DURATA: 4 ORE – NORMATIVA: Titolo X artt. 266-286 D.Lgs. 81/08
GLI AGENTI BIOLOGICI
Il Titolo X del Decreto Legislativo 81 del 2008 disciplina la protezione dei lavoratori dal rischio di esposizione ad agenti biologici. Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi di pericolosità crescente secondo l'Allegato XLVI del Testo Unico. Il gruppo uno comprende agenti con poca probabilità di causare malattie nell'uomo. Il gruppo due comprende agenti che possono causare malattie ma è poco probabile che si propaghino nella comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche: rientrano Staphylococcus aureus, Escherichia coli patogeni, Salmonella, Legionella pneumophila, Clostridium tetani. Il gruppo tre comprende agenti che possono causare malattie gravi con serio rischio per i lavoratori e possibile propagazione nella comunità ma con misure disponibili: rientrano Mycobacterium tuberculosis, virus dell'epatite B e C, HIV, Brucella, SARS-CoV-2. Il gruppo quattro comprende agenti con malattie gravi, serio rischio, elevata propagazione e nessuna misura efficace disponibile: rientrano i virus Ebola e Marburg.
L'esposizione può essere deliberata quando l'agente è oggetto dell'attività lavorativa come nei laboratori di microbiologia e negli impianti di produzione di vaccini, oppure potenziale quando l'esposizione è una conseguenza dell'attività senza essere l'oggetto come nella sanità, nell'agricoltura, nella raccolta rifiuti, nella depurazione delle acque, nei servizi cimiteriali, nella macellazione e lavorazione carni, nella manutenzione impianti di climatizzazione.
Le misure di prevenzione comprendono procedure di lavoro che riducano al minimo il contatto con agenti biologici, misure igieniche come il divieto di mangiare bere e fumare nei locali di lavoro e l'obbligo del lavaggio delle mani, vaccinazione dei lavoratori esposti quando disponibile, sorveglianza sanitaria mirata, utilizzo di DPI adeguati come guanti, mascherine FFP2 o FFP3, occhiali, camici, e formazione specifica sui rischi e sulle procedure di sicurezza. Il datore di lavoro deve redigere il documento di valutazione del rischio biologico e deve comunicare all'organo di vigilanza l'utilizzo di agenti biologici di gruppo tre e quattro.