Diritto Penale

L'antigiuridicità e le cause di giustificazione

Le cause di giustificazione rendono lecito un fatto che altrimenti sarebbe reato.

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IL CONCETTO DI ANTIGIURIDICITÀ

L'antigiuridicità è il secondo elemento strutturale del reato secondo la teoria tripartita. Un fatto è antigiuridico quando è contrario all'ordinamento giuridico nel suo complesso, cioè quando non è sorretto da alcuna norma che lo autorizzi o lo renda lecito. In presenza di una causa di giustificazione, il fatto, pur essendo conforme al tipo descritto dalla norma incriminatrice, non è antigiuridico e quindi non costituisce reato.

IL CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO

L'articolo 50 del Codice Penale stabilisce che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne. Il consenso deve essere libero, informato, attuale e provenire da persona capace. Tuttavia, il consenso non è efficace se riguarda diritti indisponibili: nessuno può validamente acconsentire alla propria uccisione.

L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO E L'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

L'articolo 51 del Codice Penale prevede due cause di giustificazione. La prima è l'esercizio di un diritto: chi agisce nell'esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento non può essere punito, purché non ecceda i limiti del diritto stesso. La seconda è l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità. Se un pubblico ufficiale esegue un ordine legittimo del superiore, la sua condotta è giustificata.

LA LEGITTIMA DIFESA

L'articolo 52 del Codice Penale disciplina la legittima difesa, che è certamente la causa di giustificazione più nota e più frequentemente invocata. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. I requisiti sono dunque tre: un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, la necessità di difendersi e la proporzione tra offesa e difesa.

La legge 26 aprile 2019, numero 36, ha rafforzato la legittima difesa domiciliare, stabilendo una presunzione di proporzionalità quando la difesa avviene all'interno della propria abitazione o del proprio esercizio commerciale, con l'uso di un'arma legittimamente detenuta, contro chi si è introdotto con violenza o minaccia.

LO STATO DI NECESSITÀ

L'articolo 54 del Codice Penale prevede lo stato di necessità: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato e non altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. A differenza della legittima difesa, nello stato di necessità il pericolo non proviene da un'aggressione ingiusta, ma da una situazione di fatto, e l'azione lesiva colpisce un soggetto che non è l'aggressore ma un terzo innocente. Per questo motivo, nello stato di necessità è dovuto un indennizzo alla persona danneggiata.

L'USO LEGITTIMO DELLE ARMI

L'articolo 53 del Codice Penale prevede una causa di giustificazione riservata al pubblico ufficiale: non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità.

SINTESI

Le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità del fatto. Quando una di esse è presente, il fatto non è reato e l'autore non è punibile. Esse operano oggettivamente, a prescindere dalla consapevolezza dell'agente, e giovano a tutti i concorrenti nel reato.

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