Sicurezza sul Lavoro – Tutti i Corsi

Formazione Generale dei Lavoratori

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.

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DURATA DEL CORSO: 4 ORE

NORMATIVA: Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

IL QUADRO NORMATIVO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale di ogni lavoratore, sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e regolato da un complesso sistema normativo che si è sviluppato nel corso di oltre settanta anni. L'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 35 stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. L'articolo 41 precisa che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questi tre articoli costituiscono il fondamento costituzionale dell'intero sistema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

La prima legislazione organica in materia di sicurezza risale agli anni Cinquanta del Novecento. Il DPR 547 del 1955 conteneva le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e disciplinava la sicurezza delle macchine, degli impianti e delle attrezzature. Il DPR 303 del 1956 conteneva le norme generali per l'igiene del lavoro e disciplinava i requisiti degli ambienti di lavoro, l'illuminazione, la ventilazione, la temperatura e l'umidità. Il DPR 164 del 1956 disciplinava la sicurezza nei cantieri edili. Questi decreti avevano un approccio prevalentemente tecnico e prescrittivo: stabilivano regole precise sulle caratteristiche che macchine, impianti e ambienti dovevano possedere, e il lavoratore era visto essenzialmente come un soggetto da proteggere passivamente.

La svolta avvenne con il recepimento della direttiva quadro europea 89/391/CEE del 12 giugno 1989 attraverso il Decreto Legislativo 626 del 1994. Questa direttiva introdusse principi rivoluzionari: la valutazione dei rischi come obbligo del datore di lavoro, la partecipazione dei lavoratori al sistema di prevenzione attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'informazione e la formazione come strumenti fondamentali di prevenzione, e il servizio di prevenzione e protezione come struttura organizzativa dedicata.

Il 9 aprile 2008 venne approvato il Decreto Legislativo 81, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che ha abrogato tutta la legislazione previgente e ha riunito in un unico corpus normativo l'intera disciplina. Il Testo Unico è composto da tredici titoli e cinquantadue allegati e si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi. L'ultimo aggiornamento significativo è l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riformato integralmente la disciplina della formazione obbligatoria, rafforzando tra l'altro il ruolo del preposto con obbligo di formazione in presenza e aggiornamento biennale.

IL CONCETTO DI PERICOLO

Il pericolo è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera r, del Testo Unico come la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Questa definizione, nella sua apparente semplicità, contiene due parole chiave che meritano di essere analizzate con attenzione: intrinseca e potenziale.

Intrinseca significa che il pericolo appartiene all'oggetto, alla sostanza, alla situazione o all'agente in sé, indipendentemente dal contesto in cui si trova e indipendentemente dal fatto che qualcuno vi sia esposto. Un acido corrosivo è pericoloso per le sue caratteristiche chimiche, a prescindere dal fatto che un lavoratore lo stia manipolando o che il flacone sia chiuso in un armadio. Una sega circolare è pericolosa per la sua capacità di tagliare, anche quando è spenta e scollegata dalla presa elettrica. Un pavimento bagnato è pericoloso perché la presenza di acqua riduce l'attrito e può far scivolare chiunque vi cammini sopra. Il pericolo non nasce dall'interazione con il lavoratore: esiste prima, esiste sempre, ed è una caratteristica oggettiva.

Potenziale significa che il pericolo non produce necessariamente un danno ogni volta che è presente. Un coltello da cucina ha il potenziale di tagliare, ma non taglia automaticamente chiunque entri nella stanza. Una bombola di gas compressa ha il potenziale di esplodere, ma nella stragrande maggioranza dei casi resta integra.

I pericoli nei luoghi di lavoro si classificano in diverse categorie. I pericoli meccanici derivano da macchine, attrezzature, utensili e parti in movimento e comprendono schiacciamento, cesoiamento, impigliamento, trascinamento, taglio, proiezione di materiali, urto e caduta di oggetti dall'alto. Un tornio presenta pericolo di impigliamento, una pressa pericolo di schiacciamento, un trapano a colonna pericolo di trascinamento. I pericoli fisici comprendono il rumore, le vibrazioni meccaniche, le radiazioni, i campi elettromagnetici, le temperature estreme e l'illuminazione inadeguata. Un martello demolitore genera vibrazioni pericolose per il sistema mano-braccio, un forno industriale genera calore radiante pericoloso per ustione. I pericoli chimici derivano da sostanze tossiche, nocive, irritanti, corrosive, sensibilizzanti, cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Il toluene è pericoloso per il sistema nervoso, l'acido solforico per la pelle, l'amianto per i polmoni. I pericoli biologici riguardano batteri, virus, funghi, parassiti e tossine biologiche. I pericoli ergonomici derivano da posture incongrue, movimenti ripetitivi, sollevamento carichi e videoterminali. I pericoli psicosociali includono stress lavoro-correlato, mobbing, burnout, lavoro notturno e ritmi eccessivi. I pericoli elettrici derivano da impianti e apparecchiature in tensione.

