Diritto Penale

Delitti contro l'amministrazione della giustizia

La falsa testimonianza e il favoreggiamento sono i reati più frequenti in questa categoria.

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INTRODUZIONE

I delitti contro l'amministrazione della giustizia, disciplinati nel Titolo III del Libro II del Codice Penale, tutelano il corretto funzionamento dell'attività giurisdizionale. Chiunque ostacoli, devii o comprometta l'accertamento della verità processuale o l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria commette un reato contro questo bene giuridico.

LA SIMULAZIONE DI REATO

L'articolo 367 del Codice Penale punisce la simulazione di reato: chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente che è stato commesso un reato, ovvero simula le tracce di un reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

LA CALUNNIA

L'articolo 368 del Codice Penale punisce la calunnia: chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La calunnia si distingue dalla simulazione di reato perché nella calunnia l'autore incolpa una persona specifica, di cui conosce l'innocenza.

LA FALSA TESTIMONIANZA

L'articolo 372 del Codice Penale punisce la falsa testimonianza: chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Il testimone ha un obbligo di verità: deve riferire tutto ciò che sa, senza aggiungere né omettere nulla. La ritrattazione della falsa testimonianza, prevista dall'articolo 376 del Codice Penale, non è punibile se avviene prima che il procedimento in cui è stata resa la deposizione si sia concluso con sentenza irrevocabile.

IL FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

L'articolo 378 del Codice Penale punisce il favoreggiamento personale: chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Il favoreggiamento personale è un reato di aiuto post delictum: l'autore non partecipa al reato principale, ma aiuta il suo autore a sfuggire alla giustizia.

IL FAVOREGGIAMENTO REALE

L'articolo 379 del Codice Penale punisce il favoreggiamento reale: chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni. A differenza del favoreggiamento personale, che riguarda la persona del reo, il favoreggiamento reale riguarda le cose provenienti dal reato.

L'EVASIONE

L'articolo 385 del Codice Penale punisce l'evasione: chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. L'evasione si consuma nel momento in cui il soggetto si sottrae alla custodia.

LA RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

L'articolo 337 del Codice Penale punisce la resistenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio: chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

L'OMESSA DENUNCIA DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE

L'articolo 361 del Codice Penale punisce l'omessa denuncia: il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa. La stessa disposizione si applica all'incaricato di pubblico servizio, con pena ridotta.

SINTESI

I delitti contro l'amministrazione della giustizia presidiano il funzionamento dell'apparato giudiziario, punendo ogni forma di inquinamento processuale, aiuto ai rei e ostacolo alle indagini. Questi reati completano il quadro dei delitti più richiesti nelle prove concorsuali di diritto penale.

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