DURATA: 12 ORE (interamente in presenza)
NORMATIVA: Artt. 19 e 37 c.7 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
AGGIORNAMENTO: biennale, 6 ore in presenza
MODULO 1 – GIURIDICO NORMATIVO
INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO
L'articolo 2, comma 1, lettera e, del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
La riforma introdotta dal Decreto Legge 146 del 2021, convertito nella Legge 215 del 2021, ha reso l'individuazione del preposto un obbligo esplicito del datore di lavoro. L'articolo 18, comma 1, lettera b-bis stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. Questa disposizione ha trasformato l'individuazione da atto implicito, legato all'esercizio di fatto della funzione, ad atto formale e obbligatorio. Il datore di lavoro deve individuare per iscritto chi ricopre il ruolo di preposto e deve comunicarlo ai lavoratori interessati.
IL PREPOSTO DI FATTO E L'EFFETTIVITÀ DEL RUOLO
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo elaborato il concetto di preposto di fatto, cioè il soggetto che, pur non essendo stato formalmente designato come preposto, esercita di fatto le funzioni di sovraintendenza al lavoro altrui. La Cassazione ha costantemente affermato che ai fini della individuazione delle responsabilità penali in materia di sicurezza sul lavoro, ciò che conta non è la qualifica formale ma l'esercizio effettivo dei poteri. Il principio di effettività significa che chiunque eserciti di fatto le funzioni di preposto, cioè sovrintenda al lavoro dei colleghi, dia indicazioni operative, controlli l'esecuzione dei compiti e intervenga per correggere comportamenti, assume di fatto le responsabilità del preposto anche se non è stato formalmente designato.
Questo principio ha una conseguenza pratica importante: ogni volta che un lavoratore viene posto in una posizione di coordinamento e supervisione di altri lavoratori, anche informalmente e anche temporaneamente, ad esempio il lavoratore più esperto che guida una squadra in assenza del caposquadra, assume le responsabilità del preposto. Per questa ragione è fondamentale che il datore di lavoro individui formalmente tutti i soggetti che esercitano funzioni di sovraintendenza e li formi come preposti.
COMPITI E OBBLIGHI DEL PREPOSTO
L'articolo 19 del Testo Unico, nella versione aggiornata dalla Legge 215 del 2021, elenca dettagliatamente gli obblighi del preposto. Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Non si tratta di una vigilanza generica ma di una sorveglianza attiva e continua: il preposto deve osservare concretamente come i lavoratori svolgono le loro mansioni e verificare che rispettino le regole di sicurezza.
In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. L'intervento deve essere immediato e diretto: il preposto non può ignorare un comportamento non sicuro né rinviare l'intervento a un momento successivo. Deve spiegare al lavoratore perché il suo comportamento è pericoloso e quale sarebbe il comportamento corretto.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Questo è il primo dei due poteri di interruzione introdotti dalla riforma del 2021. Il preposto non può limitarsi a ripetere l'ammonizione: se il lavoratore persiste nel comportamento non sicuro, il preposto deve fermarlo e segnalare la situazione al dirigente o al datore di lavoro.
Il preposto deve inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Questo è il secondo potere di interruzione. Il preposto non deve attendere l'autorizzazione del dirigente per fermare il lavoro quando rileva una condizione di pericolo: ha il potere e il dovere di interrompere immediatamente l'attività e poi segnalare.
Il preposto deve verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Deve richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività di sovraintendenza e vigilanza. Questa tutela è fondamentale perché il preposto potrebbe trovarsi a dover interrompere un'attività produttiva o a segnalare carenze del proprio superiore.
RELAZIONI TRA I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE
Il preposto si colloca in una posizione intermedia nella catena gerarchica della sicurezza. Riceve le direttive dal datore di lavoro e dal dirigente e le attua nel contesto operativo, verificando che i lavoratori le rispettino. Non ha poteri decisionali e di spesa come il datore di lavoro, non ha poteri organizzativi come il dirigente, ma ha il potere e il dovere di sorvegliare e di intervenire quando le condizioni di sicurezza non sono adeguate.
Il preposto deve collaborare con il RSPP segnalando le criticità osservate sul campo e fornendo informazioni utili per la valutazione dei rischi. Deve collaborare con il medico competente segnalando eventuali situazioni di disagio o di difficoltà dei lavoratori che possano avere rilevanza sanitaria. Deve collaborare con il RLS come interlocutore diretto sulle questioni operative di sicurezza. Deve collaborare con gli addetti alle emergenze garantendo che le procedure di emergenza siano conosciute e applicate nel proprio reparto.
MODULO 2 – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO
L'esercizio della funzione di controllo da parte del preposto, ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico, richiede competenze specifiche che vanno oltre la semplice conoscenza delle regole di sicurezza. Il preposto deve essere in grado di osservare l'ambiente di lavoro con occhio critico, individuando le situazioni di rischio prima che si trasformino in infortuni. Deve sviluppare la capacità di riconoscere i segnali deboli che precedono gli eventi infortunistici: un attrezzo lasciato in una posizione instabile, un percorso abituale che passa troppo vicino a una zona pericolosa, una procedura che viene sistematicamente semplificata dai lavoratori perché percepita come troppo complessa, un DPI che non viene indossato perché scomodo.
Il briefing di sicurezza è uno strumento operativo fondamentale. È un breve incontro, cinque-dieci minuti al massimo, che il preposto tiene all'inizio del turno di lavoro o prima dell'inizio di una lavorazione particolarmente rischiosa. Nel briefing il preposto comunica ai lavoratori le attività previste per la giornata, i rischi specifici associati a ciascuna attività, le misure di prevenzione e i DPI da utilizzare, e le eventuali criticità emerse nei giorni precedenti. Il briefing è anche l'occasione per verificare che tutti i lavoratori siano presenti, che siano in condizioni psicofisiche adeguate per svolgere il lavoro in sicurezza, e che siano dotati dei DPI necessari.
