANNO
Il danno è la lesione fisica o l'alterazione dello stato di salute causata dall'esposizione a un pericolo. Il danno alla salute del lavoratore può manifestarsi in due forme principali.
L'infortunio sul lavoro è un evento lesivo che si verifica per causa violenta in occasione di lavoro e produce una lesione o la morte del lavoratore. La caratteristica dell'infortunio è la rapidità con cui si manifesta: un taglio, una frattura, un'ustione, un'intossicazione acuta, una caduta. L'infortunio è un evento improvviso e identificabile nel tempo. Rientra nella definizione anche l'infortunio in itinere, cioè l'infortunio che si verifica durante il percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, a condizione che il percorso sia il più breve e diretto possibile e che non vi siano state deviazioni per motivi personali.
La malattia professionale, detta anche tecnopatia, è una patologia che si sviluppa nel tempo a causa dell'esposizione prolungata a fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro. A differenza dell'infortunio, la malattia professionale ha una causa lenta e progressiva. Esempi: l'ipoacusia da rumore, causata dall'esposizione prolungata a livelli elevati di rumore; la silicosi, causata dall'inalazione prolungata di polveri di silice; il tunnel carpale, causato da movimenti ripetitivi della mano e del polso; le patologie muscoloscheletriche della colonna vertebrale, causate dalla movimentazione manuale dei carichi; il mesotelioma pleurico, causato dall'esposizione all'amianto; le dermatiti da contatto, causate dall'esposizione a sostanze chimiche irritanti o sensibilizzanti.
Le malattie professionali sono spesso sottostimate perché possono manifestarsi a distanza di anni o decenni dall'esposizione e perché il nesso causale tra l'esposizione lavorativa e la malattia non è sempre immediatamente evidente.
LA PREVENZIONE
La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. In altre parole, prevenire significa agire prima che il danno si verifichi, eliminando o riducendo il pericolo alla fonte oppure riducendo la probabilità che il lavoratore sia esposto al pericolo.
L'articolo 15 del decreto stabilisce una gerarchia di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Al primo posto vi è la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Al secondo posto, la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive dell'azienda e l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro. Seguono: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori; l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona; l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i RLS; la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei RLS; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio, evacuazione; l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.
LA PROTEZIONE
La protezione è l'insieme delle misure finalizzate a limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica nonostante le misure di prevenzione adottate. Se la prevenzione mira a evitare che l'incidente accada, la protezione mira a ridurre i danni quando l'incidente si verifica comunque.
Le misure di protezione si dividono in collettive e individuali. Le misure di protezione collettiva proteggono tutti i lavoratori presenti in un determinato ambiente: un parapetto che impedisce la caduta di chiunque si avvicini al bordo; un impianto di aspirazione che rimuove i vapori nocivi dall'ambiente; una barriera fonoassorbente che riduce il rumore per tutti; un impianto sprinkler che spegne automaticamente un incendio. Le misure di protezione individuale proteggono il singolo lavoratore che le indossa: un casco protettivo; un paio di guanti; una maschera filtrante; scarpe antinfortunistiche; un'imbracatura anticaduta.
Il principio fondamentale è che le misure di protezione collettiva devono avere la priorità su quelle individuali. Questo significa che il datore di lavoro deve prima di tutto cercare di proteggere tutti i lavoratori con interventi sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro, e solo quando ciò non è tecnicamente possibile o non è sufficiente deve ricorrere ai DPI.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL DVR
La valutazione dei rischi è il processo mediante il quale il datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il medico competente, previa consultazione del RLS, identifica i pericoli presenti nell'ambiente di lavoro, stima i rischi associati e definisce le misure di prevenzione e protezione necessarie.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
L'esito della valutazione è il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, che deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con indicazione dei criteri adottati; l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere; l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente; l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il DVR deve avere data certa e deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce. Deve essere aggiornato ogni volta che si verificano modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro: questo significa che il datore non può trasferire ad altri questa responsabilità, nemmeno con una delega di funzioni.