MODULO SPECIFICO — LEZIONE 9
IL RISCHIO DA VIDEOTERMINALI
Il Titolo VII del Decreto Legislativo 81 del 2008, articoli da 172 a 179, disciplina le attrezzature munite di videoterminale. Questo rischio riguarda la grande maggioranza dei lavoratori del settore terziario, degli uffici, delle pubbliche amministrazioni, e in generale tutti coloro che utilizzano computer, tablet o altri dispositivi dotati di schermo in modo sistematicomma
Si definisce videoterminale uno schermo alfanumerico o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Si definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali o più, dedotte le interruzioni. Questa definizione è importante perché solo i lavoratori che rientrano in questa categoria sono soggetti alla sorveglianza sanitaria specifica.
I RISCHI PER LA VISTA
L'affaticamento visivo, detto anche astenopia, è il disturbo più frequentemente riferito dai videoterminalisti. I sintomi comprendono bruciore agli occhi, lacrimazione eccessiva o al contrario secchezza oculare, sensazione di sabbia negli occhi, arrossamento, visione offuscata, difficoltà nella messa a fuoco, mal di testa. Questi disturbi sono generalmente reversibili e si attenuano con il riposo, ma se trascurati possono diventare cronici e compromettere la qualità della vita e la produttività lavorativa.
Le cause principali dell'affaticamento visivo sono molteplici. La distanza non corretta tra gli occhi e lo schermo: la distanza ottimale è compresa tra 50 e 70 centimetri. Una distanza inferiore costringe l'occhio a un'eccessiva accomodazione (messa a fuoco ravvicinata); una distanza superiore rende difficile la lettura dei caratteri piccoli. La luminosità dello schermo: uno schermo troppo luminoso in un ambiente scuro o troppo scuro in un ambiente luminoso affatica l'occhio. La luminosità dello schermo deve essere regolata in modo che il contrasto con l'ambiente circostante sia il più ridotto possibile. I riflessi sullo schermo: riflessi di finestre, lampade o altre fonti di luce sullo schermo costringono l'occhio a un continuo sforzo di adattamento. Per evitare i riflessi, lo schermo deve essere posizionato perpendicolarmente alle finestre, mai di fronte o di spalle a esse. Se necessario, utilizzare schermature alle finestre o filtri antiriflesso per lo schermo. La ridotta frequenza di ammiccamento: durante il lavoro al videoterminale, la frequenza con cui si batte le palpebre si riduce significativamente, passando da circa 20-25 volte al minuto in condizioni normali a 5-10 volte al minuto. Questo provoca una insufficiente distribuzione del film lacrimale sulla superficie dell'occhio, causando secchezza e irritazione. È consigliabile sforzarsi consapevolmente di battere le palpebre più frequentemente durante il lavoro al computer.
I RISCHI MUSCOLOSCHELETRICI
L'uso prolungato del videoterminale in posture non corrette provoca disturbi a carico della colonna vertebrale (cervicale e lombare), delle spalle, dei polsi e delle mani. I disturbi più comuni sono la cervicalgia (dolore al collo), la lombalgia (mal di schiena), la tendinite ai polsi e la sindrome del tunnel carpale (compressione del nervo mediano al polso, con formicolio, dolore e perdita di forza nelle dita).
LA POSTAZIONE DI LAVORO ERGONOMICA
L'Allegato XXXIV del Decreto Legislativo 81 del 2008 stabilisce i requisiti minimi per le postazioni di lavoro con videoterminale.
Il sedile di lavoro deve essere stabile, regolabile in altezza, con schienale regolabile in altezza e inclinazione, dotato di supporto lombare, con braccioli regolabili. I piedi del lavoratore devono poggiare completamente a terra; se ciò non è possibile a causa dell'altezza della scrivania, deve essere fornito un poggiapiedi. Le ginocchia devono formare un angolo di circa 90 gradi. L'angolo tra coscia e busto deve essere compreso tra 90 e 110 gradi. La schiena deve essere appoggiata allo schienale, in particolare nella zona lombare.