Un principio fondamentale è che il pericolo, in quanto proprietà intrinseca, non può essere eliminato dalla sostanza o dall'attrezzatura che lo possiede. Un acido non può smettere di essere corrosivo. Quello che si può fare è eliminare la fonte di pericolo dal luogo di lavoro, sostituirla con qualcosa di meno pericoloso, oppure adottare misure che riducano la probabilità che il pericolo si trasformi in un danno.

IL CONCETTO DI RISCHIO

Il rischio è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera s, come la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio nasce quando un lavoratore entra in contatto con un pericolo, cioè quando esiste una esposizione. Se l'acido corrosivo è chiuso in un armadio e nessuno lo tocca, il pericolo esiste ma il rischio è trascurabile. Se un operatore lo travasa ogni giorno, il rischio diventa concreto.

La differenza tra pericolo e rischio è fondamentale. Il pericolo è una caratteristica dell'agente, il rischio è la probabilità che quell'agente produca un danno nelle condizioni reali. Consideriamo un esempio: una levigatrice che raggiunge novanta decibel ha un pericolo intrinseco, il rumore. Il rischio è la probabilità che l'operatore sviluppi un'ipoacusia, e dipende dalla durata giornaliera di esposizione, dalla frequenza d'uso, dai dispositivi di protezione dell'udito e dalla suscettibilità individuale. Lo stesso pericolo genera rischi diversi a seconda delle condizioni operative.

Il rischio non è mai fisso nel tempo. Cambia al variare delle condizioni di lavoro, delle tecnologie, dell'organizzazione e della formazione. Un lavoratore esperto presenta un rischio diverso da un neoassunto. Un impianto revisionato presenta un rischio diverso dallo stesso impianto dopo cinque anni senza manutenzione. Per questo il Testo Unico impone di aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi.

Esiste anche il concetto di rischio residuo: per quanto efficaci siano le misure adottate, il rischio non può mai essere azzerato completamente. L'obiettivo è ridurlo al livello più basso ragionevolmente praticabile, principio noto nella letteratura anglosassone come ALARP, As Low As Reasonably Practicable.

IL CONCETTO DI DANNO

Il danno è la conseguenza concreta dell'evento sfavorevole: lesione fisica, menomazione funzionale, malattia o morte. I danni si dividono in due grandi categorie: gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'infortunio è un evento traumatico improvviso e violento durante l'attività lavorativa. Le caratteristiche essenziali sono la causa violenta, l'occasione di lavoro e la lesione subita. Gli infortuni possono essere lievi, con prognosi inferiore a quaranta giorni e guarigione completa, gravi con prognosi superiore o menomazione permanente, o mortali. Rientra nell'infortunio anche quello in itinere, nel percorso casa-lavoro.

La malattia professionale è una patologia che si sviluppa gradualmente per esposizione prolungata. Le più comuni sono le patologie muscolo-scheletriche come tendiniti, tunnel carpale, ernie discali e artrosi precoci, le ipoacusie da rumore, le malattie respiratorie come asbestosi, silicosi e broncopneumopatia cronica ostruttiva, le dermatiti da contatto e i tumori professionali come il mesotelioma da amianto.

La gravità del danno si esprime su scala da uno a quattro. Uno è lieve e rapidamente reversibile: graffi, contusioni superficiali, irritazioni transitorie. Due è modesto ma reversibile: distorsioni, ferite con sutura, ustioni di primo grado. Tre è grave con possibili postumi permanenti: fratture composte, ustioni di secondo grado estese, ipoacusie bilaterali. Quattro è gravissimo con invalidità permanente o morte: amputazioni, paralisi, cecità, tumori professionali.

I near miss, quasi infortuni, sono eventi che avrebbero potuto causare danno ma non lo hanno causato per circostanze fortuite. Un oggetto che cade da un'impalcatura a pochi centimetri da un lavoratore è un near miss. Sono fondamentali per la prevenzione: la piramide di Heinrich, elaborata negli anni Trenta, indica che per ogni infortunio grave si verificano ventinove infortuni lievi e trecento near miss. Le aziende che li registrano e analizzano sistematicamente individuano i punti deboli prima che si verifichino conseguenze gravi.

