Corso SMA-SAB

Contrattualistica e previdenza

I contratti e la previdenza sociale tutelano imprenditore e lavoratori.

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I CONTRATTI NELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Chi gestisce un'attività nel settore alimentare si trova quotidianamente a stipulare contratti di vario genere. Il Codice Civile italiano, agli articoli 1321 e seguenti, definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è vincolante per le parti e ha forza di legge tra di esse.

I requisiti essenziali del contratto sono quattro: l'accordo delle parti, la causa, cioè la funzione economico-sociale del contratto, l'oggetto, che deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile, e la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità.

I contratti più frequenti nel commercio alimentare sono diversi. Il contratto di compravendita con i fornitori regola l'acquisto delle merci. Il contratto di locazione disciplina l'uso dei locali commerciali. Il contratto di somministrazione è utilizzato per le forniture continuative di beni, come le bevande o i prodotti a marchio. Il contratto di appalto si usa per lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dei locali. I contratti con le società di servizi riguardano la manutenzione delle attrezzature, la pulizia, la disinfestazione, lo smaltimento dei rifiuti.

È fondamentale che ogni contratto commerciale sia stipulato in forma scritta, anche quando la legge non lo richiede espressamente. Un contratto scritto protegge entrambe le parti, definisce con chiarezza gli obblighi reciproci e riduce il rischio di controversie.

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

Per chi non è proprietario dei locali, il contratto di locazione commerciale è il contratto più importante. La Legge 392 del 1978 prevede una durata minima di sei anni per le attività commerciali, rinnovabile per altri sei anni salvo disdetta motivata. Per gli alberghi e le attività con contatto diretto con il pubblico la durata minima è di nove anni più nove.

Il conduttore ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del rapporto per volontà del locatore. Questa indennità è pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, elevata a 21 per le attività alberghiere.

IL CONTRATTO DI LAVORO

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, comunemente chiamato CCNL Commercio, sottoscritto da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali, è il riferimento principale per i rapporti di lavoro nel settore alimentare. Questo contratto disciplina l'inquadramento del personale in livelli, le retribuzioni minime, l'orario di lavoro, le ferie, i permessi, la malattia, la maternità, il trattamento di fine rapporto e tutte le altre condizioni del rapporto.

L'orario di lavoro nel commercio è generalmente di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni. Le ferie sono di 26 giorni lavorativi all'anno. Il lavoro domenicale e festivo, molto comune nel settore alimentare, è regolato da specifiche maggiorazioni retributive.

Le principali tipologie contrattuali utilizzate nel settore sono il contratto a tempo indeterminato, che non ha una scadenza prefissata e rappresenta la forma ordinaria di rapporto di lavoro; il contratto a tempo determinato, che ha una durata massima di 24 mesi e può essere prorogato fino a quattro volte; il contratto di apprendistato, riservato ai giovani tra i 15 e i 29 anni, che prevede formazione e agevolazioni contributive; il contratto a chiamata o intermittente, che consente di utilizzare il lavoratore in modo discontinuo.

LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE

Il sistema previdenziale italiano si basa sulla contribuzione obbligatoria. L'articolo 38 della Costituzione garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente i contributi previdenziali e assistenziali per ciascun dipendente all'INPS. Questi contributi coprono la pensione di vecchiaia, l'invalidità, la maternità e la paternità, la malattia, la disoccupazione attraverso la NASpI, gli assegni familiari e la cassa integrazione.

L'aliquota contributiva complessiva per il settore commercio è di circa il 40 per cento della retribuzione lorda, di cui circa il 30 per cento è a carico del datore di lavoro e circa il 10 per cento è a carico del lavoratore, che lo trattiene in busta paga.

Anche il titolare dell'attività è tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi previdenziali nella gestione artigiani e commercianti dell'INPS. Il contributo è calcolato in percentuale sul reddito d'impresa, con un minimale fisso annuo da versare indipendentemente dal reddito effettivo. Per il 2024 il contributo minimale è di circa 4.400 euro annui per i commercianti.

L'INAIL E L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro deve assicurare tutti i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'obbligo riguarda tutti i lavoratori che svolgono attività protette, e nel settore del commercio alimentare praticamente tutte le mansioni rientrano in questa categoria.

Il premio assicurativo INAIL è calcolato sulla base della retribuzione dei dipendenti e di un tasso specifico determinato dalla classe di rischio dell'attività. Per il commercio alimentare il tasso medio si aggira intorno al 10 per mille, ma può variare in base alla sinistrosità aziendale: le imprese con meno infortuni beneficiano della riduzione del tasso, mentre quelle con più infortuni subiscono un aumento.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ogni infortunio che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Per gli infortuni mortali o con pericolo di morte, la denuncia deve essere immediata.

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