IL REGOLAMENTO EUROPEO 1169 DEL 2011
L'etichettatura dei prodotti alimentari è disciplinata dal Regolamento UE numero 1169 del 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo regolamento, entrato pienamente in vigore il 13 dicembre 2014, ha armonizzato le regole a livello europeo e rappresenta il testo fondamentale che ogni operatore del settore alimentare deve conoscere a fondo.
I principi guida del regolamento sono la tutela della salute del consumatore e la garanzia di un'informazione corretta, chiara e facilmente comprensibile. Tutte le informazioni obbligatorie devono essere ben visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili, con una dimensione minima dei caratteri di 1,2 millimetri per l'altezza della x.
LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA
Ogni prodotto alimentare preconfezionato deve riportare in etichetta una serie di informazioni obbligatorie. La denominazione dell'alimento è il nome legale del prodotto, stabilito dalla normativa o, in mancanza, il nome consuetudinario o descrittivo. Non deve essere confusa con il nome commerciale o il marchio.
L'elenco degli ingredienti deve riportare tutti gli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento della fabbricazione. Ogni ingrediente deve essere indicato con il suo nome specifico, non con denominazioni generiche. L'acqua aggiunta va indicata quando supera il 5 per cento del peso del prodotto finito.
La quantità netta indica la quantità di prodotto contenuto nella confezione, espressa in unità di volume per i prodotti liquidi, litri, centilitri, millilitri, e in unità di massa per gli altri prodotti, chilogrammi o grammi.
Il termine minimo di conservazione, indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro, indica la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche se adeguatamente conservato. Superata questa data il prodotto può aver perso alcune qualità organolettiche ma non è necessariamente pericoloso per la salute. La data di scadenza, indicata con la dicitura da consumarsi entro, si applica ai prodotti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico, come il latte fresco, la ricotta, i prodotti di gastronomia. Superata questa data il prodotto non deve essere venduto né consumato.
Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni sono obbligatori. Le condizioni di conservazione devono essere indicate quando sono necessarie per garantire la durata del prodotto. Le istruzioni per l'uso vanno inserite quando senza di esse sarebbe difficile fare un uso adeguato dell'alimento.
GLI ALLERGENI
Una delle disposizioni più importanti del Regolamento 1169 riguarda l'obbligo di evidenziare in etichetta le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari. Le quattordici categorie di allergeni che devono essere obbligatoriamente dichiarate sono: cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena; crostacei e prodotti a base di crostacei; uova e prodotti a base di uova; pesce e prodotti a base di pesce; arachidi e prodotti a base di arachidi; soia e prodotti a base di soia; latte e prodotti a base di latte, incluso il lattosio; frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi; sedano e prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 milligrammi per chilogrammo o litro espressi come SO2; lupini e prodotti a base di lupini; molluschi e prodotti a base di molluschi.
Negli alimenti preconfezionati, gli allergeni devono essere evidenziati nell'elenco degli ingredienti con un carattere diverso dagli altri, generalmente in grassetto, corsivo o sottolineato.
Per i prodotti venduti sfusi o somministrati nei bar, ristoranti e gastronomie, l'obbligo di informazione sugli allergeni si applica ugualmente. Il Decreto Legislativo 231 del 2017 prevede che l'informazione possa essere fornita con cartelli esposti accanto al prodotto, con un registro degli allergeni consultabile su richiesta, o verbalmente dal personale adeguatamente formato. In quest'ultimo caso, deve essere esposto un avviso ben visibile che indichi la possibilità di richiedere informazioni sugli allergeni al personale.
LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Dal 13 dicembre 2016 è obbligatoria in etichetta la dichiarazione nutrizionale, che deve indicare il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espressi per 100 grammi o per 100 millilitri di prodotto. È facoltativo aggiungere l'indicazione per porzione.
LA TRACCIABILITA'
Il Regolamento europeo 178 del 2002 impone la tracciabilità lungo tutta la filiera alimentare, dal campo alla tavola. L'articolo 18 stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che consentano di individuare chi ha fornito loro un alimento e a chi è stato consegnato. Questo sistema, chiamato rintracciabilità, consente in caso di emergenza sanitaria di ritirare rapidamente dal mercato i prodotti a rischio e di risalire all'origine del problema lungo tutta la catena di fornitura.