Formazione Generale e Specifica Lavoratori – Rischio Basso (Art. 37)

Lezione 6 — La formazione sulla sicurezza: obblighi e contenuti

Articolo 37, Accordo Stato-Regioni, tipi di formazione, aggiornamento

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MODULO GENERALE — LEZIONE 6

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008 stabilisce che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La formazione deve essere erogata durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Questo significa che il tempo dedicato alla formazione è tempo di lavoro a tutti gli effetti e che i costi della formazione (docenza, materiali, eventuali trasferte) sono interamente a carico del datore di lavoro.

L'ACCORDO STATO-REGIONI

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e successive integrazioni, fino all'Accordo del 17 aprile 2025) ha disciplinato in dettaglio la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione.

La formazione dei lavoratori si articola in due moduli distinti. Il primo modulo è la Formazione Generale, che ha una durata di 4 ore ed è uguale per tutti i settori di attività. I contenuti riguardano i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza. La formazione generale costituisce un credito formativo permanente: il lavoratore che ha frequentato la formazione generale non deve ripeterla se cambia azienda o settore di attività.

Il secondo modulo è la Formazione Specifica, la cui durata varia in base alla classificazione di rischio dell'attività. Il rischio basso (4 ore) riguarda le attività dei settori ATECO corrispondenti a: commercio all'ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di alloggio e ristorazione; attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi di informazione e comunicazione; attività artistiche, sportive, di intrattenimento; organizzazioni e organismi extraterritoriali; altre attività di servizi. Il rischio medio (8 ore) riguarda: agricoltura, silvicoltura e pesca; trasporti e magazzinaggio; assistenza sanitaria e sociale; pubblica amministrazione; istruzione. Il rischio alto (12 ore) riguarda: costruzioni; industria manifatturiera; fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti; estrazione di minerali; sanità e assistenza sociale (con esposizione a rischi specifici); chimicomma

La formazione specifica NON costituisce credito formativo permanente: se il lavoratore cambia azienda o cambia mansione, deve ripetere la formazione specifica relativa ai nuovi rischi.

L'aggiornamento è obbligatorio con periodicità quinquennale (ogni 5 anni) e ha una durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio. I contenuti dell'aggiornamento riguardano le significative evoluzioni e innovazioni, le applicazioni pratiche, gli approfondimenti giuridico-normativi, tecnico-organizzativi e di gestione della sicurezza, i rischi specifici.

LA FORMAZIONE DELLE ALTRE FIGURE

Il preposto deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La formazione del preposto è di almeno 8 ore. L'aggiornamento è biennale (dal 2022), di almeno 6 ore. La formazione del preposto deve comprendere i contenuti della formazione dei lavoratori più contenuti specifici relativi ai compiti del preposto: principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; definizione e individuazione dei fattori di rischio; incidenti e infortuni mancati; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori; valutazione dei rischi dell'azienda con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza.

Il dirigente deve ricevere una formazione specifica di almeno 16 ore che copra i seguenti contenuti: giuridico-normativi, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. L'aggiornamento è quinquennale, di almeno 6 ore.

Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP deve frequentare un corso di formazione della durata variabile in base al rischio: 16 ore per il rischio basso, 32 ore per il rischio medio, 48 ore per il rischio alto. L'aggiornamento è quinquennale: 6 ore per il rischio basso, 10 ore per il rischio medio, 14 ore per il rischio alto.

Il RLS deve ricevere una formazione specifica di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda. L'aggiornamento è annuale: 4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori.

Gli addetti al primo soccorso devono ricevere una formazione di 16 ore per le aziende del Gruppo A e di 12 ore per le aziende dei Gruppi B e C, con aggiornamento triennale rispettivamente di 6 e 4 ore.

Gli addetti alla prevenzione incendi devono ricevere una formazione di 4 ore per il Livello 1, 8 ore per il Livello 2, 16 ore per il Livello 3, con aggiornamento quinquennale rispettivamente di 2, 5 e 8 ore.

LA MODALITÀ E-LEARNING

La formazione in modalità e-learning è ammessa per la formazione generale dei lavoratori, per la formazione specifica dei lavoratori a rischio basso, per la formazione dei dirigenti, per la parte teorica della formazione dei preposti (non la parte pratica), per gli aggiornamenti di tutte le figure. Non è ammessa per la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio e alto (parte relativa ai rischi specifici), per la parte pratica della formazione dei preposti, per l'addestramento.

L'e-learning deve garantire requisiti specifici: piattaforma tecnologica con tracciamento della partecipazione (log), test intermedi e finali, tutor qualificato, materiali didattici adeguati.

L'ADDESTRAMENTO

L'addestramento è distinto dalla formazione. L'addestramento consiste nell'apprendimento pratico dell'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e delle procedure di lavoro. L'addestramento è obbligatorio ogni volta che un lavoratore deve utilizzare un'attrezzatura che richiede conoscenze particolari o che espone a rischi specifici. L'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. A partire dal 2022, l'addestramento deve essere documentato: il datore di lavoro deve registrare l'avvenuto addestramento con un verbale che riporti il contenuto, la data, l'identità dell'addestratore e dell'addestrato.

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