Il feedback immediato è l'intervento che il preposto effettua sul momento quando osserva un comportamento non sicuro. Il feedback deve essere specifico, cioè deve indicare esattamente quale comportamento è stato osservato e perché è pericoloso. Deve essere costruttivo, cioè deve indicare quale sarebbe il comportamento corretto. Deve essere rispettoso, cioè non deve umiliare il lavoratore davanti ai colleghi. Deve essere tempestivo, cioè deve essere dato subito dopo l'osservazione del comportamento, non il giorno dopo.
COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
Il preposto deve saper comunicare efficacemente sia verso il basso, con i lavoratori, sia verso l'alto, con il dirigente e il datore di lavoro. Verso i lavoratori la comunicazione deve essere chiara, diretta e comprensibile: il preposto deve evitare il gergo tecnico quando parla con lavoratori non specializzati, deve verificare che il messaggio sia stato compreso chiedendo un riscontro, deve ripetere le istruzioni importanti e deve utilizzare supporti visivi come schemi, fotografie e disegni quando le istruzioni sono complesse.
La sensibilizzazione dei lavoratori neoassunti richiede un'attenzione particolare. Il neoassunto non conosce ancora i rischi specifici dell'azienda, non conosce le procedure operative interne, non conosce la disposizione degli spazi e delle vie di fuga, non ha ancora sviluppato le automatismi di sicurezza che i lavoratori esperti hanno acquisito con l'esperienza. Il preposto deve affiancare il neoassunto a un lavoratore esperto durante il periodo iniziale, deve verificare personalmente che abbia compreso le istruzioni ricevute e deve monitorarlo con maggiore attenzione rispetto ai lavoratori esperti.
La sensibilizzazione dei lavoratori stranieri richiede attenzione alla barriera linguistica. Se il lavoratore non comprende adeguatamente l'italiano, il preposto deve utilizzare strumenti di comunicazione alternativi come pittogrammi, fotografie, video dimostrativi e, quando possibile, la traduzione nella lingua madre del lavoratore. Le procedure operative critiche per la sicurezza devono essere disponibili anche nella lingua dei lavoratori stranieri presenti.
MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Il preposto deve conoscere le misure di prevenzione e protezione adottate nella propria area di competenza a seguito della valutazione dei rischi. Deve conoscere le protezioni presenti sulle macchine e sulle attrezzature, le procedure operative scritte, i DPI prescritti per ciascuna mansione, le procedure di emergenza, i divieti e gli obblighi specifici. Deve verificare quotidianamente che tutte queste misure siano effettivamente in atto e funzionanti. Deve segnalare tempestivamente qualsiasi carenza rilevata.
IL PREPOSTO NEGLI APPALTI E NEI CANTIERI
L'articolo 26 del Testo Unico disciplina gli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione. Nei contratti di appalto e subappalto, il datore di lavoro appaltatore e subappaltatore deve indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto. L'articolo 97, come modificato dalla Legge 215/2021, impone alle imprese esecutrici nei cantieri edili di indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno un preposto. Il preposto in cantiere ha la responsabilità aggiuntiva di gestire le interferenze tra le diverse lavorazioni e di coordinarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
MODULO 3 – VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO
Il preposto deve saper individuare i fattori di rischio presenti nel proprio contesto operativo attraverso l'osservazione sistematica. I fattori strutturali riguardano le condizioni dell'ambiente: pavimenti scivolosi o sconnessi, illuminazione insufficiente o abbagliante, vie di fuga ostruite, uscite di emergenza bloccate, scaffalature instabili o sovraccaricate, cavi e tubazioni a pavimento, superfici danneggiate, dislivelli non protetti, aperture nel vuoto non sbarrate.
I fattori legati alle attrezzature riguardano lo stato delle macchine e degli utensili: protezioni fisse rimosse o danneggiate, dispositivi di sicurezza disattivati o manomessi, interblocchi bypassati, attrezzature non manutenzionate con parti usurate o danneggiate, utensili difettosi, cavi elettrici danneggiati.
I fattori comportamentali riguardano i comportamenti non sicuri dei lavoratori: mancato utilizzo dei DPI prescritti, rimozione delle protezioni dalle macchine per accelerare il lavoro, uso improprio delle attrezzature, manovre azzardate, scorciatoie non autorizzate nelle procedure operative, fretta eccessiva, distrazione da smartphone o conversazioni, lavoro sotto l'effetto di alcol o sostanze.
MODULO 4 – COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori comprendono la capacità di motivare al rispetto delle regole di sicurezza senza ricorrere alla sola autorità gerarchica. Il preposto efficace non è quello che grida e minaccia sanzioni, ma quello che spiega il perché delle regole, che dà l'esempio personale rispettando egli stesso tutte le prescrizioni di sicurezza, che ascolta le difficoltà dei lavoratori e cerca soluzioni, che valorizza i comportamenti sicuri e non solo sanziona quelli non sicuri.
Il preposto deve sapere come gestire le situazioni di conflitto che possono nascere dall'esercizio della funzione di vigilanza. Un lavoratore che viene ripreso per un comportamento non sicuro può reagire con ostilità, con indifferenza o con giustificazioni. Il preposto deve mantenere la calma, non personalizzare il conflitto, concentrarsi sul comportamento e non sulla persona, spiegare le conseguenze del comportamento non sicuro con esempi concreti di infortuni simili, e documentare l'intervento per eventuali successive azioni disciplinari se il comportamento persiste.