Formazione Generale e Specifica Lavoratori – Rischio Basso (Art. 37)

Lezione 12 — DPI, segnaletica di sicurezza e rischi chimico-biologici

Categorie DPI, cartelli, sostanze pericolose, agenti biologici

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MODULO SPECIFICO — LEZIONE 12

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo 81 del 2008, articoli 74-79, disciplina l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non sono DPI: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi che non sono specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali; i materiali sportivi utilizzati esclusivamente a fini sportivi.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Questa è l'applicazione del principio di priorità delle misure collettive sulle individuali: i DPI sono l'ultima linea di difesa, non la prima.

IL REGOLAMENTO UE 2016 barra 425

Il Regolamento UE 2016 barra 425, che ha sostituito la direttiva 89/686/CEE e il Decreto Legislativo 475 del 1992, classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio da cui proteggono.

La Categoria I comprende i DPI destinati a proteggere da rischi minimi. Esempi: guanti da giardinaggio, occhiali da sole, indumenti per la protezione dalla pioggia. Il fabbricante può autocertificare la conformità. Il marchio CE è apposto senza intervento di un organismo notificato.

La Categoria II comprende i DPI destinati a proteggere da rischi significativi che non rientrano nelle altre due categorie. Esempi: caschi protettivi, occhiali di protezione meccanica e chimica, guanti resistenti al taglio e alla perforazione, calzature antinfortunistiche con puntale e suola antiperforazione, cuffie e tappi antirumore, giubbotti ad alta visibilità. Richiedono l'esame CE del tipo da parte di un organismo notificato.

La Categoria III comprende i DPI destinati a proteggere da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute. Esempi: dispositivi anticaduta (imbracature, cordini, ancoraggi), apparecchi di protezione delle vie respiratorie (maschere con filtri, autorespiratori), DPI per la protezione da rischi chimici, biologici e radiologici, DPI per la protezione da temperature estreme (superiori a 100 gradi o inferiori a meno 50 gradi), DPI per la protezione dai rischi elettrici, DPI per la protezione da annegamento. Richiedono l'esame CE del tipo più il controllo della produzione da parte di un organismo notificato. I lavoratori che utilizzano DPI di Categoria III devono ricevere un addestramento specifico documentato.

OBBLIGHI DEL DATORE E DEL LAVORATORE

Il datore di lavoro deve individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI stessi. Deve valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le confronti con le caratteristiche necessarie. Deve aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. Deve fornire i DPI conformi ai requisiti e a titolo gratuito. Deve mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. Deve fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori. Deve assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. Deve utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato. Deve avere cura dei DPI messi a disposizione. Deve non apportare modifiche di propria iniziativa. Al termine dell'utilizzo deve seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. Deve segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il Titolo V del Decreto Legislativo 81 del 2008, articoli 161-166, disciplina la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro. Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita a un oggetto, a un'attività o a una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

I cartelli di sicurezza sono classificati per forma e colore. I cartelli di divieto sono di forma rotonda con bordo rosso, fondo bianco, pittogramma nero e una barra obliqua rossa. Indicano un comportamento vietato. I più comuni sono: vietato fumare, vietato l'accesso ai non addetti, vietato usare acqua per spegnere incendi, vietato spegnere con acqua, non toccare, vietato l'ingresso.

I cartelli di obbligo sono di forma rotonda con fondo blu e pittogramma biancomma Indicano un comportamento obbligatorio. I più comuni sono: casco di protezione obbligatorio, calzature di sicurezza obbligatorie, guanti di protezione obbligatori, protezione degli occhi obbligatoria, protezione dell'udito obbligatoria, protezione delle vie respiratorie obbligatoria, imbracatura di sicurezza obbligatoria, indumenti ad alta visibilità obbligatori.

I cartelli di avvertimento sono di forma triangolare con bordo nero, fondo giallo e pittogramma nero. Indicano la presenza di un pericolo. I più comuni sono: pericolo generico, materiale infiammabile, materiale esplosivo, materiale tossico, materiale corrosivo, materiale comburente, pericolo di inciampo, caduta con dislivello, tensione elettrica pericolosa, rischio biologico, radiazioni non ionizzanti, bassa temperatura, materiale nocivo o irritante, pericolo di schiacciamento.

