INTRODUZIONE
Il diritto penale è il ramo dell'ordinamento giuridico che individua i comportamenti considerati reati e stabilisce le sanzioni applicabili a chi li commette. A differenza di altri settori del diritto, il diritto penale incide sulla libertà personale del cittadino e per questa ragione è circondato da una serie di garanzie fondamentali, sancite dalla Costituzione e dal Codice Penale.
IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Il cardine dell'intero sistema penale è il principio di legalità, espresso dal celebre brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine lege. Questo principio è consacrato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 1 del Codice Penale: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite. In sostanza, solo una legge dello Stato può creare reati e prevedere pene.
Dal principio di legalità discendono quattro importanti corollari. Il primo è la riserva di legge: solo il Parlamento può emanare norme penali, attraverso leggi ordinarie oppure atti aventi forza di legge, come decreti legge e decreti legislativi. Il secondo corollario è la tassatività, ovvero — nel senso giuridico che abbiamo visto — il legislatore deve descrivere il fatto di reato in modo preciso e determinato, così che il cittadino possa sapere in anticipo quale comportamento è vietato. Il terzo è l'irretroattività: la legge penale si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e non può punire condotte che erano lecite al momento in cui sono state tenute. Il quarto è il divieto di analogia in malam partem: il giudice non può applicare una norma penale a casi simili a quelli previsti dalla legge se ciò comporta un effetto sfavorevole per l'imputato.
IL PRINCIPIO DI MATERIALITÀ
Un altro principio essenziale è quello di materialità. Il diritto penale punisce solo condotte esteriori, cioè fatti che si manifestano nel mondo esterno. Non è possibile punire un semplice pensiero, un'intenzione o un atteggiamento interiore. Se una persona desidera compiere un reato ma non fa assolutamente nulla per realizzarlo, il diritto penale non può intervenire.
IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ
Strettamente collegato è il principio di offensività: perché un fatto costituisca reato, deve offendere o mettere in pericolo un bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Un comportamento che non produce alcuna lesione o alcun pericolo concreto per un interesse protetto non può essere punito penalmente, anche se formalmente rientra nella descrizione della norma incriminatrice.
IL PRINCIPIO DI PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
L'articolo 27, primo comma, della Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è personale. Questo significa che nessuno può essere punito per un fatto commesso da un'altra persona. La responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere trasferita, delegata o trasmessa agli eredi. Ciascuno risponde soltanto dei propri fatti.
LA FUNZIONE DELLA PENA
L'articolo 27, terzo comma, della Costituzione afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La pena non ha soltanto una funzione punitiva o di deterrenza, ma anche e soprattutto una funzione rieducativa, finalizzata al reinserimento del condannato nella società.
SINTESI
I princìpi fondamentali del diritto penale garantiscono al cittadino certezza, prevedibilità e umanità del sistema punitivo. Legalità, tassatività, irretroattività, materialità, offensività e personalità della responsabilità penale costituiscono la base imprescindibile su cui poggia l'intero edificio del diritto penale italiano.