DURATA: 8 ORE – NORMATIVA: Titolo IX D.Lgs. 81/08, Reg. CE 1907/2006 REACH, Reg. CLP 1272/2008
IL RISCHIO CHIMICO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Titolo IX del Decreto Legislativo 81 del 2008 disciplina la protezione da agenti chimici pericolosi. Per agente chimico si intende ogni elemento o composto chimico, sia da solo sia nei suoi miscugli, allo stato naturale o ottenuto, utilizzato o smaltito mediante qualsiasi attività lavorativa, sia esso prodotto intenzionalmente o no e sia esso immesso o no sul mercato. La definizione è volutamente amplissima: comprende non solo le sostanze chimiche acquistate e utilizzate consapevolmente ma anche i sottoprodotti delle lavorazioni come fumi di saldatura, polveri di lavorazione, vapori di processo ed emissioni di motori.
Le vie di ingresso degli agenti chimici nell'organismo sono tre. L'inalazione è la via più frequente e più pericolosa: le sostanze sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi e polveri vengono respirate e raggiungono i polmoni dove, a seconda delle loro caratteristiche fisico-chimiche, possono depositarsi nelle vie aeree superiori, nelle vie aeree inferiori o negli alveoli polmonari, passare nel sangue e raggiungere gli organi bersaglio. L'assorbimento cutaneo avviene quando la sostanza attraversa la pelle integra e viene assorbita nel circolo sanguigno: i solventi organici come toluene, xilene e acetone sono particolarmente penetranti attraverso la pelle. L'ingestione avviene quando la sostanza viene introdotta attraverso la bocca, tipicamente per contaminazione delle mani, del cibo o delle bevande.
IL REGOLAMENTO CLP E L'ETICHETTATURA
Il Regolamento europeo CLP, Regolamento CE 1272 del 2008, stabilisce il sistema armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Ogni prodotto chimico pericoloso deve riportare sull'etichetta i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo con le frasi H e i consigli di prudenza con le frasi P.
I nove pittogrammi GHS sono rombi con bordo rosso su sfondo bianco. GHS01 ordigno che esplode per esplosivi. GHS02 fiamma per infiammabili. GHS03 fiamma sopra cerchio per comburenti. GHS04 bombola per gas sotto pressione. GHS05 provetta con mano e superficie corrose per corrosivi. GHS06 teschio con ossa incrociate per tossicità acuta grave. GHS07 punto esclamativo per irritanti, sensibilizzanti cutanei, tossicità acuta moderata. GHS08 sagoma con stella per pericoli gravi alla salute come cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, STOT. GHS09 albero e pesce per pericolo ambientale.
La Scheda Dati di Sicurezza SDS contiene sedici sezioni obbligatorie: identificazione, pericoli, composizione, primo soccorso, antincendio, rilascio accidentale, manipolazione e stoccaggio, controllo esposizione e DPI, proprietà fisico-chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, ecologiche, smaltimento, trasporto, regolamentazione, altre informazioni. Il datore di lavoro deve avere le SDS di tutti i prodotti chimici utilizzati in azienda e deve renderle disponibili ai lavoratori.
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Il Capo II del Titolo IX disciplina specificamente la protezione da agenti cancerogeni e mutageni, con prescrizioni più rigorose rispetto al rischio chimico generico. Un agente cancerogeno è una sostanza che può causare il cancro o ne aumenta la probabilità. Un agente mutageno è una sostanza che può causare mutazioni nel materiale genetico delle cellule. L'IARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, classifica gli agenti in cinque gruppi: gruppo 1 cancerogeni certi per l'uomo, gruppo 2A probabilmente cancerogeni, gruppo 2B possibilmente cancerogeni, gruppo 3 non classificabili, gruppo 4 probabilmente non cancerogeni.
La prima misura è la sostituzione: se esiste un'alternativa meno pericolosa tecnicamente praticabile, l'agente cancerogeno deve essere sostituito. Se la sostituzione non è possibile, la lavorazione deve essere condotta in ciclo chiuso. Se anche il ciclo chiuso non è tecnicamente realizzabile, l'esposizione deve essere ridotta al livello più basso tecnicamente possibile. Il datore di lavoro deve tenere un registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni, deve istituire la sorveglianza sanitaria con il medico competente, e deve conservare le cartelle sanitarie per almeno quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
I valori limite di esposizione professionale VLEP sono le concentrazioni massime ammissibili nell'aria dell'ambiente di lavoro. Il monitoraggio ambientale verifica il rispetto dei VLEP attraverso campionamenti personali con pompe aspiranti e analisi di laboratorio. Il monitoraggio biologico verifica l'esposizione misurando la sostanza o i suoi metaboliti nei fluidi biologici del lavoratore come sangue e urine.
GUIDA INAIL-CONTARP: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
La guida INAIL pubblicata con la collaborazione della CONTARP tratta approfonditamente la valutazione, le misure di mitigazione e la gestione del rischio chimico. La guida contiene anche strumenti operativi tra cui un applicativo in formato Excel e Access per il calcolo automatico del livello di esposizione agli agenti chimici dannosi e dell'efficacia delle misure preventive. La valutazione si basa su modelli algoritmi che tengono conto delle proprietà pericolose della sostanza, delle quantità utilizzate, delle modalità di utilizzo e dell'efficacia delle misure di contenimento. Il risultato è un indice di rischio che classifica l'esposizione come irrilevante per la salute, bassa, media o non moderata.