I cartelli di salvataggio e soccorso sono di forma rettangolare o quadrata con fondo verde e pittogramma biancomma Indicano le vie di fuga, le uscite di emergenza e i mezzi di soccorso. I più comuni sono: uscita di emergenza, direzione da seguire (frecce), percorso verso l'uscita di emergenza, punto di raccolta, pronto soccorso, doccia di emergenza, lavaggio degli occhi, barella, telefono per salvataggio e pronto soccorso.

I cartelli antincendio sono di forma rettangolare o quadrata con fondo rosso e pittogramma biancomma Indicano la posizione dei mezzi antincendio. I più comuni sono: estintore, idrante, naspo, lancia antincendio, pulsante di allarme incendio, scala antincendio, direzione da seguire per raggiungere il mezzo antincendio.

IL RISCHIO CHIMICO

Il Titolo IX, Capo I del Decreto Legislativo 81 del 2008 disciplina la protezione da agenti chimici. Gli agenti chimici pericolosi sono sostanze o miscele che possono presentare un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche, e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro.

Anche negli ambienti d'ufficio possono essere presenti agenti chimici: toner per stampanti, prodotti per la pulizia, colle, solventi, detergenti. Il regolamento europeo CLP (Classification, Labelling and Packaging, Regolamento CE 1272 del 2008) ha introdotto i pittogrammi di pericolo GHS (Globally Harmonized System): rombi rossi con fondo bianco e simbolo nero. I pittogrammi più comuni sono: fiamma (infiammabile), teschio e tibie incrociate (tossicità acuta), punto esclamativo (irritante, nocivo, pericoloso per lo strato di ozono), corrosione (corrosivo), pericolo per la salute (cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione, sensibilizzante respiratorio), ambiente (pericoloso per l'ambiente acquatico), bombola del gas (gas sotto pressione), fiamma su cerchio (comburente), esplosione (esplosivo).

Ogni sostanza chimica pericolosa deve essere accompagnata dalla Scheda Dati di Sicurezza (SDS), un documento di 16 sezioni che contiene tutte le informazioni necessarie per il suo utilizzo in sicurezza: identificazione della sostanza, pericoli, composizione, misure di primo soccorso, misure antincendio, misure in caso di rilascio accidentale, manipolazione e immagazzinamento, controllo dell'esposizione e protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto, informazioni sulla regolamentazione, altre informazioni.

IL RISCHIO BIOLOGICO

Il Titolo X del Decreto Legislativo 81 del 2008 disciplina l'esposizione ad agenti biologici. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi in base alla loro pericolosità. Il Gruppo 1 comprende agenti con poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. Il Gruppo 2 comprende agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, ma è poco probabile che si propaghino nella comunità e sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Il Gruppo 3 comprende agenti che possono causare malattie gravi e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; l'agente può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (esempi: virus dell'epatite B e C, HIV, Mycobacterium tuberculosis). Il Gruppo 4 comprende agenti che possono provocare malattie gravi e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, con elevato rischio di propagazione nella comunità, e di norma non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (esempi: virus Ebola, virus della febbre emorragica di Crimea-Congo, virus Lassa).

Il rischio biologico non riguarda solo il settore sanitario: può essere presente in molti ambienti di lavoro. Il rischio può derivare dalla manipolazione intenzionale di agenti biologici (laboratori di ricerca, industria farmaceutica) oppure dall'esposizione accidentale (impianti di depurazione, raccolta rifiuti, agricoltura, zootecnia, pulizia di ambienti contaminati, manutenzione impianti di condizionamento).

Le misure di prevenzione del rischio biologico comprendono: la limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti; la progettazione dei processi lavorativi per prevenire o ridurre l'emissione di agenti biologici; le misure collettive di protezione (cappe biologiche, sistemi di ventilazione); le misure di igiene (lavaggio frequente delle mani, disinfezione, decontaminazione); l'uso di DPI (guanti, mascherine, occhiali, camici); la vaccinazione quando disponibile e raccomandata; la sorveglianza sanitaria; la formazione e l'informazione dei lavoratori; le procedure di gestione dei rifiuti a rischio biologicomma

Con questa lezione si conclude il Modulo Specifico del corso di formazione per lavoratori a rischio basso. Il corso ha fornito le conoscenze fondamentali sui principali rischi presenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione. Ricordate che la sicurezza sul lavoro non si esaurisce con la formazione: è un impegno quotidiano di attenzione, consapevolezza e rispetto delle regole. Ogni lavoratore ha il diritto e il dovere di contribuire alla sicurezza del proprio ambiente di lavoro.

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