LA FORMULA DEL RISCHIO E LA MATRICE P PER D

Il rischio si quantifica con la formula R uguale a P per D, dove P è la probabilità dell'evento e D è la gravità del danno. La probabilità va da uno, improbabile, a quattro, altamente probabile. La gravità va da uno, lieve, a quattro, gravissimo. Il prodotto dà valori da uno a sedici.

I rischi da uno a due sono accettabili, da monitorare nel tempo. Da tre a quattro sono bassi, richiedono azioni nel medio termine. Da sei a otto sono medi, richiedono interventi concreti in tempi ragionevoli. Da nove a sedici sono alti o molto alti, richiedono interventi immediati. Con un valore di sedici il lavoro deve essere sospeso.

Esempio pratico: in una falegnameria, una sega circolare priva di cuffia di protezione usata otto ore al giorno. Probabilità quattro, perché la macchina è priva di protezioni e usata continuativamente. Gravità quattro, perché il contatto con la lama può amputare le dita. R uguale sedici: arresto immediato dell'attività.

LA PREVENZIONE

L'articolo 2, comma 1, lettera n, definisce la prevenzione come il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Esiste una gerarchia precisa delle misure di prevenzione, dalla più efficace alla meno efficace. Al primo posto c'è l'eliminazione del pericolo: rimuovere completamente la fonte del rischio. Al secondo la sostituzione con qualcosa di meno pericoloso: ad esempio sostituire un solvente tossico con un detergente a base acquosa. Al terzo le misure tecniche e ingegneristiche: protezioni fisse come carter e schermi, sistemi di aspirazione localizzata, isolamento acustico, sistemi di interblocco, dispositivi di arresto di emergenza. Al quarto le misure organizzative: rotazione delle mansioni, procedure operative standard, segnaletica di sicurezza, limitazione dell'accesso alle zone pericolose. Al quinto l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori. Al sesto e ultimo posto i Dispositivi di Protezione Individuale, da utilizzare solo quando tutte le misure precedenti non sono sufficienti.

Il principio fondamentale è che la protezione collettiva ha sempre la priorità su quella individuale. L'articolo 15 del Testo Unico elenca diciassette misure generali di tutela che ogni datore di lavoro deve adottare, dalla valutazione di tutti i rischi alla programmazione della prevenzione, dal rispetto dei principi ergonomici alla riduzione dei rischi alla fonte, dal controllo sanitario all'informazione e formazione.

LA PROTEZIONE

La protezione interviene quando l'evento si è verificato o sta per verificarsi e limita le conseguenze. Le misure di protezione collettiva proteggono tutti i lavoratori senza richiedere un'azione individuale: parapetti, reti anticaduta, sistemi di aspirazione, barriere fonoassorbenti, cabine insonorizzate, sistemi sprinkler, protezioni fisse sulle macchine.

I DPI sono classificati in tre categorie. La prima protegge da rischi minimi: guanti da giardinaggio, occhiali da sole per lavori all'aperto. La seconda protegge da rischi significativi: caschi, occhiali, guanti, scarpe antinfortunistiche, cuffie antirumore. La terza protegge da rischi mortali o irreversibili: imbracature anticaduta, autorespiratori, indumenti di protezione chimica. Per la terza categoria è obbligatorio l'addestramento specifico. Il costo dei DPI è sempre a carico del datore di lavoro.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Il datore di lavoro ha la responsabilità complessiva e due obblighi indelegabili: la valutazione dei rischi con elaborazione del DVR e la designazione del RSPP. Il dirigente attua le direttive organizzando l'attività e vigilando. Il preposto, dopo la riforma del 2021, ha il potere-dovere di interrompere l'attività in caso di pericolo, con formazione di dodici ore in presenza e aggiornamento biennale. Il RSPP coordina il servizio di prevenzione con funzione consultiva. Il RLS rappresenta i lavoratori con diritto di accesso, consultazione e partecipazione. Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ed esprime i giudizi di idoneità. Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e segnalare i pericoli.

Gli organi di vigilanza comprendono le ASL con lo SPISAL, l'Ispettorato del Lavoro, i Vigili del Fuoco e l'INAIL. Gli ispettori hanno qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e possono accedere senza preavviso.

IL DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il pilastro del sistema di sicurezza. È un obbligo indelegabile del datore di lavoro che deve contenere la valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati, le misure di prevenzione e protezione, il programma di miglioramento, le procedure, i nominativi di RSPP, RLS e medico competente, e le mansioni a rischio specifico. Deve essere aggiornato dopo modifiche significative, dopo infortuni o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede. L'assenza o l'inadeguatezza del DVR è punita con arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a settemilaottocento euro. Tutte le misure di sicurezza non devono comportare oneri per i lavoratori.

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