INTRODUZIONE
Oltre all'elemento oggettivo, il reato richiede l'elemento soggettivo, cioè il collegamento psicologico tra l'agente e il fatto commesso. L'ordinamento penale italiano conosce tre forme di elemento soggettivo: il dolo, la colpa e la preterintenzione.
IL DOLO
Il dolo è la forma principale e più grave di elemento soggettivo. L'articolo 43 del Codice Penale lo definisce così: il delitto è doloso quando l'evento è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il dolo si compone dunque di due elementi: la rappresentazione, cioè la consapevolezza di ciò che si sta facendo, e la volontà, cioè la decisione di compiere il fatto.
La dottrina distingue diverse forme di dolo. Il dolo intenzionale, o diretto di primo grado, si ha quando l'agente agisce proprio allo scopo di realizzare l'evento. Il dolo diretto di secondo grado si ha quando l'agente non persegue l'evento come scopo, ma sa che esso si verificherà con certezza o con altissima probabilità come conseguenza della propria condotta. Il dolo eventuale si ha quando l'agente non vuole direttamente l'evento, ma accetta il rischio che esso si verifichi, proseguendo nella propria condotta nonostante la rappresentazione del possibile risultato lesivo.
Un'altra classificazione distingue il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà del fatto così come descritto dalla norma, dal dolo specifico, che richiede che l'agente agisca con un fine ulteriore rispetto alla realizzazione del fatto tipico. Ad esempio, nel furto il dolo specifico consiste nel fine di trarre profitto.
LA COLPA
La colpa è la seconda forma di elemento soggettivo, meno grave del dolo. L'articolo 43 del Codice Penale stabilisce che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La colpa può essere generica, quando consiste nella violazione delle comuni regole di diligenza, prudenza e perizia, oppure specifica, quando consiste nella violazione di norme giuridiche precise, come il codice della strada.
Una distinzione importante è quella tra colpa cosciente e colpa incosciente. Nella colpa cosciente, l'agente prevede la possibilità che l'evento si verifichi, ma è sicuro che non si verificherà, confidando nelle proprie capacità o in circostanze favorevoli. Nella colpa incosciente, l'agente non prevede nemmeno la possibilità dell'evento. La colpa cosciente si distingue dal dolo eventuale per un elemento sottile ma cruciale: nel dolo eventuale l'agente accetta il rischio, nella colpa cosciente lo esclude.
LA PRETERINTENZIONE
La preterintenzione è la terza forma di elemento soggettivo, prevista dall'articolo 43 del Codice Penale. Il delitto è preterintenzionale quando dall'azione o dall'omissione dell'agente deriva un evento più grave di quello voluto. L'esempio tipico è l'omicidio preterintenzionale, previsto dall'articolo 584 del Codice Penale: l'agente vuole percuotere o ferire la vittima, ma dalla sua azione deriva la morte. L'agente risponde dell'evento più grave, pur non avendolo voluto.
SINTESI
Dolo, colpa e preterintenzione rappresentano i tre gradi di intensità del legame psicologico tra l'agente e il fatto. La loro corretta individuazione è fondamentale per la qualificazione giuridica del fatto e per la determinazione della pena.