Il piano di lavoro deve avere una superficie sufficiente per disporre il monitor, la tastiera, il mouse e i documenti. L'altezza del piano deve corrispondere approssimativamente all'altezza dei gomiti del lavoratore quando è seduto con le braccia lungo i fianchi e gli avambracci orizzontali. Il piano deve avere un colore chiaro e opaco per ridurre i riflessi. Sotto il piano deve esserci spazio sufficiente per le gambe.
Il monitor deve essere posizionato di fronte al lavoratore, non di lato, per evitare la torsione del collo. Il bordo superiore dello schermo deve trovarsi all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto. Lo schermo deve essere inclinabile e orientabile per adattarsi alle esigenze del lavoratore. La risoluzione e la dimensione dei caratteri devono essere adeguate per permettere una lettura confortevole.
La tastiera deve essere separata dallo schermo, inclinabile, posizionata in modo che ci sia spazio sufficiente davanti ad essa per appoggiare le mani e i polsi sul piano di lavoro. I polsi devono restare in posizione neutra durante la digitazione, senza flessione eccessiva verso l'alto o verso il basso. Il mouse deve essere posizionato accanto alla tastiera, allo stesso livello, e deve essere usato mantenendo il polso in posizione neutra.
LE PAUSE
L'articolo 175 del decreto stabilisce che il lavoratore addetto al videoterminale ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di una disciplina contrattuale, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause non sono cumulabili all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro.
Durante le pause è consigliabile alzarsi dalla postazione, muoversi, fare esercizi di stretching per il collo, le spalle e la schiena, guardare oggetti distanti per rilassare la muscolatura degli occhi. La regola del 20-20-20 è un utile promemoria: ogni 20 minuti, guardare un oggetto a 20 piedi di distanza (circa 6 metri) per almeno 20 secondi.
IL MICROCLIMA
Per microclima si intende l'insieme dei parametri fisici che caratterizzano l'ambiente di lavoro in termini di temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria e irraggiamento termicomma Un microclima non adeguato può causare disagio, ridurre la concentrazione e la produttività, favorire malattie respiratorie e muscoloscheletriche.
L'Allegato IV del Decreto Legislativo 81 del 2008 stabilisce i requisiti dei luoghi di lavoro. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata al tipo di attività svolta e alle condizioni fisiche dei lavoratori. Per le attività d'ufficio si raccomandano temperature comprese tra 18 e 22 gradi in inverno e tra 24 e 26 gradi in estate. L'umidità relativa deve essere mantenuta tra il 40 e il 60 per cento: valori inferiori provocano secchezza delle mucose e irritazione delle vie respiratorie; valori superiori favoriscono la proliferazione di muffe e acari.
La velocità dell'aria deve essere contenuta per evitare correnti d'aria fastidiose: non superiore a 0,15 metri al secondo in ambienti climatizzati per attività sedentarie. Le bocchette di aerazione e condizionamento non devono essere orientate direttamente verso i lavoratori.
L'illuminazione deve essere adeguata al tipo di attività. Per le attività d'ufficio si raccomandano almeno 500 lux sul piano di lavoro. L'illuminazione deve essere uniforme, priva di abbagliamenti (luce diretta negli occhi) e di riflessi sulle superfici di lavoro. È preferibile l'illuminazione naturale laterale, integrata con illuminazione artificiale. Le lampade fluorescenti devono essere dotate di schermi diffusori per evitare l'effetto sfarfallio (flickering), che affatica la vista.
LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER I VIDEOTERMINALISTI
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti al videoterminale è obbligatoria e comprende visite mediche con particolare attenzione alla funzione visiva e all'apparato muscoloscheletricomma La visita deve essere effettuata prima dell'assegnazione alla mansione di videoterminalista e poi periodicamente. La periodicità è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto cinquanta anni di età. Per tutti gli altri lavoratori la periodicità è quinquennale. La visita può essere richiesta dal lavoratore in qualsiasi momento se ritiene di avere disturbi riconducibili al lavoro al videoterminale.