INTRODUZIONE
I delitti contro la persona, disciplinati nel Titolo XII del Libro II del Codice Penale, tutelano i beni fondamentali dell'individuo: la vita, l'incolumità fisica, l'onore, la libertà personale e la libertà morale. Si tratta dei reati più antichi e universali di ogni ordinamento penale.
L'OMICIDIO DOLOSO
L'articolo 575 del Codice Penale punisce l'omicidio doloso: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. L'omicidio è il reato più grave contro la persona e la pena base è tra le più elevate dell'intero Codice. Le circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 e dall'articolo 577 possono portare la pena fino all'ergastolo: ad esempio, l'omicidio commesso con premeditazione, con sevizie, con mezzi insidiosi o per motivi abietti o futili.
L'OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
L'articolo 584 del Codice Penale punisce l'omicidio preterintenzionale: chiunque, con atti diretti a commettere percosse o lesioni personali, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. L'agente vuole percuotere o ferire, ma dalla sua condotta deriva un evento più grave, la morte della vittima.
L'OMICIDIO COLPOSO
L'articolo 589 del Codice Penale punisce l'omicidio colposo: chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro o sulla circolazione stradale.
LE LESIONI PERSONALI
L'articolo 582 del Codice Penale punisce le lesioni personali dolose: chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le lesioni si distinguono in lievi, gravi e gravissime in base alla durata della malattia e alla natura delle conseguenze. Le lesioni gravi, previste dall'articolo 583, primo comma, comportano una malattia superiore a quaranta giorni o altre conseguenze specifiche. Le lesioni gravissime, previste dall'articolo 583, secondo comma, comportano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso o di un arto, o la deformazione permanente del viso.
LA VIOLENZA PRIVATA
L'articolo 610 del Codice Penale punisce la violenza privata: chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si tratta di un reato a forma libera che tutela la libertà di autodeterminazione.
LA MINACCIA
L'articolo 612 del Codice Penale punisce la minaccia: chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito con la multa fino a milletrentadue euro. La minaccia è aggravata se è grave o se è commessa con armi.
IL SEQUESTRO DI PERSONA
L'articolo 605 del Codice Penale punisce il sequestro di persona: chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da due a otto anni. Si tratta di un reato permanente, la cui consumazione si protrae per tutta la durata della privazione della libertà.
GLI ATTI PERSECUTORI
L'articolo 612 bis del Codice Penale, introdotto nel 2009, punisce il cosiddetto stalking: chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
SINTESI
I delitti contro la persona tutelano i beni giuridici più importanti dell'individuo. La loro conoscenza è fondamentale per qualsiasi prova concorsuale, poiché toccano i princìpi cardine dell'intero sistema penale.