Formazione Generale e Specifica Lavoratori – Rischio Basso (Art. 37)

Lezione 4 — I soggetti della prevenzione: preposto, lavoratore, RSPP, RLS, MC

Ruoli e obblighi di tutte le figure della sicurezza aziendale

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MODULO GENERALE — LEZIONE 4

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE AZIENDALE — PARTE 2

IL PREPOSTO

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto è tipicamente il capo squadra, il capo reparto, il capo turno, il responsabile di cantiere, il coordinatore di un gruppo di lavoro. È la figura che sta a diretto contatto con i lavoratori e che può verificare quotidianamente il rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza.

La legge 215 del 17 dicembre 2021 ha significativamente rafforzato il ruolo del preposto, modificando l'articolo 19 del decreto. I nuovi obblighi del preposto sono molto più incisivi rispetto al passato.

Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Questo significa che il datore di lavoro non può sanzionare, demansionare, trasferire o licenziare un preposto che ha interrotto un'attività pericolosa nell'esercizio delle sue funzioni.

La formazione del preposto ha una durata minima di 8 ore e un aggiornamento biennale (non più quinquennale come per i lavoratori). La formazione del preposto non può essere erogata in modalità e-learning per la parte pratica.

IL LAVORATORE

Il lavoratore non è un soggetto passivo della sicurezza. L'articolo 20 del decreto elenca i suoi obblighi in modo dettagliato. Il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, il lavoratore deve contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente.

La violazione di questi obblighi da parte del lavoratore è sanzionata con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro.

È importante sottolineare che il lavoratore ha anche il diritto e il dovere di segnalare le condizioni di pericolo. Un lavoratore che vede una situazione pericolosa e non la segnala viene meno a un obbligo di legge. La segnalazione non è un atto di delazione ma un atto di responsabilità verso sé stesso e verso i colleghi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il RSPP è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il RSPP deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e deve aver frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. In alcuni casi il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del RSPP: nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori, nelle altre aziende fino a 200 lavoratori. In tal caso deve frequentare un apposito corso di formazione.

I compiti del RSPP comprendono: l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori; la partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35; la fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'articolo 36. Il RSPP e gli addetti al SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

È fondamentale comprendere che il RSPP ha un ruolo consultivo e propositivo, non decisionale. Non ha poteri di spesa né poteri organizzativi. Propone misure al datore di lavoro, che ha il potere e la responsabilità di decidere se e come attuarle. Il RSPP non è il responsabile della sicurezza nel senso che non è il garante ultimo della sicurezza: quello è il datore di lavoro.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il RLS è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il RLS è un diritto dei lavoratori: in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende con fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Il numero minimo dei RLS è: 1 nelle aziende fino a 200 lavoratori, 3 nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori, 6 nelle aziende con oltre 1.000 lavoratori.

Il RLS ha diritti specifici: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; è consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti al SPP, degli addetti all'antincendio, al primo soccorso, all'evacuazione; è consultato in merito all'organizzazione della formazione; riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve una formazione adeguata, di almeno 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda, con un aggiornamento annuale di 4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende con oltre 50 lavoratori; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; partecipa alla riunione periodica; fa proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto. Il medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro; autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 277 del 1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato; visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; visita medica su richiesta del lavoratore; visita medica in occasione del cambio della mansione; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; visita medica preventiva in fase preassuntiva; visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Il medico competente esprime, sulla base delle risultanze delle visite mediche, un giudizio di idoneità alla mansione specifica. I possibili giudizi sono: idoneo; idoneo con prescrizioni o limitazioni (per esempio, il lavoratore è idoneo ma non deve sollevare pesi superiori a 10 kg, oppure deve effettuare pause più frequenti al videoterminale); temporaneamente non idoneo (specificando il periodo di non idoneità e le condizioni per la rivalutazione); permanentemente non idoneo. Avverso il giudizio del medico competente, il lavoratore può presentare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL) entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio.

LA RIUNIONE PERIODICA

L'articolo 35 del decreto prevede che nelle aziende con più di 15 lavoratori il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP, debba indire almeno una volta all'anno una riunione alla quale partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente (ove nominato) e il RLS. La riunione ha per oggetto: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Nelle aziende con meno di 15 lavoratori la riunione ha luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.

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