LE MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza, disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del Codice Penale, sono provvedimenti che si applicano alle persone socialmente pericolose che hanno commesso un fatto previsto dalla legge come reato. A differenza delle pene, che presuppongono la colpevolezza, le misure di sicurezza presuppongono la pericolosità sociale del soggetto, cioè la probabilità che egli commetta nuovi reati.
Le misure di sicurezza si dividono in personali e patrimoniali. Le misure personali detentive comprendono l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il ricovero in una casa di cura e custodia e il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, quest'ultimo sostituito dalle REMS, Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, a seguito della legge 81 del 2014. Le misure personali non detentive comprendono la libertà vigilata, il divieto di soggiorno e l'espulsione dello straniero. Le misure patrimoniali comprendono la cauzione di buona condotta e la confisca.
LA CONFISCA
La confisca, prevista dall'articolo 240 del Codice Penale, è l'espropriazione a favore dello Stato di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato, ovvero di cose che ne sono il prodotto o il profitto. La confisca è facoltativa nella forma ordinaria e obbligatoria in casi particolari, come per le cose la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituisce di per sé reato, oppure per il prezzo del reato.
L'ESTINZIONE DEL REATO
Le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici al verificarsi dei quali l'ordinamento rinuncia alla pretesa punitiva. Le principali cause di estinzione del reato sono le seguenti.
La prescrizione, disciplinata dagli articoli 157 e seguenti del Codice Penale, è la causa di estinzione più frequente nella pratica. Il reato si estingue per il decorso del tempo. I termini di prescrizione sono correlati alla pena massima prevista per il reato e non possono essere inferiori a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. La riforma Bonafede e la successiva riforma Cartabia hanno profondamente modificato la disciplina della prescrizione, introducendo la sospensione dei termini dopo la sentenza di primo grado.
L'amnistia, prevista dall'articolo 151 del Codice Penale, è un provvedimento generale con cui lo Stato rinuncia ad applicare la pena per determinati reati, in relazione al momento della loro commissione. L'amnistia è deliberata con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
La remissione di querela si verifica quando la persona offesa ritira la querela precedentemente presentata, nei reati procedibili a querela. La morte del reo estingue il reato, in applicazione del principio di personalità della responsabilità penale. L'oblazione consente l'estinzione delle contravvenzioni mediante il pagamento di una somma di denaro.
L'ESTINZIONE DELLA PENA
Distinte dalle cause di estinzione del reato sono le cause di estinzione della pena, che operano dopo la condanna. Le principali sono: l'indulto, che condona in tutto o in parte la pena; la grazia, concessa dal Presidente della Repubblica al singolo condannato; la liberazione condizionale, concessa al condannato meritevole; e la riabilitazione, che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.
SINTESI
Le misure di sicurezza e le cause di estinzione del reato completano il quadro del sistema sanzionatorio. Le prime affrontano la pericolosità sociale, le seconde segnano i limiti temporali e giuridici della pretesa punitiva dello Stato.