MODULO GENERALE — LEZIONE 3
I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE AZIENDALE — PARTE 1
La sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa tra più soggetti, ciascuno con ruoli, compiti e responsabilità definiti dalla legge. In questa lezione e nella successiva esamineremo in dettaglio tutte le figure previste dal Testo Unicomma
IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro è il soggetto che ha la massima responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto lo definisce come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Questa definizione è molto importante perché il datore di lavoro non è necessariamente il proprietario dell'azienda: è la persona che detiene effettivamente il potere di organizzare il lavoro e di spendere le risorse necessarie per la sicurezza. In una società, il datore di lavoro è tipicamente l'amministratore delegato o il legale rappresentante. Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.
Gli obblighi del datore di lavoro sono elencati dall'articolo 17 (obblighi non delegabili) e dall'articolo 18 (obblighi delegabili). Gli obblighi non delegabili, cioè quelli che il datore di lavoro deve adempiere personalmente e che non può trasferire ad altri nemmeno con una delega formale, sono due: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR, e la designazione del RSPP.
Tutti gli altri obblighi previsti dall'articolo 18 possono essere delegati a dirigenti e preposti, ma la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La delega deve avere requisiti precisi: deve risultare da atto scritto con data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto; alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
I principali obblighi del datore di lavoro previsti dall'articolo 18 comprendono: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza; affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi; comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro.
IL DIRIGENTE
Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente non è un semplice esecutore: è un soggetto che ha poteri propri di organizzazione e di vigilanza, e che condivide con il datore di lavoro la responsabilità della sicurezza nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze.
Il dirigente ha sostanzialmente gli stessi obblighi del datore di lavoro previsti dall'articolo 18, nei limiti dei poteri e delle attribuzioni che gli sono stati conferiti. Questo significa che il dirigente è responsabile della sicurezza per quanto riguarda le attività e i lavoratori che rientrano nella sua sfera di competenza.
La figura del dirigente non richiede necessariamente una qualifica contrattuale di dirigente: ciò che conta è l'esercizio effettivo di poteri direttivi e organizzativi. Un quadro, un responsabile di reparto o di funzione può essere considerato dirigente ai fini della sicurezza se esercita di fatto poteri di organizzazione e vigilanza sull'attività lavorativa.
LA DELEGA DI FUNZIONI
L'articolo 16 del decreto disciplina la delega di funzioni. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (modelli di organizzazione e gestione, come quelli previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001).
Il delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra (subdelega). La subdelega non è ulteriormente delegabile. Il soggetto al quale è stata conferita la subdelega non può a sua volta delegare.
È fondamentale comprendere che la delega trasferisce le funzioni ma non elimina la responsabilità del datore di lavoro in termini di vigilanza. Il datore di lavoro che delega resta comunque responsabile se non ha vigilato adeguatamente sull'operato del delegato. E, come si è detto, la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP non possono mai essere delegate.
LE RESPONSABILITÀ PENALI
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il datore di lavoro e il dirigente possono essere chiamati a rispondere penalmente. I reati più frequentemente contestati sono: le contravvenzioni alle specifiche norme del Testo Unico (per esempio, mancata valutazione dei rischi, mancata formazione, mancata fornitura dei DPI); le lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (articolo 590 del codice penale); l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (articolo 589 del codice penale).
Le sanzioni previste dal Testo Unico variano in base alla gravità della violazione. Per le violazioni più gravi, come la mancata valutazione dei rischi, è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.071 a 7.862 euro. Per la mancata formazione dei lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474 a 6.388 euro. In caso di infortunio mortale o gravissimo, le conseguenze penali possono essere molto pesanti, con pene detentive significative.
Il decreto legislativo 231 del 2001 ha inoltre introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Questo significa che l'azienda, in quanto tale, può essere sanzionata con sanzioni pecuniarie e interdittive (sospensione dell'attività, esclusione da agevolazioni, divieto di contrattare con la PA) se un suo dirigente o dipendente commette reati contro la sicurezza del lavoro. L'adozione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza conforme all'articolo 30 del Decreto Legislativo 81 del 2008 può costituire un'esimente per l'azienda.